Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6392 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 21/03/2011), n.6392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9815-2009 proposto da:

ASSICURAZIONI GENERALI SPA in persona del legale rappresentante, D.

R.R., C.M. in proprio e quale legale rappresentante

della CERESA SRL, C.M.F., DAMIRE SPA in persona del

legale rappresentante (già D.D.S.), tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato

PETRAROJA PAOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato BRESCACIN

VALERIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

TITTA SRL (OMISSIS) in persona dell’Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio

dell’avvocato GRIECO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MOGNON ADRIANO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.C., V.G., B.E., F.

S., V.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 265/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

13.11.07, depositata il 25/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Antonio Grieco che si

riporta alla memoria.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia, rigettando L’appello principale di Assicurazioni Generali s.p.a., C.M., Ceresa s.r.l., C.M.F., D.R. R. e D.D.S., condomini del condominio (OMISSIS), ed accogliendo l’appello incidentale di Titta s.r.l., ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui escludeva il carattere condominiale dell’ex alloggio del custode dello stabile in questione ed ha integrato la medesima sentenza dichiarando la proprietà esclusiva dell’alloggio predetto in capo alla appellante incidentale.

La Corte ha ritenuto decisiva, per il superamento della presunzione di condominialità di cui all’art. 1117 c.c., n. 2, la circostanza che, nel primo atto di vendita di una porzione dell’immobile originariamente appartenente ad un unico soggetto – e dunque di formazione di un condominio – era contenuta l’analitica elencazione delle parti comuni dell’edificio, tra le quali non era compreso l’alloggio di cui trattasi.

i Le parti già appellanti principali hanno quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui l’intimata Titta s.r.l. ha resistito con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 non contiene la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1, ed è dunque inammissibile.

3. – Con il secondo motivo di ricorso, denunciando nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 si deduce il difetto assoluto di motivazione per non essersi la Corte di appello data carico di una serie di emergenze processuali.

3.1. – Il motivo è manifestamente infondato ove inteso (come a rigore dovrebbe essere) quale denunzia di difetto assoluto della motivazione (ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4), dato che la sentenza di appello è motivata in termini tali – come sopra si è visto – che la ratio della decisione è ben chiaramente comprensibile.

Ove, poi, le parti ricorrenti abbiano inteso dedurre difetti di motivazione ai sensi dell’art. 360 cit., n. 5 non porrebbe non osservarsi che il motivo è privo della “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (art. 366 bis c.p.c., comma 2) e si sostanzia, in realtà, nella deduzione di pure e semplici censure di merito”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;

che il P.M. non ha presentato conclusioni, mentre il solo avvocato della controricorrente ha presentato memoria;

che il Collegio condivide le considerazioni di cui alla predetta relazione, inteso il secondo motivo come denuncia di nullità per difetto assoluto di motivazione;

che, pertanto, il ricorso va respinto;

che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti alle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in Euro 3.700,00, di cui 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA