Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6393 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 21/03/2011), n.6393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14093-2005 proposto da:

G.S. (OMISSIS), G.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO

7, presso lo studio dell’avvocato PALENZONA GIORGIO, rappresentati e

difesa all’avvocato FEDRIZZI FRANCO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE MOLVENO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato

STELLA RICHTER PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DALLA FIOR MARCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2004 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 28/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dai Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato vana ABENAVOLI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Franco FEDRIZZI, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Elena STELLA RICHTER con delega depositata in

udienza dell’avvocato Paolo STELLA RICHTER, difensore del resistente

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.S. e G.G.C. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento il Comune di Molveno per sentire accertare l’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà della particella 1224/1 risultante dal frazionamento di quella originaria 1224 operato dal geom. S. del 28-10-1991.

Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che non si era maturato il termine ventennale, anche in considerazione dei ripetuti atti interruttivi.

Con sentenza n. 442/2003 il Tribunale accoglieva la domanda, dando rilevanza decisiva al compromesso di vendita del 19-12-1963 con cui B.L., nell’alienare al G. la particella 1225/2 oggetto di quel contratto, dichiarava di essere nel possesso anche della limitrofa particella 1224 che gli trasferiva.

Con sentenza dep. il 28 aprile 2004 la Corte di appello di Trento, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Comune, rigettava la domanda di usucapione avanzata dagli attori.

I Giudici di appello ritenevano che, al momento in cui con atto del 21-4-1988 il Comune aveva acquistato dall’ENEL la particella 1224/1, costituita a seguito del frazionamento dell’originaria particella 1224, non esisteva alcuna annotazione dell’usucapione nè era stata fornita prova che il convenuto fosse a conoscenza del diritto in contrasto con quanto emergeva dal libro fondiario; d’altra parte, era considerato significativo che il G., pur avendo sostenuto di essere nel possesso della intera particella, in precedenza aveva agito separatamente per l’accertamento dell’acquisto per usucapione della particella 1224/2, provvedendo nel 1987 all’annotazione soltanto di tale lite poi decisa con sentenza di rigetto, secondo quanto risultato dall’estratto tavolare prodotto.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione G. S. e G.G.C. sulla base di un unico articolato motivo. Resiste con controricorso l’intimato.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione del R.D. n. 499 del 1929, art. 5, artt. 2727 e 2729 cod. civ. nonchè omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censurano la decisione gravata laddove aveva ritenuto che il Comune di Molveno, al momento del suo acquisto, non fosse a conoscenza della situazione di fatto contrastante con le iscrizioni tavolari o quanto meno non fosse in grado di conoscere la situazione di possesso goduta sin dal 1963 dal G., essendo al riguardo emersi indizi, gravi e concordanti dei quali i Giudici avevano omesso l’esame atteso che: a) il frazionamento dell’originaria particella 1224 non aveva assunto e non ha assunto rilevanza tavolare nè catastale non essendo stato ad esso dato ancora corso ; b) l’annotazione nel libro fondiario della pendenza della precedente lite era avventa sull’intera particella n. 1224, che non era stata ancora frazionata, e non su parte di essa; b) il Comune aveva sin dal 1978 la dichiarazione di B.S. che aveva attestato il possesso da parte dei ricorrenti della pari.

1224, che il medesimo aveva loro trasmesso con la promessa di vendita della parti 1225/3; c) il Comune aveva avuto sin dal dicembre 1977 ottenuto la locazione dell’ immobile di cui è causa e un suo dipendente ne aveva, fin dal 1963/1964, verificato, nell’espletamento dei compiti di ufficio, il possesso da parte dei ricorrenti; d) la conoscenza della reale situazione non poteva sfuggire al Comune, tenuto conto che Molveno è un paesino di 1000 abitanti.

In ogni caso, la sentenza avrebbe dovuto verificare anche la semplice conoscibilità con l’uso dell’ordinaria conoscenza della reale situazione: i Giudici non avevano compiuto i necessari accertamenti, per cui si imponeva il rinvio della causa al giudice di merito.

