Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6394 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 21/03/2011), n.6394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 14246/2005 R.G. proposto da:

R.G. e R.A., rappresentati e difesi dagli

avv.ti Lorenzoni Fabio e Maccaferri Mario ed elett.te dom.ti presso

lo studio del primo in Roma, Via del Viminale n. 43;

– ricorrenti –

contro

P.S. ved. PA., rappresentata e difesa 2010 dagli

avv.ti Vanzi Renzo e De Gregorio Giulio Maria ed elett.te dom.ta

presso lo studio del secondo in Roma, Via Rabirio n. 1;

– controricorrente –

e nei confronti di:

N.R., PA.Br., P.P.

S., PA.At.;

– intimati –

e sul ricorso n. 18113/2005 R.G. proposto da:

N.R., rappresentato e difeso dagli avv.ti Hermann

Moser e Fabio Lorenzoni ed elett.te dom.to presso il secondo in Roma,

Via del Viminale n. 43;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.S. ved. PA., PA.Br., PA.

P.S., PA.At., R.G., R.

A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento Sezione

distaccata di Bolzano n. 60/2005 depositata il 9 marzo 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

dicembre 2010 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Pa.Vi. morì lasciando due testamenti olografi.

Il primo, datato 6 novembre 1990, così recitava: “Io sottoscritto Pa.Vi. (…) Dichiaro quanto segue: Non avendo tuttora scelto e nominato l’erede della mia Totale proprietà mi affretto a dichiarare che in caso di morte improvvisa l’usufrutto Totale rimane in godimento a mia moglie P.S. (…). Tale godimento deve essere in vita durante; dopo la sua morte interverà la legge che distribuirà la sostanza a tutti i parenti haventi diritto i quagli dichiaro che gli obbligo a rinnovare per sempre la concessione cimiteriale sessanatenale che mi fu concessa dal comune di Bolzano al suo cimitero…”.

Il secondo, datato 1 luglio 1994, così recitava: “Variazione e aggiunta al Testamento scritto di mia propria ma no il giorno 06/11/1990: In data 01/07/1994 aggiungo al testamento scritto di mia propria mano il giorno 06/11/1990 ched nella mia totale proprietà esiste una casetta con mq. (10.000) di campagna in località longi strada Alta comune nave St. Rocco; di questa parte di mio possesso:

Dichiaro e nomino di queste due particelle: 1547/1 e 1547/4 con casetta unita, mia nipote Pa.Br. figlia di fu Pa.

A. mio fratello. E per la giusta percentuale che le spetta dell’altra sostanza nei confronti di tutti i miei parenti voglio che le sia concessa al 100% per 100% Rispettando anche essa l’obbligo di rinnovare per sempre unita agli altri parenti la concessione cimiterialesessantenale che mi fu concessa dal comune di Bolzano al suo cimitero (…) N.B. voglio che a mia moglie P.S. le sia Rispettato con assoluto obbligo il pieno diritto di usufrutto in vita durante ed assisterla con tutta coscienza nei suoi bisogni…”.

Apertasi la successione e sopraggiunte divergenze di opinioni, tra le due beneficiate, sulla interpretazione delle disposizioni testamentarie, la prima (sig.ra P.) convenne davanti al Tribunale di Bolzano la seconda (sig.ra Pa.), nonchè tutti gli altri parenti potenziali eredi del defunto – ossia il nipote Pa.Pi.Se., il pronipote N.R., i nipoti G. ed R.A., il fratello Pa.

