Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6389 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 16/03/2010), n.6389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33437/2006 proposto da:

GALLO PUBBLICITA’ SRL, in persona dell’Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LORENZO VALLA 2, presso lo

studio dell’avvocato DELLA PORTA PIERFRANCESCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DEL GIUDICE RIZZARDO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 346/2005 del GIUDICE DI PACE di CONEGLIANO,

depositata il 17/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2009 dal Consigliere ©Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La S.r.l. GALLO PUBBLICITA’ impugna la sentenza n. 346 del 2005 del Giudice di Pace di Conegliano, depositata il 17 ottobre 2005 con la quale veniva respinta la sua opposizione avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) dell’Anas, compartimento del Veneto, per la violazione dell’art. 23 C.d.S., commi 1, 4 e 13 bis, “perchè senza la prescritta autorizzazione dell’ente proprietario della strada (Anas) mantiene in esercizio un cartello pubblicitario a pubblicità variabile illuminato, in proprietà privata che crea distrazione e confusione agli utenti con conseguente pericolo”. La infrazione non veniva immediatamente contestata alla odierna ricorrente perchè “non presente”.

Il Giudice di Pace respingeva il ricorso, ritenendo infondate le eccezioni relative alla mancata contestazione immediata, alla mancata indicazione dei motivi, al difetto di motivazione dell’atto in generale. Osservava il Giudice di Pace che nel caso concreto la contestazione era avvenuta nei termini previsti art. 201 C.d.S., e le ragioni della mancata immediata contestazione risultavano nel verbale notificato e comunque il diritto di difesa non ne risultava compromesso. Riteneva infondato anche il secondo motivo di doglianza, rilevando che l’autorizzazione ricevuta riguardava il posizionamento di un cartellone pubblicitario alla progressiva chilometrica (OMISSIS) mentre era risultato che il cartellone pubblicitario (a pubblicità variabile) era stato installato alla progressiva chilometrica (OMISSIS). L’opponente non aveva dimostrato che la misurazione effettuata dagli agenti accertatoli era errata. Rilevava ancora il giudice che dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo dell’ente resistente risultava che il cartellone pubblicitario era quasi affiancato a un grande cartello stradale con la concreta possibilità di ingenerare confusione e distrazione per gli utenti della strada.

La ricorrente articola tre motivi di ricorso. Resiste con controricorso la parte intimata.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Motivi del ricorso.

Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 200 e 201, e dell’art. 384 reg. C.d.S., nonchè vizio di motivazione relativamente all’accertamento dell’indicazione dei motivi nel verbale di contestazione. Deduce la ricorrente che dall’esame della sentenza impugnata non è possibile individuare le argomentazioni in base alle quali il giudicante era pervenuto al rigetto del motivo di ricorso e in particolare non erano risultate le ragioni in base alle quali fossero stati ritenuti idonei i motivi addotti dall’Anas per giustificare la mancata contestazione immediata: di qui anche il vizio di motivazione. Col secondo motivo di ricorso viene dedotto vizio di motivazione riguardante l’accertamento dell’esatta collocazione nel cartellone pubblicitario. A giudizio della ricorrente era stata fornita la prova che il cartellone era stato installato esattamente nel punto per il quale era stata rilasciata autorizzazione e cioè al chilometro (OMISSIS) e non già al chilometro (OMISSIS). Dalla documentazione prodotta risultava che la concessione rilasciata dall’Anas per l’istallazione alle progressiva chilometrica 51+800 era stata in seguito rinnovata con riferimento alla progressiva chilometrica (OMISSIS). E successivamente non si erano avute più contestazioni.

Col terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità della sanzione accessoria di cui all’art. 23 C.d.S., comma 13 quater. La ricorrente in sede d’opposizione aveva dedotto rillegittimità della sanzione accessoria della rimozione di cui all’art. 23 C.d.S., comma 13 quater, poichè l’impianto era collocato in area privata e non in area demaniale, era autorizzato e pertanto non collocato in zona di pericolo. Era stata chiesta la sospensione, l’annullamento la revoca, l’inefficacia del provvedimento nel verbale impugnato e il Giudice di Pace aveva completamente omesso di argomentare o di pronunciarsi in merito alla dedotta illegittimità della sanzione accessoria.

L’omessa pronuncia costituiva vizio ex articolo 112 c.p.c..

La richiesta della Procura Generale può essere accolta.

Il ricorso è infondato e va respinto. Infatti, la decisione del giudice di pace appare corretta e conforme ai principi affermati da questa Corte con riguardo alle questioni controverse.

Con i primi due motivi nella sostanza si richiede una nuova valutazione in fatto, inammissibile in questa sede, essendo la relativa motivazione del giudicante adeguata ed esente da vizi.

Quanto al primo motivo, si osserva ancora che la contestazione immediata, prevista dall’art. 201 C.d.S., non era possibile e ciò in conformità alla normativa vigente ai sensi dell’art. 384 reg. C.d.S., lett. f) (assenza del trasgressore).

Quanto al secondo motivo si osserva ancora che dalle stesse argomentazioni della ricorrente si evidenzia che sull’esatta collocazione del cartello (e sulla relativa autorizzazione) si erano succedute diverse autorizzazioni, con distinte indicazioni quanto al relativo posizionamento, così confermando indirettamente che l’autorizzazione di cui è causa riportava un posizionamento diverso da quello in cui il cartello in questione fu rilevato dagli agenti operanti. Infine anche il terzo motivo è infondato, posto che la deduzione del vizio di omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità della sanzione accessoria della rimozione di cui all’art. 23 C.d.S., comma 13 quater, richiede che si indichi dove e come nel ricorso in opposizione tale motivo di opposizione sia stato avanzato, non risultando nei termini indicati dalla sentenza impugnata. Tale indicazione non è stata fatta.

A tal proposito questa Corte ha già avuto occasione di affermare che: “Il giudico di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte, nonchè ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione” (Cass. 2007 n. 1173), ulteriormente osservando che “non è in alcun modo consentito un successivo ampliamento del thema decidendum, neppure d’ufficio (a meno che non emerga la giuridica inesistenza del provvedimento opposto), rimanendo irrilevante che, su di esso, la parte interessata abbia accettato il contraddittorio” (Cass. 2006 n. 23284).

Occorre osservare, infatti, che nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa, nei quali le norme sul rito devono essere ratione temporis integrate dalle regole del codice di procedura civile vigente, la impossibilità di un ampliamento del tema del dibattito è il portato della natura del procedimento, che è caratterizzato dalla inclusione necessaria delle ragioni oppositorie nei motivi del ricorso, motivi che segnano l’unica ed esclusiva causa petendi di un processo coinvolgente la pretesa della P.A. alla sanzione e che deve essere portato a sollecita e concentrata definizione in vista di un superiore interesse. Conseguentemente la censura è, da un lato, inammissibile per carenza di autosufficienza e dall’altra infondata in quanto ha riguardo a questione nuova. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 400,00 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

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