Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6389 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 09/03/2021), n.6389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9452-2020 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SIMONE GIUSEPPE BERGAMINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 706/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/2/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/1/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Venezia, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 5 dicembre 2018, rigettava il ricorso proposto da A.R., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 24 febbraio 2020, respingeva l’appello proposto del richiedente asilo avverso tale ordinanza;

la Corte distrettuale – fra l’altro e per quanto di interesse – rilevava che nell’atto di appello non era stata sviluppata alcuna argomentazione per confutare il condivisibile giudizio di non credibilità del racconto del migrante (il quale aveva dichiarato di essere fuggito a causa delle minacce telefoniche subite da sconosciuti che avevano cercato di rapire un passeggero del pulmino di cui era alla guida, quale autista di mezzi pubblici);

i giudici distrettuali osservavano, inoltre, come non risultasse l’esistenza nella zona di provenienza del migrante di una situazione di violenza indiscriminata non controllabile dall’autorità statale;

infine, la non credibilità delle dichiarazioni rese dal migrante comprometteva – a giudizio della Corte di merito – l’accertamento di una situazione di vulnerabilità, dato che non era possibile acclarare le ragioni che avevano indotto il richiedente asilo all’espatrio e tenuto conto del fatto che non era sufficiente, al fine della concessione della protezione umanitaria, il conseguimento di un inserimento sociale nel contesto del paese di provenienza;

3. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso A.R. prospettando quattro motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3: la Corte d’appello – a dire del ricorrente – avrebbe desunto in modo apodittico la non credibilità del migrante, senza fare rigorosa applicazione degli indici legali di affidabilità normativamente previsti;

i giudici distrettuali, invece, avrebbero dovuto apprezzare la coerenza intrinseca delle dichiarazioni del migrante, le quali erano non solo verosimili, perchè cronologicamente ordinate e sequenziali, ma risultavano anche concordanti con il tenore delle informazioni internazionali sul Pakistan;

4.2 il secondo motivo di ricorso assume, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, il carattere apparente della motivazione della decisione impugnata e la sua conseguente nullità e nel contempo lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14: in tesi del ricorrente la Corte d’appello, traendo argomento dalla non credibilità del ricorrente, avrebbe ritenuto precluso l’esame della richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), senza considerare che le riferite minacce di morte integravano gli estremi del danno grave e che la polizia a cui l’ A. si era rivolto non gli aveva offerto adeguata protezione, pretendendo denaro per raccogliere la denuncia;

5. i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili;

la Corte d’appello, in esordio alle proprie valutazioni sulla credibilità delle dichiarazioni, ha constatato come non fosse stata sviluppata alcuna argomentazione per confutare il giudizio di non credibilità del racconto espresso dal primo giudice, in quanto il migrante si era limitato a osservare che il Tribunale non aveva dato adeguato rilievo alla situazione del Pakistan;

in questo modo la Corte distrettuale ha ritenuto che l’esercizio del diritto d’impugnazione non fosse avvenuto in modo idoneo, poichè i motivi con i quali esso era stato esplicato non si concretavano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa era errata;

i giudici distrettuali, di conseguenza, hanno escluso che la richiesta di protezione potesse essere giustificata dalla storia personale, rimanendo così precluso il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

a fronte di queste motivazioni il primo motivo non tiene in alcun conto il preliminare rilievo di inammissibilità dell’impugnazione compiuto dalla Corte di merito, mentre il secondo si disinteressa delle conseguenze tratte da tale prioritaria valutazione e argomenta come se le dichiarazioni rese fossero credibili;

ne discende l’inammissibilità di entrambe le censure, poichè i motivi di impugnazione, per essere enunciati come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che sorreggono la decisione impugnata e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.p., comma 1, n. 4, (v. Cass. 6496/2017, Cass. 17330/2015, Cass. 359/2005);

6. il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto nella specifica regione di provenienza del ricorrente, sulla base delle informazioni internazionali più aggiornate, in realtà sussisteva un conflitto armato interno da cui conseguiva una situazione di violenza indiscriminata;

7. il motivo è inammissibile;

ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

la Corte d’appello si è ispirata a simili criteri, prendendo in esame una lunga serie informazioni aggiornate sulla situazione esistente in Pakistan e nella regione di provenienza del migrante;

la critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dalla Corte di merito, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

8. il quarto motivo di ricorso assume la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, artt. 5 e 29 T.U.I., D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29: la Corte d’appello – in tesi di parte ricorrente – avrebbe negato il riconoscimento della protezione umanitaria ritenendo che non fosse stata allegata alcuna circostanza utile a desumere la condizione di vulnerabilità del ricorrente e in questo modo avrebbe rifiutato di entrare nel merito della questione, così come avrebbe omesso di considerare tutte le allegazioni in fatto compiute a questo scopo, giudicando irrilevante l’inserimento lavorativo;

9. il motivo è inammissibile;

la Corte distrettuale non e affatto limitata a constatare la mancata allegazione di alcuna circostanza utile a dimostrare la condizione di vulnerabilità, ma, una volta constatata la non credibilità delle dichiarazioni del migrante, ha ritenuto che lo stato di integrazione sociale e il contesto generale di compromissione dei diritti umani non fossero sufficienti per il riconoscimento di questa forma di protezione, non essendo nota la situazione di partenza e non potendo essere verificato l’allontanamento da una situazione di vulnerabilità effettiva; la critica in esame trascura e non muove alcuna specifica censura a questa valutazione, risolvendosi di conseguenza in una deduzione astratta e di principio che non scalfisce la ratio decidendi e si limita a sollecitare una nuova valutazione, nel merito, della domanda presentata;

10. per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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