A. (quest’ultimo in persona del curatore speciale nominato dal tribunale di Trento essendo egli scomparso) – proponendo azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dei suoi diritti di legittimarla ai sensi dell’art. 540 c.c. e chiedendo accertarsi che eredi del de cuius erano i convenuti e, quindi, procedersi alla divisione dell’asse.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva, qualificò come legati sia l’attribuzione dell’usufrutto all’attrice, con il primo testamento, sìa l’attribuzione della proprietà del terreno con casetta alla convenuta Pa.Br., con il secondo testamento, e statuì che, non avendo il de cuius effettuato alcuna istituzione di erede, eredi erano i successori legittimi: dunque anzitutto l’attrice, in ragione dei due terzi, fatto salvo il legato di usufrutto in suo favore e il prelegato in favore di Pa.Br., e quindi tutti gli altri convenuti, ossia N.R. e P. A., in ragione di un dodicesimo ciascuno, e la stessa Pa.Br., Pa.Pi.Se., R. G. e R.A., in ragione di un ventiquattresimo ciascuno, fatti sempre salvi il legato e il prelegato predetti.

Respinse, conseguentemente, la domanda di riduzione non essendo risultata alcuna lesione della quota di legittima spettante all’attrice.

La sentenza fu appellata anzitutto da Pa.Br., che chiese chiarirsi che sul lascito in suo favore non gravava l’usufrutto della P..

Quest’ultima resistette e propose appello incidentale insistendo nella domanda di riduzione per l’eventualità che una espletanda consulenza tecnica di ufficio accertasse che il valore del prelegato in favore dell’appellante principale era tale da ledere i suoi diritti di legittimarla sulla metà dell’asse.

Anche G. ed R.A. proposero appello incidentale.

Osservarono che la sig.ra P., avendole il tastatore lasciato l’usufrutto dell’intero asse e dovendo essa optare tra il rispetto di quella disposizione e la propria pretesa alla quota spettantele quale legittimarla, aveva chiesto, agendo in giudizio, il riconoscimento della metà dell’intero patrimonio; con la conseguenza che il Tribunale aveva errato nel ritenere che l’usufrutto integrasse un legato e che per la nuda proprietà dovesse scattare la successione legittima.

Alle loro conclusioni si associò, con ulteriore appello incidentale, N.R..

La Corte di Trento Sezione distaccata di Bolzano respinse tutti gli appelli, solo chiarendo, a titolo di mera correzione di errore materiale, che l’usufrutto in favore della P. gravava anche sui beni prelegati a Pa.Br..

G. e R.A. hanno quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui hanno resistito, con distinti controricorsi, P.S. e N.R.. Il controricorso di quest’ultimo contiene anche ricorso incidentale adesivo al principale. I R. e il N. hanno anche presentato memorie. Gli altri intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo vanno previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

I motivi dell’uno e dell’altro ricorso, sostanzialmente identici, vanno trattati congiuntamente.

2. – Con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., si propone una diversa interpretazione delle schede testamentarie, osservando che con esse, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, il de cuius aveva inteso disporre dell’intero asse, attribuendone l’usufrutto alla moglie e la nuda proprietà – salvo il cespite riservato alla nipote – ai parenti, quali eredi. Sicchè non vi era spazio per far luogo alla successione legittima.

Si lamenta, specificamente, che i giudici di appello non abbiano chiarito perchè, in presenza di una disposizione testamentaria con la quale il de cuius attribuiva “l’usufrutto totale” alla moglie rimettendo alla legge la “distribuzione della sostanza a tutti i parenti aventi diritto”, la volontà del testatore andasse intesa nel senso di ricomprendere la moglie, che parente non è, tra gli “aventi diritto alla sostanza”, dando adito alla successione legittima di moglie e parenti; tanto più che la “distribuzione della sostanza tra i parenti aventi diritto” era prevista, dal testatore, alla morte della moglie, onde quest’ultima non poteva, logicamente, essere stata considerata come uno dei soggetti fra i quali effettuare la distribuzione.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Pur essendo plausibile l’interpretazione del testamento suggerita dai ricorrenti, è tuttavia plausibile anche quella datane dai giudici di merito. I punti sui quali i ricorrenti focalizzano l’attenzione, invero, non sono che alcuni degli elementi da prendere in considerazione, in un quadro peraltro non privo di difficoltà provenendo l’atto – come evidenzia la Corte d’appello – “da persona evidentemente poco esperta nello sviluppare ragionamenti giuridici”.

