Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6388 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANIELLO Roberto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12754/2012 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo

Trogo n.21, presso l’avvocato Mallamaci Vincenzo, rappresentato e

difeso dall’avvocato Montagna Vincenzo, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Nova Siri, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, Via XXI Aprile n.21, presso Rina

Giovanni, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Rina, giusta

procura in calce all’Istanza per la discussione orale;

– resistente –

avverso la sentenza n. 76/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 31/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MONTAGNA VINCENZO che si

riporta;

udito, per il resistente, l’Avvocato RINA VINCENZO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.V. conveniva il comune di Nova Siri dinanzi al tribunale di Matera, per sentirne pronunciare condanna al risarcimento dei danni da irreversibile trasformazione di un’area di natura edifica bile antecedente occupata.

L’ente convenuto contestava la pretesa anche in relazione al quantum risarcibile.

L’adito tribunale condannava il comune al risarcimento, quantificando il danno in Lire 44.286.000 oltre rivalutazione e interessi, e al pagamento dell’indennità di occupazione temporanea, che determinava in Lire 17.714.400 oltre accessori.

La corte d’appello di Potenza, accogliendo il gravame del comune, liquidava invece a B. i minori importi di Euro 2.460,84 a titolo risarcitorio, sempre maggiorati di rivalutazione e interessi, e di Euro 1.093,15 a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi dalla domanda. Disponeva che B. restituisse al comune la differenza percepita in base alla sentenza di primo grado.

Per quanto ancora rileva, la corte d’appello, richiamando la c.t.u. rinnovata in quel grado, osservava che l’area in questione era destinata a edilizia scolastica e che dalla variante al regolamento edilizio non era dato ricavare la possibilità di realizzazione di edifici scolastici da parte di privati, sia pure in convenzione con la p.a. Da tanto desumeva che il bene irreversibilmente trasformato alla scadenza del periodo di occupazione legittima doveva essere stimato come area agricola. Faceva riferimento quindi alle norme del titolo 2 della L. n. 865 del 1971 e determinava il valore medio in Lire 2.500 al mq secondo la stima del c.t.u.. Invero osservava che i criteri di commisurazione dell’indennizzo espropriativo per i terreni agricoli, di cui alla L. n. 865 del 1971, per quanto non applicabili automaticamente in materia risarcitoria, stante che il danno era da commisurare al valore di mercato del bene, ben potevano essere assunti in funzione indicativa del detto valore di mercato, e dall’indagine commissionata al c.t.u. era emerso che gli atti di compravendita assunti a parametro avevano espresso, nel periodo in questione, un valore medio omologo a quello discendente dal parametro normativo.

Per la cassazione della sentenza, depositata il 31-3-2011 e non notificata, B. ha proposto ricorso sorretto da sei motivi, illustrati da memoria.

Il comune di Nova Siri, non avendo notificato un controricorso, ha depositato una nota difensiva per la partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e art. 2909 cod. civ., per essersi formato il giudicato interno in relazione alla circostanza, non contestata in primo grado, della natura edificabile dell’area oggetto di causa.

Il motivo è infondato, atteso che quella della edificabilità o meno dell’area era la questione giuridica compresa nel perimetro della contestazione afferente l’entità del danno risarcibile.

In tema di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, è sempre necessario, infatti, il preventivo accertamento della natura dell’area occupata, se edificabile o meno, da condurre in base alla classificazione urbanistica, sicchè la relativa questione è di per sè compresa nell’oggetto del processo nel quale l’amministrazione abbia contestato l’entità della pretesa creditoria.

Tale questione risulta esser stata devoluta al giudice d’appello dal momento che il comune aveva lamentato che la liquidazione del danno era incongrua in quanto l’area occupata ricadeva in zona destinata, in base allo strumento urbanistico, a strade e parcheggi.

2. Col secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. essendo la sentenza, a suo dire, viziata da ultrapetizione o da extrapetizione quanto all’affermazione che l’area occupata era da considerare sottratta all’iniziativa edificatoria privata.

Anche il secondo motivo è infondato, avendo il giudice d’appello provveduto all’esame di uno dei profili giuridici della controversia, vale a dire del profilo dell’edificabilità legale del fondo, a lui rimesso in base ai motivi di impugnazione.

