Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6386 del 13/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 13/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANIELLO Roberto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9229/2012 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Rocca Sinibalda

n.10, presso l’avvocato Manzi Rocco, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Ambrosino Giacomo, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Lioni, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma Piazza Martiri di Belfiore n.2, presso

l’avvocato Primicerj Ugo, rappresentato e difeso dall’avvocato

Rauzzino Antonio, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

M.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1341/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal cons. MARULLI MARCO;

udito, per il contro ricorrente, l’Avvocato UCCI FRANCESCO, con

delega avv. Rauzzino, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 7.5.2005 C.R., premesso di essere proprietaria di un fabbricato ubicato nel Comune di Lioni andato completamente distrutto a seguito degli eventi sismici del 23.11.1980 e di essere stata perciò destinataria del contributo previsto dalla L. 14 maggio 1981, n. 219, lamentava che, a seguito dell’espropriazione del bene e della sua vendita all’asta, il Comune di Lioni aveva provveduto con decreto 3777 del 16.2.1999 a revocare l’assegnazione del contributo trasferendo ogni relativo diritto in capo all’acquirente, M.E., ed in ragione di ciò instava quindi il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi al fine di sentir dichiarare l’inefficacia del provvedimento con ogni conseguente riflessa statuizione ovvero in via subordinata la condanna del M. ex art. 2041 cod. civ.. Respinta in primo grado, la domanda era nuovamente proposta dalla C. avanti alla Corte d’Appello di Napoli, che con sentenza in data 21.4.2011 respingeva il gravame, giudicandone infondati tutti i motivi.

In breve, il giudicante, richiamato il disposto della L. n. 219 del 1981, art. 13 il contributo si trasferisce all’acquirente in caso di alienazione del bene, rigettava la tesi appellante secondo cui la detta disposizione non si applica ai trasferimenti coattivi sul rilievo che “la legge parla genericamente di alienazione di immobili” onde è evidente che “con tale espressione intende riferirsi a qualunque acquisto a titolo derivativo”, ivi compresa la vendita forzata che è fonte appunto di “un acquisto a titolo derivativo”; confutava la rilevanza per “difetto di interesse” dell’impugnante, nessun diritto al contributo per vero spettando in ogni caso alla C., della circostanza che il provvedimento di revoca fosse stato adottato da un assessore; e, pur ritenendo sussistente il vizio di omessa pronuncia denunciato riguardo alla domanda di indebito arricchimento, osservava che “nessun danno poteva aver subito la C. dalla corresponsione del contributo in favore del M.”, essendosi essa contributo di ricostruzione.

Avverso detta decisione ricorre ora a questa Corte la C. affidandosi a tre motivi, cui replica il solo Comune di Lioni con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso la C. deduce per il cumulato effetto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 la violazione della L. n. 219 del 1981 e dell’art. 2919 cod. civ., nonchè un vizio di omessa motivazione, dal momento che al contrario di quanto creduto dal giudice territoriale, “l’acquisto dell’immobile espropriato da parte dell’aggiudicatario non rientra nello schema degli acquisti derivativi (…) poichè la trasmissione del bene avviene a titolo originario”, a nulla rilevando in contrario il richiamo all’art. 2919 in quanto il mero riferimento nella specie alla possibilità di ricostruire la volumetria preesistente non vale a fare credere che la ricostruzione potesse essere finanziata o che vi sia titolo per volturare il contributo.

1.2. Il motivo – fermo che nell’illustrazione di esso la ricorrente indaga il solo profilo di diritto, nulla osservando sul piano motivazionale – è infondato e la sua infondatezza comporta l’assorbimento del secondo motivo, postulando la sua proposizione la persistenza in capo alla ricorrente del diritto al contributo. Ricordato previamente, come questa Corte ha già avuto occasione di rimarcare (Cass., Sez. 1, 23/07/2014, n. 16749; Cass., Sez. 1, 8/09/2011, n. 18454) che la L. n. 219 del 1981, prevedendo un contributo per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma a favore di coloro che ne fossero proprietari alla data del sisma e disciplinando la sua erogazione a favore dei medesimi proprietari in relazione all’effettiva esecuzione dei lavori da parte del beneficiario, assume la qualità di proprietario danneggiato dal sisma a requisito soggettivo per l’erogazione del contributo e non consente che di esso beneficino coloro i quali, alienando l’immobile, abbiano perduto tale qualità, va qui precisato in relazione alla specifica previsione recata dalla L. n. 219 del 1981, art. 13 – giusta la quale ” in caso di alienazione di unità immobiliare aventi titoli ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all’acquirente” – che, contrariamente a quanto creduto dalla ricorrente, secondo cui il beneficio non andrebbe perso nel caso di vendita forzata che faccia seguito all’espropriazione del bene in quanto l’acquisto coattivo di esso costituisce un acquisto a titolo originario, che, come questa Corte ha affermato, anche di recente “l’acquisto di un bene immobile da parte dell’aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario traducendosi nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato” (Cass., Sez. 2, 25/10/2010, n. 21830; Cass. Sez. 2, 22/09/2010, n. 20037), rimanendo perciò isolata sul rilievo della successiva evoluzione del quadro giurisprudenziale, più coerentemente orientato, come annota Cass., Sez. 1, 5/01/2000, n. 27, in direzione dell’insegnamento tradizionale, la diversa opinione richiamata dalla ricorrente.

Essendosi rettamente attenuto a questo indirizzo il responso del giudice d’appello si sottrae perciò a censura.

2.1. Con il terzo motivo di ricorso la C. denuncia sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2041 cod. civ., nonchè un vizio di motivazione insufficiente, carente o meramente apparente, poichè la Corte d’Appello, rigettando la domanda di arricchimento senza causa, ha mostrato di ignorare “il collegamento eziologico diretto ed immediato” nella specie esistente tra il suo depauperamento e l’arricchimento del M..

2.2. Il motivo – per il quale si impone la medesima riflessione premessa alla disamina del primo motivo di ricorso – è infondato.

Posto invero che non è rilevabile nella specie alcuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., giacchè il giudice d’appello si è attenuto alla domanda, quanto alla lamentata violazione dell’art. 2041 cod. civ. è noto che secondo una consolidata chiave di lettura esegetica la fattispecie in esso regolata – cui nella specie si appella la ricorrente onde reclamare la condanna del M. in quanto costui si sarebbe indebitamente arricchito ai suoi danni lucrando la provvidenza pro terremoto – contempla, oltre agli altri elementi costitutivi rappresentati dell’arricchimento, dalla mancanza di giusta causa e dalla sussidiarietà dell’azione, anche la ricorrenza del pregiudizio subito dalla parte e della sua correlazione con l’arricchimento dell’altra (Cass., Sez. 2, 30/05/2007, n. 12700).

Nella specie è di tutta evidenza, come già rettamente affermato dalla Corte d’Appello, che difetta manifestamente il requisito del pregiudizio, dal momento che, essendo stata privata, a seguito dell’espropriazione del bene e della sua susseguente vendita all’asta, di ogni diritto a percepire la contribuzione prevista dalla L. n. 219 del 1981, la C. non può far valere alcuna pregiudizio non essendo essa più proprietaria e non avendo perciò più titolo alla provvidenza, che come si è innanzi precisato è attribuzione propria del bene, essendo finalizzata alla ricostituzione del patrimonio edilizio e non a ristorare del danno subito dal soggetto colpito dall’evento.

Dunque anche sotto questo profilo la decisione d’appello merita conferma.

3. Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5200,00= per compensi, oltre alle spese forfettaria nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00= e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 sezione civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA