Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6391 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 21/03/2011), n.6391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9662-2009 proposto da:

B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MARTELLI ROBERTO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RIVOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio

dell’avvocato BOSCO NICOLA (Studio Legale Bosco Monaco Santarelli),

rappresentato e difeso dall’avvocato BRONSINO GUIDO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

DOMUS 2 SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1228/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

18.1.08, depositata il 16/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione di sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino, in controversia in materia di vedute, ha dichiarato, su eccezione delle parti appellate; Comune di Rivoli e Domus 2 s.r.l., estinto il processo Per tardiva riassunzione da parte dell’appellante sig. B.L., a seguito di sospensione disposta nel corso del giudizio di secondo grado, e ha condannato l’appellante alle “spese del giudizio di appello”, liquidate in Euro 3.500,00, di cui 2.500,00 per onorari oltre IVA e CPA, in favore di ciascuna delle parti appellate.

Il sig. B. ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi.

Il solo Comune di Rivoli ha resistito con controricorso.

2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando errore di diritto, si lamenta che la Corte distrettuale abbia condannato l’appellante alle spese del l’intero giudizio di appello, e non soltanto a quelle causate dalla trattazione della questione relativa all’estinzione.

2.1. – Il motivo è manifestamente fondato.

Infatti il principio fissato dall’art. 310 c.p.c., u.c., (secondo cui le spese del processo stanno a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo e tale controversia venga decisa con sentenza; in quest’ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e quindi innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente però alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione.

3. – Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sennonchè il motivo non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (art. 366 bis c.p.c., comma 2).

Esso è pertanto inammissibile.

4. Con il terzo motivo si lamenta la condanna al pagamento dell’IVA sulle spese processuali liquidate, nonostante le controparti siano soggetti in condizioni di scaricare l’imposta, per loro costituente costo deducibile.

4.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

Infatti il principio per cui tra le spese processuali che il soccombente deve al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest’ultimo al proprio difensore a titolo di IVA, non subisce deroghe, in sede di provvedimento di condanna alle spese, per la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al difensore, rilevando per contro tale deducibilità in sede di esecuzione, postochè la condanna al pagamento dell’IVA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (Cass. 2387/1998 e successive conformi)”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;

che il P.M. non ha presentato conclusioni, mentre il solo avvocato del contro ricorrente Comune di Rivoli ha presentato memoria;

che il Collegio condivide le considerazioni di cui alla predetta relazione, non superate dalla memoria di parte controricorrente, in particolare nel punto in cui si contesta che la Corte d’appello abbia effettivamente inteso liquidare le spese per l’intero giudizio di secondo grado: il chiaro enunciato della sentenza sul punto delle spese, invero, non consente altra interpretazione che quella ritenuta dal relatore;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato nella relazione e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e rigetta il terzo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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