Ebbene, in quel quadro rientrava, in particolare, anche la riserva espressa dal testatore – in apertura della prima delle due schede testamentarie – circa la nomina del proprio erede; e quella riserva la Corte distrettuale ha appunto inteso valorizzare (al penultimo capoverso a pag. 21 della sentenza impugnata) più degli elementi sottolineati dai ricorrenti: la cui critica, dunque, finisce con il collocarsi sul terreno – proprio della discrezionalità del giudice di merito e precluso, invece, al giudice di legittimità – della valutazione comparativa dei dati istruttori.

3. – Con il secondo motivo si denuncia extrapetizione e vizio di motivazione, sostenendo che la sig.ra P., nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva chiesto il rispetto dei suoi diritti di legittimarla, pari alla metà dell’asse al netto dei diritti di abitazione e d’uso ai sensi dell’art. 540 c.c., comma 2, con corrispondente riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la disponibile; dunque non poteva il giudice riconoscerle in sentenza più di quanto ella aveva chiesto, sull’apodittico rilievo della prevalenza, su tale domanda, di una domanda di generico “accertamento degli eredi venuti a succedere”.

2.1. – Il motivo è infondato.

Essendo posta una questione di ordine processuale (extrapetizione) questa Corte ha il potere-dovere di rispondere sulla base del diretto esame degli atti processuali.

La correttezza della soluzione accolta dai giudici di appello è confermata dalla lettura dell’atto di citazione in primo grado.

Le conclusioni dell’atto, invero, comprendono sia – ai primi due punti – la richiesta di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti di legittimaria dell’attrice; sia – al secondo punto – la richiesta di “previo accertamento della reale consistenza del patrimonio del de cuius”; sia – al terzo punto – la richiesta di accertamento che eredi del defunto erano l’attrice e tutti i convenuti.

Nell’illustrazione delle ragioni della domanda, inoltre, alle pagg. 2 e 3 della citazione, l’attrice da atto della divergenza di opinioni fra sè e la convenuta Pa.Br. circa il numero degli eredi (sostenendo quest’ultima che tali fossero soltanto se stessa e l’attrice, e l’attrice, invece, che gli eredi fossero molti di più, ossia, oltre a loro due, anche gli altri parenti menzionati in narrativa) e osserva, quindi, che “stante l’assunto della legataria Pa.Br., si impone far giudizialmente accertare chi sono gli eredi testamentari di Pa.Vi. in modo da poter – previa declaratoria che le disposizioni testamentarie del predetto sono lesive dei diritti di legittima del coniuge superstite, la odierna attrice – con conseguente occorrendo riduzione delle stesse addivenire alla divisione della sostanza del de cuius”, che l’atto quindi di seguito analiticamente indica.

E’ abbastanza agevole notare come la lite scaturisca anzitutto dall’incertezza sull’identità degli eredi, e come l’accertamento della reale consistenza dell’asse ereditario sia, nelle conclusioni, espressamente considerato “previo” rispetto alla riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima; riduzione che, inoltre, nella parte illustrativa è chiaramente considerata eventuale (“occorrenda”).

La conclusione più plausibile da trarre è, allora, che l’attrice abbia inteso, sì, chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie, ma solo per il caso che le stesse fossero – come temeva – lesive dei suoi diritti di legittimarla, a seconda dell’esito dell’accertamento, contestualmente richiesto, relativo agli eredi e alla consistenza dell’asse. Del resto la decisione su una. domanda di riduzione presuppone sempre l’accertamento dei cespiti ereditar attribuiti dal testatore all’attore nel concorso con gli altri successori, nel senso che la domanda può essere accolta soltanto se in concreto gli sia stato attribuito meno di quanto spettantegli come legittimario, mentre in caso contrario va respinta.

E questo è quanto hanno fatto, nel nostro caso, i giudici di merito.

4. – I ricorsi vanno pertanto respinti.

L’obiettiva incertezza delle questioni scrutinate giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e dichiara compensate fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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