Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6390 del 13/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 13/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5482/2012 proposto da:

E.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma,

Via Dei Castani n.195, presso l’avvocato Galati Bruno, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mastrangelo Pietro,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Palagiano, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Dardanelli n.37, presso

l’avvocato Campanelli Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato

Leopardi Salvatore, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 408/2011 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 03/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato B. GALATI che si riporta;

udito, per il contro ricorrente, l’Avvocato S. LEOPARDI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PRATIS

PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 18.3.1991, E.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto il Comune di Palagiano, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per aver occupato senza titolo mq. 3000 della sua proprietà, ed averlo irreversibilmente trasformato con edifici e strade.

Con sentenza non definitiva in data 3.9.2001, resa nel contraddittorio del Comune, il Tribunale adito ritenne tardiva l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e, con sentenza definitiva in data 18.3.2009, liquidò il dovuto nella complessiva somma di Euro 71.256,91, oltre ulteriori rivalutazione ed interessi. La decisione fu riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Corte d’Appello di Lecce, che ritenne ammissibile – anche in ragione dell’art. 345 c.p.c., vecchio testo applicabile ratione temporis – l’eccezione di difetto di legittimazione della E. e la ritenne fondata nel merito, in quanto la stessa aveva acquistato il suolo nel marzo 1985, quando già, a causa della sua irreversibile trasformazione, avvenuta nel dicembre 1983, l’Ente ne era divenuto proprietario a titolo originario, per accessione invertita, nè era stato allegato che alla danneggiata fosse stato ceduto il credito per il risarcimento, da parte dei suoi danti causa.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso la E. con due motivi, ai quali il Comune di Palagiano resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col secondo motivo, a carattere assorbente, che va esaminato con priorità, la ricorrente deduce la violazione del principio di legalità sancito dall’art. 24 Cost., art. 42 Cost., comma 3, artt. 97, 113 e 117 Cost.; L. n. 241 del 1990, art. 1, 1 prot. 1 alla CEDU, L. n. 458 del 1988, art. 3. Secondo la giurisprudenza della Cassazione (SU n. 20543 del 2008), l’istituto dell’occupazione appropriativa, di genesi pretoria, è divenuto un modo legale di acquisto della proprietà, solo, con l’entrata in vigore della L. n. 458 del 1988, sicchè, afferma la ricorrente, quando nel 1985 aveva acquistato il suolo, il Comune non ne era ancora divenuto proprietario.

2. Il motivo va accolto per le seguenti considerazioni. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 735 del 2015, superando il pregresso indirizzo conservativo, hanno ritenuto l’istituto dell’occupazione appropriativa non conforme con il principio enunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, ed, equiparandolo esattamente a quello della c.d. occupazione usurpativa (caratterizzata dalla mancanza di dichiarazione di pubblica utilità, cfr. Cass. n. 1814 del 2000), lo hanno ritenuto un illecito a carattere permanente, inidoneo a comportare l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica in danno del proprietario, rimasto tale nonostante la manipolazione, illecita, del bene da parte dell’amministrazione. A tanto, va aggiunto che, come chiarito da Cass. SU n. 12546 del 1992, la realizzazione di opere di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata non può ricondursi all’istituto dell’occupazione acquisitiva, mancando l’irreversibile destinazione del suolo privato a parte integrante di un’opera pubblica (bene demaniale o patrimoniale indisponibile) e l’appartenenza a un soggetto pubblico.

3. Va pertanto escluso che all’epoca dell’acquisto del suolo da parte della ricorrente, l’area già fosse transitata a titolo originario in capo al Comune, per effetto della sola pregressa irreversibile trasformazione, essendo l’acquisto della proprietà alla mano pubblica intervenuto, invece, per effetto della sopravvenuta L. n. 458 del 1988, art. 3, comma 1 – quale integrata con la sentenza additiva della Corte Cost. n. 486 del 1991 – che ha escluso la possibilità della retrocessione (da intendersi nel senso di restituzione, come precisato da Cass. n. 2712 del 1990) delle aree illecitamente occupate.

4. Tale disposizione (abrogata dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 58, ma ancora applicabile alle espropriazioni la cui dichiarazione di pubblica utilità è anteriore al 30 giugno 2003), secondo l’impostazione esegetica convenzionalmente orientata data dalla menzionata sentenza n. 735 del 2015, piuttosto che punto di emersione a livello normativo del fenomeno dell’occupazione acquisitiva, del quale il legislatore avrebbe preso atto, deve intendersi volta a riconoscere, secondo il normale criterio di efficacia delle leggi nel tempo di cui all’art. 11 preleggi, sia il diritto al risarcimento del danno per il proprietario del suolo utilizzato per opere di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, sia ad escludere in suo favore la tutela reale usualmente apprestata dall’ordinamento al danneggiato.

5. La compatibilità di tale disposizione coi principi della CEDU in tema di art. 1 Prot. 1 alla Convenzione e, dunque, la sua legittimità costituzionale in relazione al disposto dell’art. 117 Cost. non vengono qui in rilievo, non avendo l’odierna ricorrente agito in via reipersecutoria, ma avendo, appunto, chiesto il risarcimento per equivalente.

6. L’impugnata sentenza va in conclusione cassata, restando assorbito il primo motivo (relativo alla tempestività dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva, il cui accoglimento si è, comunque, fondato sul presupposto, che si è visto erroneo, del pregresso acquisto del suolo per accessione invertita), con rinvio per le statuizioni consequenziali alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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