3. Col terzo mezzo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5-bis in quanto la vocazione edificatoria del fondo non poteva essere esclusa in presenza di una classificazione urbanistica previdente la possibilità di interventi a iniziativa non solo pubblica ma anche privata o promiscua.

Il motivo è inammissibile nel presupposto, giacchè la corte d’appello ha accertato che lo strumento urbanistico aveva classificato l’area come destinata all’edilizia scolastica, senza possibilità edificatoria da parte di privati. In ogni caso è anche infondato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della determinazione del risarcimento del danno da occupazione appropriativa, la destinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devono ricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, determina il carattere non edificabile in ragione del tipico vincolo conformativo, attesa la destinazione delle aree a un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali e astratti. In tal senso non può esserne ritenuta per altro verso l’edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacchè l’edilizia scolastica è riconducibile a un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio e istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato (per tutte Cass. n. 5247-16, n. 14347-12).

4. Il quarto motivo è teso a denunziare la violazione della L. n. 1187 del 1968, art. 2, comma 1, perchè al novembre 1990, epoca in cui secondo l’impugnata sentenza era scaduto il periodo di occupazione legittima all’esito di proroghe legali, i vincoli quinquennali imposti dal p.r.g. (del 1980) e della variante di cui al progetto esecutivo erano a loro volta scaduti, donde l’area, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta stimare in base al criterio della edificabilità di fatto in quanto area cd. bianca.

Il motivo è inammissibile, dal momento che la questione della scadenza del vincolo preordinato all’esproprio, onde desumerne l’operatività della disciplina relativa alle cd. aree bianche – la quale peraltro non comporta un automatico riconoscimento della natura edificabile dell’area occupata (cfr. per tutte Cass. n. 12268-16) -, non risulta consegnata al giudizio di merito e appare per la prima volta dedotta in questa sede di legittimità.

5. Col quinto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 181 del 2011, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, comma 4, in combinato disposto con la L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16, il ricorrente censura la sentenza per aver omesso di considerare che i terreni in questione erano situati comunque in centro abitato, sicchè la stima era illegittimamente avvenuta in base alla media dei valori agricoli, e alle medie oltre tutto più basse, a fronte invece del principio che vuole la valutazione del danno per la perdita di un’area parametrata, anche in denegato caso di inedificabilità, al criterio del valore venale di cui alla L. n. 2359 del 1865.

Il quinto motivo, cui in via gradata è legata la questione di costituzionalità prospettata nel sesto, è inammissibile perchè non calibrato sulla effettiva ratio della sentenza d’appello.

La sentenza, sebbene richiamandolo, non ha difatti applicato in via diretta il criterio della media dei valori agricoli, ma ha affermato che i criteri di commisurazione dell’indennizzo espropriativo, di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16, pur non trovando diretta applicazione in tema di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, potevano essere impiegati, così come in effetti sono stati impiegati, in funzione meramente indicativa del più probabile valore di mercato.

Non pertinenti sono allora le doglianze di parte ricorrente, anche se pure non pertinenti sono i riferimenti giurisprudenziali evocati in sentenza, a petto di quanto da questa Corte affermato in ordine alla possibilità, ammessa prima dell’intervento della Corte costituzionale, di determinare il danno da occupazione appropriativa di suoli agricoli previa valorizzazione dell’area, rispetto al minimum dei valori tabellari di cui alla L. n. 865 del 1971, menzionati artt. 15 e 16 di quanto suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, ferma la non applicabilità del concetto di edificabilità di fatto (così Cass. n. 10280-04, secondo il regime pro tempore esistente, e così pure le altre decisioni dalla corte distrettuale citate: Cass. n. 4838-00, n. 9683-00 e n. 14783-07). Quel che rileva è che la corte d’appello ha ricostruito, in base alla c.t.u., proprio il valore di mercato e a esso ha parametro il danno, semplicemente (e superfluamente) segnalando che dalla c.t.u. si era evinto un valore medio di mercato analogo a quello cui si giungeva applicando il criterio di cui alla ripetuta L. n. 865 del 1971.

Per tale decisiva ragione, la sentenza sul punto si sottrae a censura.

6. Le spese processuali, considerato l’onere difensivo minimale discendète dalla sola partecipazione del difensore del comune alla pubblica udienza, meritano di esser compensate per giusti motivi.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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