Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6391 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 06/03/2020), n.6391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28758-2018 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 101, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DENICOLAI,

rappresentata e difesa dall’avvocato AMILCARE GIARDINA;

– ricorrente –

contro

O.R., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, P.E., GENERALI

ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 917/2018 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata

il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

Fatto

RILEVATO

che:

G.L. ricorre avvalendosi di tre motivi per la cassazione della sentenza n. 917/2018 del Tribunale di Siracusa, depositata il 10 maggio 2018.

O.R. aveva convenuto in giudizio P.C. ed P.E., rispettivamente, proprietario e conducente del veicolo Renault Modus, nonchè Aurora Assicurazioni per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale verificatosi l'(OMISSIS), mentre era trasportata a bordo dell’auto di proprietà dell’odierna ricorrente.

P.C. ed P.E. avevano chiesto ed ottenuto la chiamata in giudizio quale terza responsabile di G.L. che, costituendosi, aveva ottenuto di chiamare Assitalia Assicurazioni, ora Generali Assicurazioni S.p.A..

Il Giudice di Pace di Siracusa, con sentenza n. 1444/10, dichiarava improcedibile l’atto di citazione di O.R. per l’inosservanza del combinato disposto del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 145 e 148, accoglieva la domanda di estromissione dal giudizio di G.L., per il superamento della prescrizione biennale dell’art. 2947 c.c., e regolava le spese di lite.

P.C. ed P.E. impugnavano la decisione dinanzi al Tribunale di Siracusa, lamentando di essere stati condannati al pagamento delle spese processuali in favore dell’odierna ricorrente, nonostante la domanda attorea fosse stata dichiarata improcedibile, denunciando la contraddittorietà della sentenza che, pur avendo giudicato improcedibile l’atto di citazione, li aveva condannati a risarcire i danni a favore di G.L., in base alla circostanza che non avevano rispettato la distanza di sicurezza, si dolevano del travisamento dei fatti, poichè l’auto condotta da P.C. precedeva e non seguiva quella a bordo della quale si trovava l’attrice, nonchè dell’erronea estromissione dal giudizio di G.L..

O.R. proponeva appello incidentale avverso la sentenza per aver dichiarato improcedibile la domanda e chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.

Anche l’odierna ricorrente spiegava appello incidentale per avere il giudice di prime cure liquidato le spese a suo favore in violazione delle tariffe professionali.

Si costituiva in giudizio UGF Assicurazioni, ora Unipol Sai, chiedendo il rigetto dell’appello

Il Tribunale riformava parzialmente la sentenza del Giudice di Pace e condannava O.R. al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado a favore di P.E. e P.C., poneva le spese del processo di appello, in solido, a carico di O.R. e G.L., compensava le spese di giudizio tra gli appellanti e UnipolSai, dichiarava non ripetibili le spese di giudizio nei confronti di Generali Assicurazioni.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 69 del 2009, artt. 46 e 58, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto tardivi gli appelli incidentali per essere stati entrambi proposti oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza e quindi dalla sua pubblicazione in data 8 ottobre 2010. L’errore del Tribunale sarebbe consistito nell’avere ritenuto applicabile il termine di decadenza di sei mesi, anzichè quello di un anno, al giudizio instaurato prima dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. Tanto premesso, nel caso di specie l’atto, di citazione in giudizio veniva depositato da O.R. il 15 luglio 2008, la comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata in giudizio era depositata l’11 giugno 2009, la sentenza di primo grado veniva emessa l’8 ottobre 2010, l’appello incidentale dell’odierna ricorrente veniva notificato l’8 luglio 2011.

Il motivo merita accoglimento.

Costituisce ius receptum, come prospettato dal ricorrente, che la L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c., trova applicazione, ai sensi della cit. L., art. 58, comma 1, esclusivamente nei confronti giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (Cass. 05/10/2012, n. 17060).

La riduzione del termine da un anno a sei mesi si applica, infatti, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (Cass. 05/10/2012, n. 6784), restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. 11/01/2017), n. 461).

E’ evidente, dunque, l’errore in cui è incorso il Tribunale, affermando che gli appelli incidentali fossero tardivi perchè proposti dopo il termine di sei mesi dal deposito della sentenza – 8 ottobre 2010 – senza avere i caratteri per riconoscere in loro l’impugnazione incidentale tardiva.

2. Con il secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 5 e ss., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha liquidato le spese di giudizio in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense, senza motivazione e senza entrare nel merito delle singole voci.

3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stata condannata al pagamento delle spese legali.

4. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti.

5. In definitiva, merita accoglimento il primo motivo di ricorso. Di conseguenza, la sentenza viene cassata con rinvio al Tribunale di Siracusa in persona di diverso magistrato del medesimo Ufficio, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la decisione impugnata e rinvia la controversia al Tribunale di Siracusa, in persona di diverso magistrato del medesimo Ufficio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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