Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6390 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. II, 21/03/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 21/03/2011), n.6390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8234-2009 proposto da:

B.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell’avvocato CORTI PIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NEGRI MARCO MARIA,

giusta procura speciale a margine della seconda pagina del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI VARESE;

– intimata –

avverso il decreto n. 429/08 R.G. del GIUDICE DI PACE di BUSTO

ARSIZIO, emesso il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Baccaro Raffaella (delega avvocato Pio Corti),

difensore del ricorrente che si riporta al ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Con il decreto impugnato il Giudice di pace di Busto Arsizio, adito dal sig. B.E., con opposizione a ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, a seguito di sentenza sulla competenza emessa dal Giudice di pace di Varese, ha dichiarato inammissibile l’atto di riassunzione perchè depositato il 28 marzo 2008, dunque oltre il termine di trenta giorni dalla declaratoria di incompetenza (emessa il 17 dicembre 2007).

Il sig. B. ha quindi proposto ricorso per cassazione per un motivo, cui non ha resistito l’autorità intimata.

Il ricorso è manifestamente fondato, avendo il ricorrente correttamente dedotto che, anche nel procedimento di opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, il termine per la riassunzione del processo a seguito di declaratoria di incompetenza non contenente, come nella specie, l’indicazione di un termine particolare, è quello di sei mesi previsto dall’art. 50 c.p.c. (cfr.

Cass. 21044/2006, 18015/2009)”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza, impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Busto Arsizio in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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