Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6388 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 16/03/2010), n.6388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33433/2006 proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CUNEO, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

GIP SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 364/2005 del GIUDICE DI PACE di SALUZZO del

14/12/05, depositata il 21/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

nessuno è presente per le parti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo impugna la sentenza del Giudice di Pace di Saluzzo n. 364 del 2005, pubblicata in data 21 dicembre 2005 e non notificata, che ha accolto l’opposizione proposta dall’odierna intimata, GIP srl, avverso l’ordinanza ingiunzione n. 2891 del 2004 con cui la Prefettura di Cuneo ingiungeva alla stessa, quale proprietaria del veicolo, di pagare la somma di Euro 67,20 in conseguenza della violazione, accertata con verbale n. (OMISSIS) della Polizia municipale di Saluzzo, dell’art. 157 C.d.S., commi 6 – 8.

A fondamento dell’opposizione veniva dedotto tra l’altro: (1) La mancata indicazione, nel verbale di contestazione, dell’autorità giudiziaria competente; (2) la generica indicazione del luogo in cui sarebbe stata commessa l’infrazione; (3) l’illegittimità delle segnaletica stradale di riferimento; (4) rillegittimità di una segnaletica stradale apposta all’interno del territorio del Comune D.P.R. n. 495 del 1992, ex art. 77, comma 7; 5) La violazione dell’art. 385 reg. C.d.S.; 6) l’insussistenza della violazione contestata; 7) l’insussistenza di prove della violazione.

Il Giudice di Pace raccoglieva l’opposizione, ritenendo assorbente il motivo di ricorso che deduceva la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, non risultando dalla violazione notificata il termine e l’autorità cui era possibile proporre ricorso: in particolare non veniva indicato il Giudice di Pace di Saluzzo quale autorità competente a conoscere dell’opposizione. Ciò aveva determinato la violazione del diritto di difesa.

L’amministrazione ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, in quanto l’omessa indicazione degli elementi indicati in tale norma non comporta alcuna nullità dell’atto, ma eventualmente rende scusabili gli eventuali errori nei quali sia incorso il ricorrente: in questo caso il destinatario dell’atto aveva provveduto concretamente a tutelare le proprie ragioni davanti all’autorità giudiziaria competente, così dimostrando di non aver subito alcun pregiudizio al riguardo.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

La richiesta della Procura Generale può essere accolta. Il Giudice di Pace non si è attenuto ai principi consolidati affermati da questa Corte con riferimento alle indicazioni che deve contenere l’atto per consentire una adeguata difesa. Al riguardo questa Corte ha avuto occasione più volte di affermare che la mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, non inficia la validità dell’atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente” ( tra le tante, vedi Cass. 2004 n. 1401).

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame, residuando altri motivi di opposizione non esaminati, ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato del Giudice di Pace di Saluzzo, che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

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