Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6387 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 06/03/2020), n.6387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25082-2018 proposto da:

G.L.R.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GABRIELLA CAMPA;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, F.V., FE.AP., SOCIETA’ CATTOLICA DI

ASSICURAZIONI A RL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 191/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

Fatto

RILEVATO

che:

G.L.R.G. ricorre per la cassazione della Corte d’Appello di Lecce n. 191-2018, pubblicata il 13 febbraio 2018, avvalendosi di tre motivi.

Nessuna attività difensiva è svolta dai resistenti.

Il ricorrente, con atto notificato il 5 ottobre 2001, citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne, F.V., Fe.Ap., la Società Cattolica di Assicurazioni coop a rl. e l’ANAS per ottenerne la condanna all’integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro avvenuto il (OMISSIS), quando, mentre percorreva la statale (OMISSIS) con la sua auto Fiat Coupè, perdeva il controllo del mezzo a causa delle cattive condizioni del manto stradale e finiva la corsa in posizione obliqua sulla corsia di sorpasso con la parte anteriore dell’auto poggiata sul new jersey. L’autovettura veniva violentemente urtata dall’auto di proprietà di Fe.Ap., condotta da F.V., assicurata per la responsabilità civile automobilistica dalla società Cattolica Assicurazioni.

Si costituiva in giudizio l’ANAS, contestando la domanda attorea e successivamente anche F.V. e Fe.Ap. che poi transigevano la controversia.

Il Tribunale adito riconosceva la responsabilità dell’ANAS e liquidava a favore dell’attore la somma di Euro 56.793,95, al netto di rivalutazione ed interessi; poneva a carico della convenuta le spese di lite sopportate dall’attore; condannava l’attore al pagamento delle spese di lite sostenute da Fe.Ap., da F.V. e dalla Società Cattolica di Assicurazioni; le spese della CTU venivano poste a carico di ANAS; nei confronti di F.V. e di Fe.Ap. e della Società Cattolica di Assicurazioni veniva dichiarata cessata la materia del contendere.

ANAS impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, assumendo che il sinistro fosse avvenuto per responsabilità totale ed esclusiva dell’appellato, distrattosi mentre guidava il mezzo a velocità elevata.

L’odierno ricorrente, costituendosi in giudizio, contestava le circostanze addotte dall’appellante e rilevava che il CTU aveva accertato che le condizioni del manto stradale – e non la velocità – erano state la causa dello sbandamento e che non c’erano prove di una sua distrazione.

Fe.Ap., F.V. e la Società Cattolica restavano contumaci.

La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza oggetto della odierna impugnazione, confermava la responsabilità di ANAS per le condizioni del fondo stradale, ma riconosceva una responsabilità concorrente dell’appellato, risultando dagli atti, in particolare, dalla relazione della polizia stradale e dalla relazione del CTU, che egli, al momento dell’incidente, procedeva alla velocità di 120 km orari in un tratto stradale ove il limite di velocità era di 90, e che la velocità non adeguata alla condizioni stradali e meteorologiche, in violazione dell’art. 141 C.d.S. e dell’art. 142C.d.S., pur non avendo causato lo sbandamento dell’auto, aveva impedito al conducente di riacquistare il controllo del mezzo, limitando le conseguenze del sinistro; di conseguenza, riduceva del 50% la somma liquidata a favore dell’attuale ricorrente a titolo risarcitorio.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rileva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., nella parte in cui la sentenza avrebbe pronunciato extra petita partium, andando a valutare, al di là delle conclusioni dell’appellante, la presenza di un concorso di colpa del danneggiato, non formulata in primo grado e neppure presente tra i motivi di appello.

Per il ricorrente la sua corresponsabilità nella causazione del sinistro non era mai stata oggetto di richiesta da parte di ANAS, la quale aveva sempre insistito perchè fosse riconosciuta la sua responsabilità esclusiva; e, non avendo costituito domanda in primo grado nè motivo di appello, la Corte territoriale non avrebbe dovuto pronunciarsi sulla stessa, senza incorrere nella violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente rileva la violazione e la falsa applicazione delle prove proposte dalle parti e dell’art. 115 c.p.c., per non avere la decisione impugnata posto a fondamento della propria statuizione le prove prodotte dalle parti e i fatti non contestati. Non essendovi prova nè essendo mai stata oggetto di discussione tra le parti la circostanza che una velocità minore avrebbe comportato la capacità di riprendere il controllo del veicolo, anzi andando, a suo avviso, il compendio probatorio in senso opposto, la Corte territoriale non avrebbe dovuto individuare quale concausa del sinistro un fatto inesistente e smentito dal materiale istruttorio.

3. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., per carenza assoluta di motivazione e, in subordine, per contrasto irriducibile tra le affermazioni che la sostanziano.

Dopo aver confermato la responsabilità dell’ANAS per lè condizioni del manto stradale, aver escluso che la velocità avesse cagionato lo sbandamento dell’auto, senza alcuna motivazione la Corte d’appello aveva ritenuto che l’elevata velocità aveva impedito all’odierno ricorrente riprendendo il controllo del mezzo.

4. Il primo motivo è infondato.

Va preliminarmente richiamata e ribadita la differenza, concorso di colpa del creditore, art. 1227 c.c., tra i commi 1 e 2.

Il debitore, nell’ipotesi, di cui all’art. 1227 c.c., comma 2, che resta giuridicamente distinta da quella del comma 1 (la quale riguarda proprio il concorso di colpa in senso stretto), fa valere un diritto, contrapposto e antagonista, rispetto a quello della controparte. Il Giudice può procedere al relativo accertamento, solo in presenza di un’istanza del debitore, il quale deve rendersi promotore di un’eccezione in senso sostanziale.

