Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6395 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 06/03/2020), n.6395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32104-2018 proposto da:

F.G., C.A., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA GREGORIO VII n. 474, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO ARIZZI che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SICILIA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA

MOBILITA’, in persona dell’assessore in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 885/17 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

F.G. e C.A. convennero dinanzi al Tribunale di Messina l’Assessorato Lavori Pubblici Regione Sicilia, l’Assessorato Ambiente e Territorio Regione Sicilia, il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione per sentirli condannare al pagamento della somma di lire 100.000.000, a titolo di risarcimento dei danni subiti da un immobile di proprietà di essi attori a seguito di mareggiate verificatesi il 7 ed il 21 dicembre 1991.

Con sentenza 12-5-2009 l’adito Tribunale, dopo avere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato Ambiente e Territorio Regione Sicilia nonchè del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in parziale accoglimento della domanda nei confronti dell’Assessorato Lavori Pubblici Regione Sicilia, ritenuto responsabile di avere eseguito in modo negligente e non conforme alle regole di buona tecnica lavori a difesa dell’arenile (collocazione a mare di massi frangiflutto), limitò il richiesto risarcimento ad Euro 28.210,00, pari al valore del terreno definitivamente asportato a seguito delle mareggiate; ritenne, invece, di non potere procedere alla liquidazione, neanche equitativa, del danno richiesto per la perdita delle essenze arboree, non essendo stati specificamente individuati gli alberi e le specie di piante impiantate sul fondo, le caratteristiche del giardino, il tipo e l’estensione dell’impianto di irrigazione.

Con sentenza 895/17, depositata il 18-9-2017, la Corte d’Appello di Messina ha rigettato sia il gravame principale proposto dall’Assessorato Lavori Pubblici Regione Sicilia sia quello incidentale proposto da F.G. e C.A.; in particolare la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, nel rigettare il detto appello incidentale (avente ad oggetto la quantificazione del danno operata dal Tribunale), ha ribadito che, in base alle risultanze processuali, non era possibile accertare in modo puntuale il “quantum” del pregiudizio subito, sicchè appariva giustificato il ricorso al criterio equitativo anche in ordine all’importo come in sentenza determinato.

Avverso detta sentenza F.G. e C.A. propongono ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

L’Assessorato Regionale della Sicilia delle Infrastrutture e della Mobilità resiste con controricorso.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribunale negato, ingiustificatamente, il ristoro per i danni che i ricorrenti hanno subito e correttamente reclamato, ai sensi dell’art. 2043 c.c., (oltre che documentato mediante produzione di copiose fotografie), a seguito della erosione di una porzione del loro immobile (determinata, in occasione di una mareggiata, dall’accertata errata e parziale collocazione, a mare, di massi frangiflutto), per il ripristino dello “status quo ante”, cioè per la ricostruzione del muro di recinzione, per la collocazione di cancelli ed inferiate, per la piantumazione di piante, per il rifacimento degli impianti di irrigazione ed illuminazione del giardino, nelle quantità meglio rilevate e descritte dal c.t.u. ing. A. e, in sede di ATP, dal c.t.u. arch. Ar. e, poi, la Corte d’Appello, investita della questione, per avere del tutto omesso l’esame della doglianza, nei termini prospettati. Violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia sulla domanda di liquidazione dei danni, reclamati ai sensi dell’art. 2043 c.c., quindi, error in procedendo denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perchè la Corte di appello di Messina non ha pronunziato sulla domanda proposta dai ricorrenti, non ha fondato il proprio convincimento iuxta alligata et provata, ha ignorato le prove che i coniugi F.- C. avevano fornito in merito al danno effettivamente patito, quindi, errores in procedendo denunciabili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Il motivo è inammissibile.

Il vizio motivazionale, denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie, come appare evidente già dalla su riportata intestazione del motivo, il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma ha esso stesso indicato come oggetto di censura una valutazione delle emergenze istruttorie; anche nell’illustrazione del motivo (ove si riproducono parti della citazione, dell’atp e della motivazione della sentenza di primo grado) si svolgono considerazioni critiche direttamente sulla stessa sentenza di primo grado (senza, peraltro, evidenziare che si riferisce il contenuto dell’appello), ma non si individua il “fatto” o i “fatti” di cui la Corte territoriale (in ragione della devoluzione con l’atto di appello) avrebbe omesso l’esame.

In ordine alle denunziate violazioni di legge, va rilevato che, con riferimento all’art. 112 c.p.c., (corrispondenza tra il domandato ed il pronunciato), il vizio avrebbe potuto riguardare solo la “domanda” in appello, e quindi un motivo di gravame, mentre nell’illustrazione del motivo non si coglie alcuna attività assertiva diretta a dimostrarlo; non sussiste, poi, nè la violazione dell’art. 116 c.p.c., (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito (in motivazione) da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime; nè sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c., che, come precisato dalla cit. Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (ipotesi non verificatesi nella fattispecie in esame).

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., si dolgono che la Corte d’Appello abbia confermato la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale nonostante l’accoglimento, sia pur parziale, della domanda risarcitoria.

Il motivo è inammissibile.

La doglianza, invero, è inammissibilmente diretta a criticare la motivazione del Tribunale, che ha evidenziato la sussistenza di una soccombenza parziale, ignorando e non confrontandosi con la motivazione della Corte; in ogni modo, anche ove si volesse intendere la doglianza rivolta alla sentenza di appello, va rilevato che la Corte, in coerenza con i principi più volte enunciati da questa Corte in materia di spese (Cass. 3438/2016; Cass. 22381/2009), ha disposto la compensazione delle stesse sulla base dell’accoglimento parziale della domanda risarcitoria.

Le considerazioni svolte dai ricorrenti in memoria, ove peraltro si aggiungono inammissibilmente integrazioni ai motivi per come esposti in ricorso, non sono idonee a contrastare le su esposte ragioni.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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