Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6388 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 06/03/2020), n.6388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27533-2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SERGIO RUSSO;

– ricorrente –

contro

RO.AN.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1022/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

Fatto

RILEVATO

che:

A. ricorre, formulando un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1022/2018, pubblicata il 28 febbraio 2018.

Nessuna attività difensiva è svolta dalla resistente.

La ricorrente espone di essere stata convenuta, con atto di citazione del 14 gennaio 2008, dinanzi al Tribunale di Napoli, dalla sorella Ro.An. per essere condannata al risarcimento del danno derivante da infiltrazioni di acqua provenienti dal suo appartamento, quantificatO in Euro 5.792,00 o nella somma giudizialmente determinata a seguito di apposita CTU.

La convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda attorea, atteso che le infiltrazioni dovevano attribuirsi più al caso fortuito e/o a forza maggiore che a proprie condotte negligenti e/o colpose e, in subordine, chiedeva che fosse accertato e dichiarato il concorso di colpa della sorella attrice, nella misura del 50%, perchè, nonostante le ripetute sollecitazioni del conduttore dell’appartamento danneggiato, non aveva provveduto alle riparazioni urgenti e le aveva chiesto di intervenire con molto ritardo, aggravando l’entità del danno.

Il Tribunale, con sentenza n. 12501/2013, accoglieva la domanda attorea e condannava R.A. a risarcire alla sorella Ro.An. la somma di Euro 4.706,97, oltre agli interessi legali, ed al pagamento delle spese di lite.

Denunciando l’errato governo del materiale istruttorio, l’erronea attribuzione a sè dell’esclusiva responsabilità dei danni nonchè l’ingiusta regolazione delle spese di lite, R.A. impugnava la decisione di prime cure dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli.

Ro.An., oltre a contestare nel merito le ragioni di gravame, eccepiva l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c..

La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, respinta l’eccezione di inammissibilità, confermava la decisione impugnata e liquidava le spese di lite, secondo il principio della soccombenza.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La ricorrente ha fatto pervenire, per posta, memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con un solo motivo R.A. deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il giudice a quo posto a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti (art. 115 c.p.c.), e per non aver valutato le prove secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.).

La tesi della ricorrente, che riproduce le censure già formulate con i motivi di appello, è che la Corte territoriale abbia erroneamente ammesso la testimonianza di M.G., marito della sorella – che aveva riferito di un suo mancato tempestivo intervento volto a risolvere il problema delle infiltrazioni nonostante i continui solleciti verbali e dopo la raccomandata del 10 novembre 2007 dell’avv. Vincenza Kesler – ed abbia escluso, ritenendola inattendibile, quella di C.C., suo marito, senza considerare che l’appartamento da cui erano derivate le infiltrazioni, essendole pervenuto in via successoria, non sarebbe caduto in comunione legale e che quindi non vi era alcun interesse personale che rendesse inattendibile la testimonianza del coniuge. Nè le dichiarazioni di C.C. avrebbero dovuto essere considerate irrilevanti per avere ad oggetto fatti e/o circostanze non contestate, perchè la prova era stata in precedenza ammessa dal giudice di prime cure, perchè i fatti erano stati contestati dall’attrice e perchè la sua dichiarazione risultava indispensabile per provare non solo di non avere ricevuto sollecitazioni ad intervenire prima della raccomandata dell’avv. Kesler e di essere intervenuta risolutivamente nei dieci giorni successivi al ricevimento della stessa, ma anche che, nel corso del sopralluogo effettuato alla presenza del conduttore dell’immobile danneggiato e del marito della sorella An., i danni erano risultati di modestissima entità.

Dalle deposizioni di A.S., che aveva rilevato, qualche giorno dopo la riparazione delle infiltrazioni, la presenza di modesti rigonfiamenti dell’intonaco del soffitto del bagno, della cucina e di una stanzetta attigua nonchè limitati distacchi di porzione di superficie delle pitture murali e dal fatto da lui riferito che Mo.Ci. ed T.E., conduttori dell’appartamento danneggiato, si erano accordati per dare inizio ai lavori di riparazione dell’appartamento dopo l’asciugatura delle pareti, il giudice a quo avrebbe dovuto trarre chiarimenti circa i reali contorni della vicenda e convincersi dei profili di responsabilità derivanti dalla omessa e/o ritardata denuncia dell’evento dannoso.

Anche la decisione di respingere la sua richiesta di ammissione all’interrogatorio formale dell’attrice, motivata sulla scorta della estraneità delle circostanze articolate nel mezzo istruttorio, sarebbe stata assunta erroneamente dalla Corte d’Appello.

Rispetto alla CTU erano state formulate delle specifiche osservazioni, riportate nel ricorso, di cui, ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto, relativamente all’incidenza della vetustà dell’appartamento ed alla mancata esecuzione dei lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sui danni cagionati dalle infiltrazioni, sul tipo di interventi da porre in essere per rimuoverli e sui costi relativi, agli effetti sull’entità dei danni derivanti dalla tardiva segnalazione dei fenomeni infiltrativi, visto che il CTU aveva retrodatata di almeno un anno la insorgenza delle infiltrazioni.

In sintesi, la conclusione dell’attrice è che erroneamente le sia stato impedito di provare il concorso di colpa della proprietaria dell’appartamento danneggiato nella causazione del danno.

2. Il motivo è inammissibile.

Quanto alla mancata escussione di C.C., marito dell’odierna ricorrente, la decisione risulta fondata su una duplice ragione: a) che l’immobile non fosse in comunione era stato dedotto per la prima volta in sede di appello; b) la sua testimonianza aveva ad oggetto solo fatti e circostanze provati o non contestati.

Le censure della ricorrente non inficiano la decisione della Corte territoriale. In primo luogo, la ricorrente non ha soddisfatto l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, incorrendo nella violazione della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, sì da verificare se esse, diversamene da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, avessero oppure no per oggetto fatti e circostanze provate e non contestate (Cass. 14/01/2019, n. 598).

La ricorrente non ha trascritto i capitoli di prova, limitandosi a formulare delle asserzioni in merito ai fatti da provare ed alla loro essenzialità (Cass. 09/11/2011, n. 23348), nè, ancorchè non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti sono stati esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l’influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale la prova era diretta, di formulare un’adeguata prova contraria, giacchè la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonchè tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori.

Tantomeno è stato soddisfatto l’onere gravante sulla ricorrente di indicare se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, il fatto, che si assume erroneamente ritenuto provato dal giudice, era stato contestato (Cass. 28/06/2012, n. 10853). Anche in questo caso da parte della ricorrente a sostegno della propria censura vi sono solo generiche asserzioni, sguarnite degli indispensabili specifici riferimenti, perciò non risulta efficacemente censurata la seconda ratio decidendi su cui si basa la decisione del giudice a quo di non escutere C.C..

Alla stessa critica soggiace la censura relativa al mancato accoglimento dell’istanza di ammissione dell’interrogatorio formale di Ro.An..

La decisione della Corte d’Appello di ritenere ammissibile la testimonianza di M.G., marito di Ro.An., sulla scorta della sua attendibilità, non è stata confutata efficacemente dalla ricorrente, la quale si è limitata a porre a confronto, sulla scorta di un parametro di riferimento non comune, la decisione di non considerare attendibile, per contro, la deposizione di C.C..

La ragione per cui la Corte d’Appello ha deciso di non ammettere la testimonianza di C.C. non è affatto posta in relazione con il rapporto personale intercorrente con il coniuge e perciò nessuna fondata ragione di doglianza può vantare la ricorrente, vieppiù considerando e ribadendo che la decisione sull’attendibilità dei testimoni è rimessa per intero alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

Soggiacciono alla stessa sorte le censure relative all’asserito mancato esame di quanto riferito da altri testi escussi (ad esempio A.S.) e all’incompletezza della CTU che non avrebbe fornito chiarimenti rispetto alle osservazioni critiche formulate dal CTP. Tali censure sarebbero state formulate nel giudizio di primo grado, ma non c’è prova che siano stati riformulati in sede di appello. La ricorrente si limita ad affermare di avere, nei motivi di appello, dedicato una particolare attenzione alla CTU, lamentando poi che il giudice a quo non abbia motivato la propria decisione, dando conto di avere esaminato il complesso del materiale probatorio acquisito al rocesso e di non avere ignorato elementi di prova astrattamente decisivi per la ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

Va ulteriormente rilevato che due giudici di merito hanno esaminato i fatti di causa così come allegati e provati dalle parti, pervenendo alla medesima decisione e che la ricorrenza di una doppia decisione conforme precludeva alla ricorrente, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., di lamentare un difetto di motivazione sui medesimi fatti. E’ vero che la ricorrente formalmente non formula una censura riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tuttavia, surrettiziamente introduce una censura sostanzialmente analoga, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Attraverso tale vizio, infatti, vengono introdotte anche esplicitamente nel ricorso censure relative alla motivazione della sentenza (cfr. p. 22 del ricorso). Ad ogni modo, anche sotto tale profilo, il mezzo impugnatorio risulta inammissibile.

Occorre al riguardo rammentare che, come già più volte chiarito da questa Corte, “per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”” (Cass., Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).

In conclusione, la decisione della Corte di appello di non ammettere le prove addotte dalla ricorrente è supportata da una giustificazione fondata in iure e sorretta da un’adeguata motivazione, perciò sono infondate le lamentele della ricorrente, la quale ha visto correttamente rigettata la propria domanda di veder riconosciuta la ricorrenza del concorso colposo della sorella nella causazione dei danni da infiltrazioni, non potendo imputare alla sentenza gravata di non averla messa nelle condizioni di offrire la prova dei fatti addotti.

Va rilevato che la ricorrente ha depositato in vista dell’odierna Camera di Consiglio memoria per posta, che per ciò solo è irrituale (Cass. 10/04/2018, n. 8835), atteso che l’art. 134 disp. att. c.p.c., autorizza il deposito a mezzo posta solo del ricorso e del controricorso, mentre richiede che le memorie siano “presentate”, con tale espressione dovendosi identificare, in mancanza di diversa precisazione, il deposito in cancelleria, che è il modo normale con cui la parte provvede all’attività diretta a partecipare all’ufficio un atto che le è consentito compiere (Cass. 20/10/2014, n. 22201); risultando irrilevante, in ragione della inidoneità del mezzo, il pervenimento, come nella specie, della memoria prima della scadenza del termine previsto per il deposito.

Peraltro, la memoria, quand’anche fosse stata esaminabile, non avrebbe consentito di superare le valutazioni di inammissibilità, non contenendo persuasivi argomenti in tal senso.

2. In definitiva, il ricorso è inammissibile.

3. Nulla deve essere liquidato per le spese, atteso che nessuna attività difensiva risulta svolta dalla resistente.

4. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla liquida per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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