Tale eccezione, qualora non proposta nel giudizio di 1 grado, non è proponibile per la prima volta in comparsa conclusionale e neppure in appello.

L’art. 1227 c.c., comma 1, a mente del quale “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”, si riferisce all’ipotesi, in cui il fatto colposo del danneggiato o del creditore abbia inciso nella determinazione del danno (c.d. concorso colposo del creditore).

Questa Collegio ritiene, in sintonia con i principi più volte ribaditi, che il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso sia rilevabile d’ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un’eccezione in senso proprio, costituendo una mera difesa (Cass. 25/09/2008, n. 24080; Cass. 23/01/2006, n. 1213). Di conseguenza, il giudice deve proporsi d’ufficio l’indagine riguardo al concorso di colpa del danneggiato (sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso danneggiato), e ciò nella considerazione che tale indagine sia intrinseca alla ricostruzione del fatto storico (Cass. 12/03/2004, n. 5127).

Per contro, l’art. 1227 c.c., comma 2 (secondo cui il risarcimento non è dovuto, per i danni, che il creditore avrebbe potuto evitare, usando l’ordinaria diligenza) introduce un’ipotesi di eccezione in senso stretto, con la quale si fa valere un contro-diritto e riguarda il caso in cui il comportamento del creditore abbia prodotto soltanto un aggravamento delle conseguenze dannose, concorrendo ad aggravare l’evento (che, peraltro, si sarebbe egualmente verificato, pur in assenza della condotta del creditore), con conseguente applicazione della disciplina dell’art. 1223 c.c., il quale prescrive che il pregiudizio da risarcire, sia sotto forma di perdita subita, sia sotto forma di lucro cessante, dev’essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del ritardo di esso.

Ne deriva l’infondatezza delle censure formulate dal ricorrente, perchè, appunto, il giudice anche d’ufficio – ed indipendentemente quindi dalla richiesta della parte interessata – poteva accertare se vi fosse stato un concorso causale al verificarsi del danno da parte della vittima, tenendo conto, come si è detto dei fatti allegati, rappresentati, nel caso di specie, dalle condizioni meteorologiche, dal verbale della polizia, dai risultati della CTU.

Deve aggiungersi che, con la memoria depositata in vista dell’odierna Camera di Consiglio, il ricorrente introduce, per confutare la proposta di inammissibilità del ricorso, l’argomento del giudicato interno formatosi sull’assenza di concorso di colpa del ricorrente nel sinistro, perchè nella sentenza di primo grado d’ufficio sarebbe stata analizzata la questione della colpa concorrente, ma essa sarebbe stata esclusa non essendo stati rinvenuti elementi di fatto da cui ricavarla e ANAS sul punto non aveva proposto alcun appello incidentale.

A tal riguardo è sufficiente mettere in evidenza due elementi: a) l’argomento è dedotto per la prima volta con la memoria, senza tener conto che la funzione di quest’ultima è solo quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli, perchè altrimenti, integrando il thema decidendum, si violerebbe il diritto di difesa della controparte (Cass. 15/04/2011, n. 8749; Cass. 28/11/2018, n. 30760; Cass. 22/02/2016, n. 3471); b) ANAS aveva impugnato in via principale la sentenza di prime cure proprio allo scopo di dimostrare di non avere alcuna responsabilità nella causazione del sinistro, perciò risulta manifestamente illogico lamentare da parte sua la mancata proposizione di appello incidentale.

5. Il secondo motivo è inammissibile.

Innanzitutto, occorre rilevare, in merito alla prima parte in cui si articola la censura, che la violazione del 115 c.p.c. non è dedotta secondo i criteri indicati da Cass. 10/06/2016, n. 11892, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità e confermati, in motivazione non massimata, da Cass., Sez. Un., 05/08/2016 n. 16598. Costituisce ius receptum che perchè si configuri un motivo integrante la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario che venga denunciato che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, dichiarando di non doverla osservare o giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.). E’ pacifico che detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”.

Essendo la velocità tenuta dal ricorrente emersa dai fatti di causa, così come era risultato che essa superava il limite imposto su quel tratto di strada e che non risultava adeguata allo stato dei luoghi, dato che l’asfalto era reso viscido dalla pioggia, il giudice a quo non è incorso in alcuna delle censure mossegli dal ricorrente, le cui prospettazioni mirano evidentemente ad ottenere una diversa e per sè favorevole rivalutazione delle risultanze di causa, sottratta allo scrutinio di legittimità, perchè incompatibile con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio per cassazione che non è nè può essere surrettiziamente trasformato in un terzo grado di giudizio.

Quanto alla seconda parte della censura, imperniata sul preteso uso scorretto del fatto notorio da parte del giudice di merito, occorre rilevare che nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento alla relativa nozione, avendo il giudice a quo svolto un apprezzamento dei fatti, incensurabile con il ricorso per cassazione.

6. Anche l’ultimo motivo è infondato.

La denuncia di violazione dell’art. 132 n. 4 è priva di pregio, in quanto una motivazione c’è e non è caratterizzata da alcun contrasto irriducibile fra le affermazioni con cui si articola, giacchè è pretestuoso l’affermare che l’essere le condizioni dell’asfalto quelle descritte dal CTU escludesse il rilievo della velocità e ciò per l’assorbente ragione che uno sbandamento ad una certa velocità piuttosto che ad un’altra non sono incidenti allo stesso senso.

7. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio non essendo stata svolta attività difensiva da parte dei resistenti.

8. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla liquida per le spese non essendo stata svolta attività difensiva dai resistenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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