Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6391 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 09/03/2021), n.6391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9473-2020 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE

GIUSEPPE BERGAMINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4083/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 5/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Venezia, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 12 ottobre 2018, rigettava il ricorso proposto da M.L., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 5 novembre 2019, respingeva l’appello proposto del richiedente asilo avverso tale ordinanza;

la Corte distrettuale – fra l’altro e per quanto di interesse – condivideva il giudizio di non credibilità del racconto del migrante (il quale aveva dichiarato di essersi allontanato dal proprio paese di origine perchè la prima moglie del padre aveva tentato di uccidere lui e i suoi fratelli, di secondo letto, per ragioni ereditarie), già espresso dal Tribunale;

i giudici distrettuali osservavano, inoltre, come non risultasse l’esistenza in Gambia di una situazione di conflitto armato o di violenza indiscriminata che potesse costituire una grave minaccia per i civili;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.L. prospettando tre motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia la “violazione (dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2 e 3 in relazione alle norme sulla competenza per materia, all’art. 25 Cost. e al D.L. n. 13 del 2017, art. 2 convertito in L. n. 46 deel 2017”: il procedimento di appello introdotto dal M., dopo essere stato inizialmente assegnato alla terza sezione della Corte d’appello, sarebbe stato riassegnato alla nona sezione, con nomina come nuovo relatore di un giudice applicato alla Corte privo di specializzazione;

questa applicazione costituirebbe – in tesi – una violazione del principio di competenza per materia e una violazione del dettato dell’art. 25 Cost., in quanto l’applicazione generalizzata dei giudici del distretto non sarebbe coerente con il principio di specializzazione che regola la materia di immigrazione, nel senso previsto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 2;

5. il motivo è inammissibile;

il ricorrente assume che il Presidente della Corte d’appello abbia elaborato un progetto per lo smaltimento del contenzioso in materia di protezione internazionale che prevedeva l’applicazione di numerosi giudici del distretto per un brevissimo lasso di tempo, ciascuno nell’ambito di collegi straordinari composti da un magistrato della sezione, da un magistrato applicato e un giudice ausiliario;

il coinvolgimento dell’impugnazione in questo progetto avrebbe fatto sì – a dire del ricorrente – che la causa fosse decisa attraverso un modello organizzativo non ispirato ai criteri di specializzazione che presiedono la trattazione del contenzioso in materia di immigrazione; la sentenza impugnata, tuttavia, non riporta traccia, nella sua intestazione, della presenza nel novero del collegio di magistrati applicati o ausiliari;

era dunque onere del ricorrente suffragare i propri assunti, sia trascrivendo il contenuto dei provvedimenti a cui ha fatto riferimento (vale a dire del progetto di definizione del contenzioso evocato e, soprattutto, dei provvedimenti direttamente riconnessi alla lite relativi all’assegnazione della stessa ad un collegio composto nel modo denunciato e alla riassegnazione a un nuovo relatore) oppure facendo un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, sia spiegando dove tali atti ora si rinverrebbero;

il mancato assolvimento di un simile onere si traduce in una violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con la conseguente inammissibilità del ricorso presentato (in merito all’autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti in contestazione ovvero di sintetico ma completo resoconto del contenuto, si vedano Cass. 16900/2015, Cass. 4980/2014, Cass. 5478/2018, Cass. 14784/2015 e Cass. 8569/2013); il che esime dal dire che il magistrato applicato non può essere considerato una persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata, in presenza di un provvedimento di applicazione da parte del Presidente della Corte d’appello ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 110;

la contestazione relativa alle modalità con cui l’applicazione è stata disposta non consente poi di ipotizzare alcuna nullità della decisione assunta con la partecipazione del magistrato applicato;

in vero, posto che l’art. 156 c.p.c. prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forme non può essere pronunciata se non è comminata dalla legge, nessuna norma contempla una nullità di atti ricollegata alle modalità con cui il Presidente della Corte d’appello si avvale del potere di disporre l’applicazione al suo ufficio di magistrati del distretto;

4.2 il secondo motivo di ricorso assume, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, il carattere apparente della motivazione della decisione impugnata e la sua conseguente nullità e nel contempo lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14: in tesi del ricorrente la Corte d’appello, traendo argomento dalla non credibilità del ricorrente, avrebbe ritenuto precluso l’esame della richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), senza valutare il pericolo concreto per il ricorrente di subire trattamenti inumani o degradanti (in ragione della complessa situazione del paese di provenienza, caratterizzato da sparizioni forzate e detenzioni arbitrarie), la normativa penale che prevede una pena detentiva per chi cagioni la morte o lesioni ad altri e la minaccia di danno grave proveniente dalla polizia;

la Corte di merito, inoltre, doveva verificare, a prescindere dalla credibilità del migrante, l’esistenza di situazione di violenza generalizzata nel paese di origine sulla base di informazioni aggiornate;

7. il motivo risulta nel suo complesso inammissibile;

7.1 la censura attiene in primo luogo a una serie di profili – comportanti accertamenti in fatto – asseritamente non apprezzati che non sono stati affrontati all’interno della sentenza impugnata, sicchè il ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente chiarire se simili questioni fossero state effettivamente e tempestivamente devolute alla cognizione del giudice del gravame (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013);

senza dire che il mezzo non ha neppure chiarito quale rilievo simili questioni potrebbero avere rispetto alla situazione del ricorrente, una volta esclusa la sua credibilità;

7.2 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

la Corte d’appello si è ispirata a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione in Gambia risalenti al giugno 2018;

la critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dalla Corte di merito, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

8. il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto la Corte d’appello avrebbe desunto in modo apodittico la non credibilità del migrante, senza dare applicazione rigorosa agli indici legali di affidabilità normativamente previsti;

9. il motivo è inammissibile;

in questa materia il richiedente asilo è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare nel caso in cui questi, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass. 15794/2019);

questa valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del citato art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019);

la Corte di merito si è ispirata a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante in sede amministrativa e giudiziale, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. a, c ed e, appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo era generico (e dunque non era stato adeguatamente circostanziato), risultava inverosimile in diversi punti sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata e non era verificabile, pur potendo essere documentalmente riscontrabile;

una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito;

censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

10. per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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