La Corte non aveva compiuto alcuna valutazione circa il carattere interruttivo degli atti di riconoscimento dell’altrui diritto erroneamente invocati dal Comune ma in effetti privi al riguardo di alcun valore.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che nei territori in cui vige il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, il conflitto tra l’acquirente per atto fra vivi dall’intestatario tavolare che abbia proceduto per primo ad iscrivere il suo diritto e chi abbia acquistato il bene per usucapione si risolve in base al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, art. 5 che prevede il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, per cui l’acquisto effettuato in base a dette risultanze si presume avvenuto in buona fede, ed è onere del terzo che sostiene di aver acquistato il bene per usucapione provare che colui che ha acquistato dal titolare del bene in base al libro fondiario era in malafede, essendo stato a conoscenza della sussistenza dell’usucapione maturata ma non giudizialmente dichiarata ed iscritta, o essendo stato in grado di apprenderlo facendo uso della ordinaria diligenza (Cass. 9735/2002), La sentenza ha escluso che gli attori, ai quali evidentemente incombeva il relativo onere, avessero offerto la prova che il Comune fosse a conoscenza del diritto maturato a favore degli attori per effetto del possesso ventennale dai medesimi invocato o che la situazione di possesso degli attori fosse quanto meno conoscibile. E invero, con motivazione corretta e congrua, i Giudici hanno indicato le ragioni del proprio convincimento traendo significativi elementi di prova in senso contrario all’assunto degli attori dalle risultanze processuali; in proposito, rilevavano che nel 1987, cioè in epoca precedente all’acquisto compiuto dal Comune, il G. aveva proceduto all’annotazione relativa alla sola particella 1224/2 della domanda con cui aveva promosso altro giudizio per la declaratoria di usucapione della sola 1224/2. Le circostanze dedotte dai ricorrenti circa il mancato frazionamento della particella 1224 e che l’annotazione di cui si è detto avesse riguardato l’intera particella sono in contrasto con quanto al riguardo è stato invece accertato dai giudici, dovendo qui ricordarsi che la denuncia dell’errore di fatto, consistito nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non integra il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, ma costituisce semmai motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 17057/2007; 5715/2007;

24166/2006).

D’altra parte, le circostanze che, secondo gli attori, non sarebbero state esaminate dai Giudici per verificare la conoscibilità della reale situazione, non hanno valore decisivo: a) per quel che concerne la dichiarazione con cui il B. aveva comunicato al Comune di avere trasferito il possesso anche del fondo de qua unitamente ad altra porzione immobiliare oggetto del contratto intercorso con il G., la stessa è priva di alcun valore, posto che con tale contratto il medesimo aveva promesso di alienare altro terreno diverso da quello in oggetto: pertanto, del tutto irrilevante era il trasferimento del possesso della porzione di terreno che assumeva di possedere indipendentemente dal corrispondente diritto. Al riguardo, occorre sottolineare che in tema di accessione nel possesso, di cui all’art. 1146 c.c., comma 2, affinchè operi il trapasso del possesso dall’uno all’altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene; ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l’oggetto del trasferimento non può il potere di fatto sulla cosa disancorato dall’alienazione del corrispondente diritto, relativamente al quale avvenga la successione a titolo particolare.

Per quanto riguarda la dichiarazione del dipendente comunale, non è certo dalle verifiche dal medesimo compiute quando il Comune era conduttore del fondo in questione, che l’ente avrebbe potuto trarre il convincimento di una situazione di possesso utile per il maturarsi dell’usucapione. Infine, la questione circa i riconoscimenti interruttivi dell’usucapione invocati da controparte è stata ritenuta logicamente assorbita dalla considerazione della inopponibilità al Comune della usucapione invocata per effetto del possesso esercitato.

Le doglianze si risolvono nella censura dell’apprezzamento compiuto dai Giudici delle risultanze processuali in merito alla conoscenza o alla conoscibilità da parte del Comune del possesso dei ricorrenti, sollecitando un inammissibile riesame da parte della Corte circa gli accertamenti di fatto che, come tali, sono incensurabili in sede di legittimità se non per vizio di motivazione da cui, come si è detto, la sentenza è senz’altro immune. Occorre qui ricordare che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio ovvero censurando la valutazione o l’interpretazione delle prove acquisite, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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