Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6386 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 16/03/2010), n.6386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33408/2006 proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FORLI’ – CESENA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2610/2005 del GIUDICE DI PACE di FORLI’

dell’8/11/04, depositata il 17/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

nessuno è presente per le parti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTOMETTA CARESTIA, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Prefettura-Ufficio territoriale del governo di Forlì – Cesena impugna la sentenza del giudice di pace di Forlì n. 2610 del 2005, pubblicata il 17 novembre 2005 e non notificata, con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato, L.G. A., avverso l’ordinanza ingiunzione n. 309/2004 del 23 novembre 2004 con cui il Prefetto di Forli ‘ -Cesena, accertata la violazione di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 1, come modificata dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 28, comminava all’intimato la sanzione di Euro 2074 per aver emesso un assegno postale (n. (OMISSIS) di Poste Italiane per l’importo di L. 2.480.000), senza autorizzazione del trattario.

A fondamento dell’opposizione il signor L. deduceva di aver provveduto a pagare l’assegno postale entro il termine di 60 giorni dall’insoluto e di non aver ricevuto da Poste Italiane alcuna comunicazione ai sensi della L. n. 396 del 1990, art. 9 bis.

La prefettura si costituiva deducendo l’irrilevanza dell’asserito avvenuto pagamento nel termine di 60 giorni, posto che nel caso di specie era stata contestata la violazione dell’art. 1, della legge in questione.

Il giudice di pace accoglieva l’opposizione, rilevando che il sanzionato aveva emesso l’assegno senza copertura, ma aveva dimostrato di averlo pagato nel termine di legge, come da dichiarazione articolata del creditore.

L’Amministrazione ricorrente articola un unico motivo con il quale deduce l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè la violazione e falsa applicazione della L. n. 386 del 1990, art. 8. Osserva che il comportamento sanzionato era consistito nell’emissione di un assegno postale senza autorizzazione del trattario ai sensi della L. n. 386 del 1990, art. 1. A sostegno di tale accertamento l’amministrazione depositava anche in giudizio la comunicazione di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni che il ricorrente aveva ricevuto in data 18 ottobre 2000. Il giudice di pace quindi erroneamente aveva attribuito rilievo all’avvenuto pagamento nel termine di 60 giorni, posto che la L. n. 386 del 1990, art. 8, stabilisce che il pagamento del titolo, effettuato nel termine e con le modalità in esso stabilite, comporta la mancata applicazione delle sanzioni solo “nei casi stabiliti dall’art. 2”.

Nel caso di specie era stata contestata la violazione di cui all’art. 1.

Nessuna attività in questa sede ha svolto l’intimato. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza per carenza assoluta di motivazione.

La richiesta della Procura Generale può essere accolta.

Il ricorso, infatti, appare manifestamente fondato posto che la motivazione della sentenza impugnata consta di cinque righe scritte a mano nella quale il Giudice di Pace a fronte della contestazione dell’emissione di assegno senza copertura, accoglie l’opposizione semplicemente affermando che “il ricorrente…. dimostra di aver patito entro il temine di legge”, null’altro aggiungendo con riguardo alle difese dell’Amministrazione. Si tratta di carenza assoluta di motivazione. Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, posto che la contestazione riguardava la L. n. 386 del 1990, art. 1, mentre le difese svolte riguardavano l’avvenuto pagamento e non fatti o questioni pertinenti alla contestazione. E’ consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, e rigettare l’originaria opposizione., posto che dall’accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio d’infondatezza dei motivi posti a base dell’opposizione avverso il verbale di contestazione in questione. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 500,00 Euro per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

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