Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6386 del 15/03/2018


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Cassazione civile, sez. III, 15/03/2018, (ud. 12/07/2017, dep.15/03/2018),  n. 6386

Fatto

M.M., nella qualità di custode giudiziario dell’hotel “(OMISSIS)”, di proprietà della Villasimius 91 s.r.l. e sottoposto a pignoramento in una procedura esecutiva immobiliare, ha agito per ottenerne il rilascio da parte della Gest.Al s.r.l., che lo occupava in forza di un contratto indicato come affitto d’azienda, chiedendo la risoluzione del rapporto per inadempimento nel pagamento dei canoni e/o per la mancata stipula della copertura assicurativa per responsabilità civile, furto e incendio, che costituiva oggetto di esplicita pattuizione nell’ambito di una clausola risolutiva espressa.

Nel giudizio sono intervenuti la Mia s.r.l., sublocataria dell’immobile, e la Nord Sud Immobiliare s.r.l., acquirente dello stesso nel corso della procedura esecutiva.

Il Tribunale di Cagliari, qualificato il contratto come locazione d’albergo, ne ha dichiarato la risoluzione in forza della clausola risolutiva espressa, per non aver la Gest.Al s.r.l. stipulato l’assicurazione contrattualmente prevista, e ha rigettato la domanda relativa all’inadempimento dell’obbligo di pagamento dei canoni.

La sentenza è stata appellata in via principale dalla Gest.Al s.r.l. e in via incidentale condizionata dal M., nella su spiegata qualità, chiedendo la risoluzione di diritto o giudiziale del contratto per inadempimento all’obbligo di pagamento dei canoni, alla cui corresponsione chiedeva la condanna.

La Corte d’appello di Cagliari ha rigettato l’appello principale e dichiarato assorbito l’incidentale condizionato.

Propongono ricorso in questa sede la Gest.Al s.r.l., con tre motivi, e la Mia s.r.l., con ricorso successivo, sostanzialmente sovrapponibile al principale. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. La Gest.Al s.r.l. ha altresì depositato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che il ricorso successivo della Mia s.r.l. – terza interventrice nel giudizio di merito in qualità di sublocataria della Gest.Al s.r.l. essenzialmente sovrapponibile a quello principale, in tutti e tre i motivi formulati, sicchè gli stessi possono essere esaminati congiuntamente.

2. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 2935 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto prescritto il diritto del locatore a richiedere la stipulazione della polizza assicurativa. Infatti, poichè era possibile far valere tale obbligo del conduttore fin dal 24 novembre 1998, data di conclusione del contratto, quando il M. avviò l’azione di risoluzione (30 settembre 2013) il diritto era già prescritto.

La corte d’appello ha rigettato l’eccezione di prescrizione, affermando che si tratterebbe di un inadempimento reiterato, giacchè la polizza assicurativa andava rinnovata di anno in anno; con la conseguenza che la prescrizione sarebbe iniziata a decorrere dalla data di ciascun inadempimento e non da quella di stipulazione iniziale del contratto di locazione.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1218,1375 e 1456 c.c., consistita nell’aver ritenuto operante la clausola risolutiva espressa, nonostante dapprima la Villasimius 91 s.r.l. (proprietaria e debitrice esecutata) e poi il M. (custode giudiziario dell’immobile pignorato) avessero tacitamente rinunciato a volersene avvalere, tollerando per anni quello stesso comportamento omissivo che successivamente venne invece fatto valere come inadempimento determinante la risoluzione automatica del contratto.

4. Con il terzo motivo si denuncia nuovamente la violazione degli artt. 1218,1375 e 1456 c.c., nonchè dell’art. 2965 c.c., sostenendo che il contraente che abbia tollerato per un certo lasso di tempo l’inadempimento della controparte, prima di potersi avvalere della clausola risolutiva espressa, dovrebbe in modo univoco la propria intenzione manifestare al debitore che ha fatto affidamento sulla tolleranza dell’inadempimento.

5. I tre motivi sono strettamente connessi e devono essere trattati congiuntamente.

6. Com’è noto, mediante l’inserimento di una clausola risolutiva espressa nel regolamento contrattuale le parti conferiscono consensualmente carattere essenziale alla prestazione, così da consentire la risoluzione del rapporto per inadempimento mediante semplice dichiarazione del creditore (art. 1456 c.c., comma 2).

Qualora la clausola risolutiva espressa abbia ad oggetto prestazioni periodiche, il carattere dell’essenzialità che giustifica la risoluzione del contratto deve essere riferito solamente al primo 9,5r inadempimento, fermo restando il diritto del creditore a ricevere l’adempimento di tutte le prestazioni (nel caso di specie, il diritto del terzo assicurato a ricevere l’adempimento dell’obbligo della stipula di polizze assicurative, di durata anche poliennale – art. 1899 c.c.) nell’ambito della prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.).

