Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6395 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 16/03/2010), n.6395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24560/2007 proposto da:

Z.P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato ATTANASIO MARCO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PANARITI BENITO PIERO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ABRIANI FRANCO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1204/2006 della CORTE DAPPELLO di VKNEZIA del

21/03/06, depositata il 09/08/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOUSTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Attanasio Marco, difensore del ricorrente che si

riporta ai motivi scritti;

udito l’Avvocato Calvetta Domenico, (delega avv. Benito Parariti),

difensore del controricorrente che si riporta ai motivi scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva quanto alla relazione del cons. relatore.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente, Z.P.T., impugna la sentenza del Corte di appello Venezia n. 1204 del 2006 depositata 9 agosto 2006, che rigettava il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova, che aveva a sua volta rigettato la sua impugnazione di delibera assembleare condominiale.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti. Le parti hanno depositato memorie.

La Corte condivide l’avviso del consigliere relatore che osserva quanto segue.

“Il ricorso, quanto alla formulazione dei quesiti, non appare rispondente alle prescrizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c..

Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto ratione temporis (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato decreto legislativo) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto e nel caso di cui al 5 con la chiara indicazione del fatto controverso.

L’impugnazione in esame, pur deducendo, nei motivi cui e affidata, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, che deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto del mezzo di impugnazione (Cass. SU 2007 n. 7258).

Altrettanto è da dirsi per le censure sollevate con riferimento a vizi di motivazione, che non appaiono correttamente formulate, atteso che la loro esposizione non si conclude con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità, in conformità con l’orientamento espresso di recente dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 del 2007”.

Con la memoria tempestivamente depositata il ricorrente osserva che “i singoli motivi di diritto non solo vengono puntualizzati all’inizio di ogni singola esposizione, ma al termine di ognuno di essi il quesito sul punto di diritto è chiaramente prospettato e sintetizzato, potendo essere al medesimo data una risposta -affermativa o negativa- tale per cui ne discende in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame». Di seguito nella memoria il ricorrente cerca di dimostrare quanto affermato con riferimento ai motivi di ricorso avanzati.

Tali osservazioni non appaiono condivisibili, posto che nel ricorso, al di là dell’aspetto grafico, i motivi vengono articolati con riferimento anche alla giurisprudenza, ma non vi è alcun un momento in cui si articoli il relativo quesito di diritto, nè vi è un momento, per i vizi di motivazione, in cui si conclude con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti.

Nè la memoria presentata può soccorrere al riguardo.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.500,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

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