Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6388 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 09/03/2021), n.6388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9438-2020 proposto da:

M.K., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE UNIVERSITA’ 11,

presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 3770/2019 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 17/2/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Torino, con decreto del 17 febbraio 2020, rigettava il ricorso proposto da M.K., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

il Tribunale – fra l’altro e per quanto di interesse – riteneva che non sussistessero le condizioni per riconoscere la protezione sussidiaria, sia perchè le motivazioni di ordine economico addotte dal richiedente asilo a sostegno della propria domanda (il quale aveva dichiarato che, trovandosi in condizioni di estrema povertà e difficoltà economica, si era deciso a chiedere un prestito per partire alla volta della Libia allo scopo di cercare lavoro, prestito che ancora non era riuscito a saldare) non consentivano di ravvisare le ipotesi di danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), sia perchè le fonti internazionali escludevano l’esistenza in Bangladesh di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale che consentisse il riconoscimento della protezione ai sensi della successiva lett. c);

quanto alla protezione umanitaria, i giudici di merito rilevavano, da un lato, che non erano state allegate situazioni afferenti a beni primari della persona, dall’altro che la documentazione prodotta non era utile a dimostrare l’inserimento sociale del ricorrente e la sua raggiunta situazione di stabilità anche economica;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso M.K., prospettando tre motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia l’errata e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 nonchè l’esistenza di una motivazione erronea, contraddittoria o carente rispetto alla valutazione di mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria: il Tribunale a tal fine non avrebbe adeguatamente valorizzato – in tesi di parte ricorrente – la situazione globale di criticità nel rispetto dei diritti umani esistente in Bangladesh, dove erano diffusi fenomeni di corruzione e violenza da parte dell’autorità, così come avrebbe a torto trascurato di considerare tanto i problemi legati alle estorsioni e alle inondazioni causate dall’innalzamento dei fiumi, quanto la situazione generale di precaria sicurezza del paese;

5. il motivo è inammissibile;

il ricorrente non ha in alcun modo contestato che le sue vicende personali e il timore di non riuscire, in caso di rimpatrio, a sostenere la famiglia non siano riconducibili alle ipotesi di danno grave che giustificano, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), il riconoscimento della protezione sussidiaria;

ciò posto, al fine di attribuire la medesima protezione ai sensi della lett. c) della norma citata rileva una situazione di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, mentre rimangono per converso prive di significato tutte le vicende, ricollegate a fenomeni di corruzione, criminalità o catastrofi naturali, che non si risolvano nella situazione – coinvolgente in qualche modo anche il migrante – di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale richiesta dalla norma;

la censura, peraltro, involge questioni – comportanti accertamenti in fatto – che non sono state affrontate nella decisione impugnata, di modo che il ricorrente avrebbe dovuto preliminarmente chiarire se le stesse fossero state effettivamente e tempestivamente devolute alla cognizione del giudice del merito (cfr. Cass. 23675/2013);

infine, quanto al vizio di motivazione dedotto, è sufficiente ricordare che a seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (v. Cass. 23940/2017);

ipotesi che non ricorrono nel caso di specie, dato che i giudici di merito hanno compiutamente spiegato le ragioni poste a base del proprio convincimento;

6.1 il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 2 Cost., art. 11 del patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966, ratificato con la L. n. 881 del 1977), in relazione all’art. 5, comma 6, T.U.I. nonchè la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 e art. 19 T.U.I.: il Tribunale – in tesi di parte ricorrente – avrebbe violato la disciplina in materia di protezione umanitaria non indagando sulle condizioni di vulnerabilità oggettiva e soggettiva in cui versava il ricorrente e non valorizzando adeguatamente la sua situazione personale, la sua permanenza in Libia, l’attuale e grave situazione di emergenza umanitaria, con continue violazioni dei diritti umani, esistente in Bangladesh e il percorso integrativo intrapreso in Italia;

6.2 il terzo motivo di ricorso assume la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 C.E.D.U., in relazione all’art. 5, comma 6, T.U.I. nonchè la violazione dell’art. 19 T.U.I., in quanto il Tribunale non si sarebbe preoccupato in alcun modo di considerare, in applicazione del principio di non refoulement, le sistematiche e ripetute violazioni dei diritti umani che si verificano in Bangladesh in funzione del riconoscimento della protezione umanitaria;

7. i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili;

7.1 il ricorrente assume che la sua permanenza in Libia doveva essere valutata ai fini della concessione della protezione umanitaria, al pari della situazione di emergenza umanitaria e della violazione dei diritti umani;

la decisione impugnata non fa però il minimo cenno a simili questioni, che dalla lettura della decisione non risulta fossero state poste dal richiedente asilo;

nè dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che il migrante, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato la sua permanenza in Libia ovvero l’esistenza in patria di una situazione di emergenza sanitaria o di violazione dei diritti umani (tanto che il Tribunale ha sottolineato che “non sono state allegate sitmnioni afferenti a beni primari della persona”);

sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella decisione impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013);

7.2 quanto al percorso di integrazione socio-lavorativa intrapreso, il Tribunale non solo lo ha escluso, ma anche precisato che comunque lo stesso non valeva a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria (non assumendo rilievo isolatamente ed astrattamente considerato; cfr. Cass., Sez. U., 29459/2019);

sul punto la doglianza non formula alcuna specifica critica e si limita a sollecitare la valorizzazione dell’asserita integrazione sociale, prospettando così una censura priva della necessaria riferibilità alla decisione impugnata e tesa a proporre una diversa e inammissibile lettura dei fatti di causa;

8. per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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