Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6394 del 16/03/2010
Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 16/03/2010), n.6394
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24385/2007 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AREZZO 54,
presso lo studio dell’avvocato MINDOPI FLAVIANO, che lo rappresenta
e difende, giusta procura speciale a margine della seconda pagina
del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 90/2007 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del
20/02/07, depositata il 23/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
nessuna delle parti è presente;
E’ presente il Dott. ANTONIETTA CARESTIA della Procura Generale che
nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
P.S. impugna la sentenza n. 90/2007 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del 20/02/07, depositata il 23/04/2007.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
La Corte condivide l’avviso del consigliere relatore che di seguito si riporta.
“Il ricorso, quanto alla formulazione dei quesiti, non appare rispondente alle prescrizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c..
Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronuncia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto ratione temporis (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c., (inserito dall’art. 6 del citato decreto legislativo) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso.
L’impugnazione in esame, pur deducendo nei motivi cui è affidata, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, che deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto dal contesto del mezzo di impugnazione (Cass. SU 2007 n. 7258).
Altrettanto è da dirsi per le censure sollevate con riferimento a vizi di motivazione, che non appaiono correttamente formulate, atteso che la loro esposizione non si conclude con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità, in conformità con l’orientamento espresso di recente dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 del 2007”.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010