Infatti, il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola stessa, è soggetto a prescrizione ai sensi dell’art. 2934 cod. civ., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge, e l’inizio della decorrenza della prescrizione coincide, secondo la regola generale dettata dall’art. 2935 c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell’inadempimento (Sez. 3, Sentenza n. 26042 del 29/11/2005, Rv. 585737; Sez. 2, Sentenza n. 635 del 27/01/1996, Rv. 495591).

Il termine di prescrizione decennale delle altre singole prestazioni successive, distinte e periodiche, decorre invece dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l’interesse del creditore a ciascun adempimento.

7. Nel caso di specie, il custode giudiziario dell’immobile, secondo quanto accertato dai giudici di merito, ha agito per la risoluzione del contratto di locazione deducendo l’inadempimento dell’obbligazione principale (il pagamento dei canoni) e di quella secondaria (la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile), entrambe richiamate dalla clausola risolutiva espressa di cui all’art. 21 del contratto.

La domanda di risoluzione per clausola risolutiva espressa in relazione all’inadempimento dell’obbligo di pagamento del canone è stata rigettata dal Tribunale, ritenendo che la pattuizione (intercorsa fra il custode giudiziario e la Gest.Al. s.r.l.) di modifica dell’importo originariamente stabilito fra le parti fosse nulla ai sensi della L. n. 392 del 1978, artt. 32 e 79 mentre è stata accolta la domanda di risoluzione secondaria, basata sull’omessa stipulazione della polizza assicurativa.

Queste statuizioni sono state confermate in appello.

E’ incontroverso però, secondo gli accertamenti dei giudici di merito, che il M. mai avesse dichiarato alla Gest.Al. s.r.l. di volersi avvalere della clausola risolutiva: la domanda di risoluzione per inadempimento di tale prestazione secondaria è stata formulata, invocando la clausola risolutiva espressa, per la prima volta, dopo quindici anni di tolleranza, direttamente con il ricorso introduttivo del giudizio.

Si tratta quindi di un diritto prescritto al momento della proposizione della domanda.

8. Su tali conclusioni non incide la circostanza che il M., pur invocando la clausola risolutiva espressa, non abbia risolto il contratto mediante la dichiarazione stragiudiziale prevista dall’art. 1456 c.c., comma 2, e, piuttosto, abbia formulato la relativa domanda in sede giudiziale.

Infatti, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell’effetto risolutivo di diritto di cui all’art. 1456 c.c. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato (Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005, Rv. 581338).

9. Occorre, a questo punto, considerare che, una volta proposta l’ordinaria domanda ex art. 1453 cod. civ., non è possibile mutarla in richiesta di accertamento dell’avvenuta risoluzione ope legis di cui all’art. 1456 c.c. e viceversa. Vi osta, in particolare, la radicale differenza delle azioni, sia quanto al petitum, perchè invocando la risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c. si chiede una sentenza costitutiva mentre la domanda di cui all’art. 1456 c.c. ne postula una dichiarativa; sia relativamente alla causa petendi, giacchè nell’ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell’art. 1453 c.c., il fatto costitutivo è l’inadempimento grave e colpevole, nell’altra, viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa (Sez. 3, Sentenza n. 11864 del 09/06/2015, Rv. 635478; Sez. 3, Sentenza n. 10691 del 24/05/2016, Rv. 640086).

Consegue che, avendo il M. formulato in sede giudiziale la domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione per violazione della clausola risolutiva espressa, non vi è spazio per alcun ulteriore accertamento di grave e colpevole inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c..

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, possibile decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, accogliendo l’appello principale proposto dalla Gest.Al s.r.l. e quello adesivo della Mia s.r.l., rigettando l’appello incidentale del M. e la domanda di risoluzione per clausola risolutiva espressa e dichiarando improponibile la domanda di risoluzione giudiziale, proposte dal M. e reiterata in appello.

10. M.M., nella qualità di custode giudiziale, e la Nord Sud Immobiliare s.r.l. devono essere condannati in solido, secondo il principio della soccombenza, a favore della s.r.l. Gest Al e Mia s.r.l., al pagamento delle spese processuali dei gradi di merito nella misura liquidata dai rispettivi giudici, e del giudizio di legittimità nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale e il ricorso adesivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’appello principale della Gest.Al s.r.l. e quello adesivo della Mia s.r.l. e, per l’effetto, rigetta l’appello incidentale di M.M. nella qualità di custode giudiziale dell’Hotel (OMISSIS) e la domanda di risoluzione di diritto, dichiara improponibile la domanda di risoluzione giudiziale proposta dal medesimo nei confronti della Gest.Al s.r.l. e condanna M.M. nella qualità, e la Nord Sud Immobiliare s.r.l., in solido, al pagamento delle spese dei gradi di merito, nella misura liquidata dai rispettivi giudici e a quelle del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,0 ed agli accessori di legge in favore della Gest.Al s.r.l. e Mia s.r.l..

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2018

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