Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6386 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 09/03/2021), n.6386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12987-2020 proposto da:

(OMISSIS) SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato RENATO

CARUSO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO ROTUNNO;

– ricorrente non costituita –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro-tempore,

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA

MANCINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4265/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. (OMISSIS) unipersonale in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano di rigetto della sua impugnazione della sentenza con cui il Tribunale di Lodi aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società (OMISSIS) s.r.l. (poi fallita) in forza del contratto di affitto di azienda stipulato inter partes;

2. il Fallimento (OMISSIS) srl ha resistito con controricorso;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, in quanto notificato il 12/03/2020 ma non depositato, come da attestazione della Cancelleria centrale civile di questa Corte in data 1 giugno 2020 (tenuto conto che il D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, ha sospeso i termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e il D.L. n. 23 del 2020, art. 36 l’ha prorogata sino al 11 maggio 2020);

5. in simili casi va fatta applicazione del principio per cui “L’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si n:ferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali rigano apposite e separate norme” (Cass. 25453/2017, Cass. 12894/2013);

6. d’altro canto, “la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p. c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione” (Cass. n. 21969/2011, 3193/2016, 20327/2019);

7. seguono la declaratoria di improcedibilità e la condanna alle spese in favore del fallimento controricorrente.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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