Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6390 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 09/03/2021), n.6390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9471-2020 proposto da:

A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SIMONE GIUSEPPE BERGAMINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4944/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/1/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Venezia, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 13 gennaio 2018, dichiarava inammissibile, per tardività, il ricorso proposto da A.O., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 12 novembre 2019, respingeva l’appello proposto del richiedente asilo avverso tale ordinanza, ritenendo che la richiesta di rimessione in termini non fosse accompagnata dalla prova nè del carattere assoluto dell’impedimento, nè della tempestività della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso A.O. prospettando due motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia la “violazione (dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2 e 3 in relazione alle norme sulla competenza per materia, all’art. 25 Cost. e al D.L. n. 13 del 2017, art. 2 convertito in L. n. 46 del 2017”: il procedimento di appello introdotto dall’ A., dopo essere stato inizialmente assegnato alla terza sezione della Corte d’appello, era stato riassegnato alla nona sezione, con nomina come nuovo relatore di un giudice applicato alla Corte privo di specializzazione;

questa applicazione costituirebbe – in tesi – una violazione del principio di competenza per materia e una violazione del dettato dell’art. 25 Cost., in quanto l’applicazione generalizzata dei giudici del distretto non sarebbe coerente con il principio di specializzazione che regola la materia di immigrazione, nel senso previsto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 2;

5. il motivo è inammissibile;

il ricorrente assume che il Presidente della Corte d’appello abbia elaborato un progetto per lo smaltimento del contenzioso in materia di protezione internazionale che prevedeva l’applicazione di numerosi giudici del distretto per un brevissimo lasso di tempo, ciascuno nell’ambito di collegi straordinari composti da un magistrato della sezione, da un magistrato applicato e un giudice ausiliario;

il coinvolgimento dell’impugnazione in questo progetto avrebbe fatto sì – a dire del ricorrente – che la causa fosse decisa attraverso un modello organizzativo non ispirato ai criteri di specializzazione che presiedono la trattazione del contenzioso in materia di immigrazione; la sentenza impugnata, tuttavia, non riporta traccia, nella sua intestazione, della presenza nel novero del collegio di magistrati applicati o ausiliari;

era dunque onere del ricorrente suffragare i propri assunti, sia trascrivendo il contenuto dei provvedimenti a cui ha fatto riferimento (vale a dire del progetto di definizione del contenzioso evocato e, soprattutto, dei provvedimenti direttamente riconnessi alla lite relativi all’assegnazione della stessa ad un collegio composto nel modo denunciato e alla riassegnazione a un nuovo relatore) oppure facendo un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, sia spiegando dove tali atti ora si rinvetrebbero;

il mancato assolvimento di un simile onere si traduce in una violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con la conseguente inammissibilità del ricorso presentato (in merito all’autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti in contestazione ovvero di sintetico ma completo resoconto del contenuto, si vedano Cass. 16900/2015, Cass. 4980/2014, Cass. 5478/2018, Cass. 14784/2015 e Cass. 8569/2013);

il che esime dal dire che il magistrato applicato non può essere considerato una persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata, in presenza di un provvedimento di applicazione da parte del Presidente della Corte d’appello ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 110;

la contestazione relativa alle modalità con cui l’applicazione è stata disposta non consente poi di ipotizzare alcuna nullità della decisione assunta con la partecipazione del magistrato applicato;

in vero, posto che l’art. 156 c.p.c. prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forme non può essere pronunciata se non è comminata dalla legge, nessuna norma contempla una nullità di atti ricollegata alle modalità con cui il Presidente della Corte d’appello si avvale del potere di disporre l’applicazione al suo ufficio di magistrati del distretto;

6. il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, e art. 294 c.p.c., in quanto il migrante non era incorso in decadenza per causa a lui imputabile: egli infatti, non conoscendo la lingua italiana, si era rivolto a un legale per la tutela dei propri diritti, sicchè la proposizione tardiva del ricorso non poteva essergli ascritta in alcun modo;

7 il motivo è inammissibile;

la Corte d’appello ha rilevato che il migrante non aveva offerto la prova nè dell’assolutezza del proprio impedimento, adducendo a scusante genericamente la propria condizione di straniero, nè della immediatezza della sua reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale, non avendo avanzato alcuna domanda per essere rimesso in termini malgrado la decadenza fosse maturata prima del deposito del ricorso;

si tratta di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione;

a fronte delle plurime ragioni offerte, distinte e autonome fra loro, il ricorrente non ha sollevato alcuna censura rispetto all’ultimo dei motivi illustrati, sotto il versante della tempestività della propria richiesta di rimessione in termini, rendendo così inammissibile l’intera impugnazione proposta (v. Cass. 11222/2017, Cass. 18641/2017);

8. per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

 

 

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