Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6391 del 13/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 13/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3259/2012 proposto da:

Comune di Atena Lucana, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Aureliana n.63, presso

l’avvocato Di Cunzolo Sara, rappresentato e difeso dall’avvocato

Senatore Nicola, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi n.12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 539/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 31/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato F. PAVAROTTI, con delega, che ha

chiesto un rinvio a nuovo ruolo, nel merito l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PRATIS

PIERFELICE che ha concluso: non si oppone al rinvio a nuovo ruolo;

inammissibilità nel merito.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 14.10.1991, il Ministero delle Finanze convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno il Comune di Atena Lucana, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per la perdita di proprietà dell’area demaniale occupata in virtù di un decreto del Sindaco del 19.6.1981, e sulla quale erano stati installati prefabbricati e containers adibiti ad alloggi per la popolazione terremotata e realizzati tutti gli impianti e le infrastrutture, in assenza di decreto di espropriazione.

Il Tribunale adito dichiarò il Comune proprietario dell’area a far data dal 1.4.1988 e lo condannò al risarcimento del danno in applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, ed alla corresponsione dell’indennità di occupazione legittima.

Su gravame principale dell’Agenzia del Demanio (succeduta al Ministero delle Finanze) ed incidentale del Comune, la Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, dopo aver rilevato che la fattispecie integrava un caso di occupazione acquisitiva, per essere l’acquisto dell’area avvenuto in costanza di valida dichiarazione di pubblica utilità, determinò il dovuto in base al criterio dell’edificabilità di fatto ed in ragione del valore venale di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39riferito ai terreni limitrofi ed accertato dal CTU, trattandosi di zona sita al di fuori del Programma di Fabbricazione e priva di destinazione urbanistica, perchè ricadente in zona demaniale ferroviaria.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il Comune di Atena Lucana, affidato ad un motivo, successivamente illustrato da memoria, resistito dall’Agenzia del Demanio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, rilevata l’ammissibilità del controricorso consegnato all’agente postale per la notifica il 23.10.2015. Ed, infatti, il ricorso per cassazione è stato notificato il 30.1.2012 all’Avvocatura distrettuale dello Stato anzichè all’Avvocatura Generale dello Stato. La costituzione in giudizio del destinatario del ricorso ha, bensì, sanato, con efficacia ex tunc, il vizio della notifica, per il raggiungimento dello scopo dell’atto, ma, poichè la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, la notifica del controricorso deve ritenersi tempestiva ancorchè intervenuta oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione del vizio di notifica dell’atto introduttivo (cfr. Cass. n. 4977 del 2015 e n. 7033 del 1997).

2. Col proposto ricorso, il Comune deduce la violazione della L.R. n. 17 del 1982, artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che vizio di motivazione, per non avere la sentenza tenuto conto che all’epoca (31.3.1988) del perfezionamento della fattispecie acquisitiva-estintiva, il PRG del 1999, sulle cui previsioni si è fondata la CTU, non era ancora stato adottato, mentre occorreva far riferimento al programma di fabbricazione del 1971, integrato con la L.R. n. 17 del 1982, il cui art. 3 disponeva la perimetrazione del centro abitato ed all’art. 4 poneva espressamente limiti di interventi edificatori. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha errato nell’affermare che le aree ricadevano all’esterno del Programma di fabbricazione, non avendo tenuto conto che con Delib. n. 63 del 1982 i terreni ricadevano, invece, all’interno. Anche relativamente al valore, la CTU aveva utilizzato quali termine di comparazione atti di compravendita e permuta rogati negli anno 1998-1999.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Anzitutto, esso muove da un dato di fatto diverso rispetto a quello accertato in seno all’impugnata sentenza, circa l’allocazione delle aree rispetto all’ambito territoriale del Programma di Fabbricazione ed invoca al riguardo le determinazioni che sarebbero state assunte in seno ad una delibera di cui non riproduce il testo, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ed attingendo al merito.

5. La disposizione di cui alla L.R. n. 17 del 1982, art. 4 non è invocata a proposito, perchè disciplina i limiti di edificabilità per i Comuni “sprovvisti di strumenti urbanistici approvati” e tale non è il Comune ricorrente che era dotato di Programma di Fabbricazione.

6. In relazione al profilo di censura relativo al quantum, va fatta applicazione del principio (Cass. n. 11482 del 2016; n. 16368 del 2014) secondo cui “per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità”. Anche al riguardo, il ricorso è totalmente generico.

7. Resta da aggiungere che gli argomenti dedotti in sede di memoria non riguardano le questioni – relative solamente al quantum – ancora in discussione nel presente giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 11258 del 2016, secondo cui l’emissione di un provvedimento di acquisizione sanante D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis, che giustifica l’improcedibilità della domanda del privato, non può operare laddove si sia formato un giudicato sul diritto azionato in giudizio).

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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