Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6396 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32768-2018 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TITO

LIVIO 179, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO FRANCESCO

SACCOMANNO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. SECCHI 9,

presso lo studio dell’avvocato VALERIO ZIMATORE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO MARINCOLA;

– controricorrente –

contro

C.L., CI.LE., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA A. SECCHI 9, presso lo studio dell’avvocato VALERIO

ZIMATORE, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1133/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con citazione 14-5-1997 F.A., titolare della ditta “Galleria del Mobile”, assumendo di essere creditore di C.G. della somma di lire 194.100.000 (portata da diciassette effetti cambiari), la convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro, unitamente alle figlie C.L. e Ci.Le., per sentir dichiarare l’inefficacia di due atti per notar G. del (OMISSIS), con i quali la debitrice aveva donato alle figlie beni immobili di sua proprietà.

Si costituirono i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda; in particolare C.G. chiese, in via riconvenzionale, di dichiarare l’inesistenza del credito per mancanza assoluta del rapporto sottostante le cambiali.

Con sentenza 186/2013 del 15-12-2015 l’adito Tribunale rigettò la domanda del F. e dichiarò l’insussistenza del credito per mancanza del rapporto causale sottostante; in particolare il Tribunale rilevò la posteriorità della sottoscrizione delle cambiali rispetto alla data della stipula degli atti di donazione e ritenne non dimostrata la “dolosa preordinazione” di cui all’art. 2901 c.c., comma 2.

Avverso detta sentenza ha proposto appello F.A., nella sua qualità; con ordinanza 14-10-2014 la Corte d’Appello di Catanzaro ha ammesso il giuramento decisorio deferito dall’appellante a C.G., C.L. e Ci.Le., dalle stesse poi prestato all’udienza del 24-2-2015.

Con sentenza 1133 del 5-6-2018 la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame proposto dal F..

In particolare la Corte ha, in primo luogo, dichiarata inammissibile la richiesta (avanzata dall’appellante) di revoca del deferito giuramento decisorio; al riguardo ha precisato che siffatta richiesta era basata sul disposto dell’art. 2739 c.c., secondo cui il giuramento non può essere deferito per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che aveva formato l’atto stesso; nella specie, infatti, nella cambiale emessa il 5-9-1994 per l’importo di lire 17.600.000, era stata apposta l’affermazione “sarà sistemata”, resa dalla convenuta C.G. all’atto del protesto; tale affermazione, a dire dell’appellante, doveva ritenersi un riconoscimento, operato davanti ad un pubblico ufficiale, di essere a conoscenza dell’esistenza del debito, e contemporaneamente anche assunzione di un obbligo della convenuta di pagare al creditore F.A.; la Corte ha quindi evidenziato l’inconferenza di tale tesi, posto che “quel che la parte indica attiene alla resa di una dichiarazione, non già alla verità del suo contenuto”.

La Corte, quindi, ha precisato di essere vincolato alle risultanze del giuramento, in base alle quali doveva ritenersi negata la sussistenza del debito e non dimostrata l’anteriorità degli atti di disposizione (1992) rispetto alla sottoscrizione delle cambiali (1996); di conseguenza, doveva ritenersi insussistente il credito vantato dall’attore nei confronti di C.G. e non dimostrata la dolosa preordinazione degli atti di disposizione patrimoniale rispetto alla successiva sottoscrizione delle cambiali.

Avverso detta sentenza F.A. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Resistono con separati controricorsi C.G. nonchè C.L. e Ci.Le..

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, – violazione e falsa applicazione dell’art. 2739 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che quanto accertato dal Pubblico Ufficiale fosse solo una dichiarazione, e non la verità del contenuto di detta dichiarazione; al riguardo sostiene che sia il “fatto” sia la “dichiarazione” rientrano nell’accertamento del pubblico ufficiale. Con il secondo motivo, formulato subordinatamente all’accoglimento del primo, il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – palese e/o falsa applicazione di legge nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ed omessa motivazione ed esame di circostanze decisive, sostiene che, in base ad una corretta valutazione delle risultanze istruttorie, doveva ritenersi provato il credito e l’anteriorità dello stesso rispetto agli atti dispositivi.

Il ricorso è improcedibile per mancato deposito di copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione.

Per costante principio di questa S.C., invero, era stato ritenut che: “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui alla cit. norma, comma 1, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, … dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente …” ( Cass. S.U. n. 9004 del 2009 e n. 9005 del 2009). Cass. Sez. Un. N. 20648 del 2017 ha introdotto un (Ndr: testo originale non comprensibile) dando rilievo alla protezione della copia (Ndr: testo originale non comprensibile) da parte del controricorrente.

Nel caso in esame il ricorrente ha esplicitamente affermato che la sentenza della Corte d’Appello gli è stata notificata in data 31-7-2018, ma non ha poi provveduto a depositare copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, non rinvenuta in atti.

Parte ricorrente, a sua volta, non ha depositato la copia notificata.

Nè al caso di specie può applicarsi il principio (c.d. “prova di resistenza”) secondo cui “pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2,” (Cass. 17066/2013; conf. 30765/2017).

Nella fattispecie in esame, infatti, il ricorso per cassazione è stato notificato in data 30-10-2018, e quindi oltre il termine di 60 gg dalla data di pubblicazione della sentenza (5-6-2018), sicchè era necessario dimostrare che la notifica del ricorso fosse avvenuta entro i 60 gg dalla notifica del provvedimento impugnato.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.

In ogni modo, quand’anche fosse stato procedibile, lo stesso sarebbe stato comunque infondato.

Il primo motivo, invero, è infondato, con conseguente assorbimento del secondo, formulato in subordine.

Al riguardo va, invero, evidenziato che con il giuramento si intendeva far riconoscere alla parte la sussistenza di un suo credito di lire 194.000.000, portato da 17 effetti cambiari, e non che non avesse reso la dichiarazione “sarà sistemata” in occasione del protesto; correttamente, pertanto, la Corte ha rilevato che non vi era alcuna ragione per revocare ex art. 2739 c.c., l’ammissione del giuramento decisorio, non esistendo infatti alcun contrasto tra la circostanza oggetto dello stesso (esistenza di un credito di lire 194.000,00) ed il contenuto dell’atto pubblico, afferente peraltro un diverso credito di Euro 17.600,00 portato da uno solo degli effetti cambiari in questione, con riferimento a quanto dichiarato da C.G. all’atto del protesto..

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, per ciascuno dei resistenti, in Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA