Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6387 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 09/03/2021), n.6387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9437-2020 proposto da:

I.J., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE UNIVERSITA’

11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1718/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 27 giugno 2018, rigettava il ricorso proposto da I.J., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 24 ottobre 2019, respingeva l’appello proposto del richiedente asilo avverso tale ordinanza;

la Corte distrettuale – fra l’altro e per quanto di interesse – escludeva la sussistenza di problemi di sicurezza di sorta nella parte meridionale della Nigeria; di conseguenza non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, stanti la non credibilità delle dichiarazioni del migrante (il quale aveva raccontato di essersi allontanato dal proprio paese di origine a causa di una disputa sulla ripartizione dei ricavi per lo sfruttamento di un giacimento petrolifero sorta fra la sua famiglia e il villaggio, poichè in occasione di un diverbio tre anziani del villaggio e suo padre erano rimasti uccisi) e l’assenza di una situazione di conflitto armato o di violenza indiscriminata che potessero costituire una grave minaccia per i civili;

non era neppure possibile – secondo i giudici distrettuali – riconoscere al migrante la protezione umanitaria, in considerazione della non credibilità delle sue dichiarazioni, dell’insufficienza a tal fine degli sforzi compiuti nel contesto sociale italiano (comprovati peraltro da documentazione di scarsa credibilità), dell’irrilevanza della provenienza dalla Nigeria, dato che era necessaria la prospettazione di un concreto collegamento fra la situazione statale e la persecuzione vantata dal migrante, e dell’assenza di situazioni di particolare vulnerabilità;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso I.J. prospettando due motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia l’errata e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,10,14 e 16 nonchè l’esistenza di una motivazione erronea, contraddittoria o carente rispetto alla valutazione di mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria: la Corte d’appello – in tesi – avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di protezione sussidiaria senza considerare che il migrante era ricercato per omicidio (reato per cui in Nigeria è prevista la pena di morte) e le numerose situazioni di conflitto presenti in Nigeria, rappresentate in una serie di informazioni generali che confermavano l’esistenza di un clima di violenza, corruzione, violazione dei diritti umani e criminalità diffusa sottratta al controllo delle autorità, oltre che il verificarsi di scontri tra i pastori nomadi fulani e le comunità agricole stanziali;

5. il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile;

5.1 la Corte di merito ha condiviso il giudizio di non credibilità espresso dal giudice di primo grado, all’esito di una valutazione che non è stata espressamente impugnata;

la previsione della pena capitale per il reato di omicidio rimaneva così del tutto irrilevante ai fini del decidere, non risultando adeguatamente dimostrato che il migrante fosse perseguito in patria per tale reato;

5.2 al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), rileva una situazione di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

rimangono per converso irrilevanti a tal fine “l’esistenza di un clima di violenza, corruzione, violazione dei diritti umani e criminalità diffusa, sottratta al controllo delle autorità” e “le situazioni di conflitto tra i pastori nomadi fulani e le comunità agricole stanziali” che non si risolvano nella situazione -coinvolgente in qualche modo anche il migrante – di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale richiesta dalla norma;

5.3 ai fini del riconoscimento della protezione in discorso è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

la Corte di merito si è ispirata a simili criteri, prendendo in esame una pluralità di informazioni relative alla situazione esistente in Nigeria;

la critica concernente il ricorrere di tali condizioni in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dalla Corte d’appello, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

5.4 quanto al vizio di motivazione è sufficiente ricordare che a seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (v. Cass. 23940/2017);

ipotesi che non ricorrono nel caso di specie, dato che i giudici di merito hanno compiutamente spiegato le ragioni poste a base del proprio convincimento;

6. il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 2 Cost., art. 11 del patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966, ratificato con la L. n. 881 del 1977), in relazione all’art. 5, comma 6, T.U.I. e D.P.R. n. 399 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter), nonchè la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 e art. 19 T.U.I.: la Corte d’appello – in tesi di parte ricorrente – avrebbe violato la disciplina in materia di protezione umanitaria, non indagando sulle condizioni di vulnerabilità oggettiva e soggettiva in cui versava il ricorrente e non valorizzando adeguatamente la condizione esistente in Nigeria, la permanenza in Libia, i trascorsi del ricorrente e il percorso integrativo da questi svolto;

7. il motivo risulta nel suo complesso inammissibile;

7.1 il ricorrente assume che quanto da lui patito in Libia doveva essere valutato ai fini della concessione della protezione umanitaria;

la sentenza impugnata non fa però il minimo cenno a una simile questione, che dalla lettura decisione non risulta fosse stata posta dall’appellante; nè dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che il migrante, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato che il transito dalla Libia fosse avvenuto in condizioni disumane o degradanti;

sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013);

7.2 il migrante, laddove lamenta la mancata considerazione delle persecuzioni subite in Nigeria, tenta ancora una volta di valorizzare circostanze di fatto emergenti dal suo racconto, malgrado le stesse fossero irrilevanti ai fini del decidere, all’esito della valutazione di non credibilità;

7.3 infine, rispetto alle condizioni generali esistenti in Nigeria e al percorso di integrazione socio-lavorativa intrapreso, la Corte d’appello ha spiegato che occorreva un collegamento concreto fra la situazione statale e la persecuzione vantata (così intendendo dire che al fine del riconoscimento della protezione umanitaria non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità) e che l’inserimento di per sè non valeva a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria (dato che lo stesso non assume rilievo isolatamente ed astrattamente considerato; cfr. Cass., Sez. U., 29459/2019);

sul punto la doglianza non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, come il ricorso per cassazione deve necessariamente fare, nè – tanto meno – la critica, limitandosi ad addurre generiche censure che non trovano, quindi, alcuna correlazione con la decisione impugnata (v. Cass. 19989/2017);

8. per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA