Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6386 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 06/03/2020), n.6386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24814-2018 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO

VOLTA 45, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE BENEVENTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO BRUNO;

– ricorrente –

contro

LA NUOVA SAN PIETRO SOC. COOP. A R.L., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 997/2018 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

Fatto

RILEVATO

che:

C.D., deducendo un solo motivo, ricorre avverso la sentenza n. 997/2018 del Tribunale di Nocera Inferiore.

Nessuna attività difensiva è svolta dalle resistenti.

Il ricorrente espone in fatto di avere convenuto in giudizio, in data 1 dicembre 2004, dinanzi al Giudice di Pace di Nocera inferiore, la Società coop. La Nuova San Pietro, per sentirla condannare al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 996,00, provocati all’auto Renault Scenic, di cui era proprietario, dall’autocarro Fiat di proprietà della convenuta.

La Soc. Coop. La Nuova San Pietro, costituitasi in giudizio, chiedeva di chiamare in causa la Fondiaria Sai S.p.a., con cui l’autocarro era assicurato per la responsabilità civile automobilistica, e proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’autocarro nella collisione con l’auto dell’attore.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 2233/07, rigettava la domanda attorea e quella riconvenzionale.

La decisione veniva impugnata dall’odierno ricorrente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e delle norme sul procedimento nonchè per travisamento delle risultanze probatorie, in quanto la responsabilità per i danni subiti dalla sua auto, in base alle deposizioni testimoniali, era da attribuirsi al conducente dell’autocarro e perchè, anche in ipotesi di responsabilità concorrente, la domanda non poteva essere rigettata.

La Soc. Coop. La Nuova San Pietro si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale, depositata in cancelleria l’l dicembre 2007.

Alla prima udienza l’odierno ricorrente eccepiva l’inammissibilità dell’appello incidentale per violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., non essendo stato osservato il termine di 20 giorni prima dell’udienza di comparizione del 20 dicembre 2007 per proporre appello incidentale.

La Soc. coop. La Nuova San Pietro proponeva un autonomo giudizio di appello avverso la stessa sentenza che veniva riunito al precedente, stante la evidente connessione.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, dichiarava tempestivo ed ammissibile l’appello incidentale della resistente, in quanto depositato in cancelleria in data 1 dicembre 2007, coincidente con il ventesimo giorno antecedente l’udienza di comparizione fissata dall’appellante.

Confermava la sentenza gravata quanto al concorso di colpa e dichiarava cessata la materia del contendere relativamente all’appello principale, ritenendo l’odierno ricorrente già soddisfatto dei danni, e, accogliendo l’appello incidentale, ammetteva la richiesta risarcitoria della soc. Coop. La Nuova San Pietro.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorrente censura, con l’unico motivo di ricorso, la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 343,166,167 e 155 c.p.c., per avere il Tribunale di Nocera Inferiore erroneamente conteggiato sia il termine iniziale che il termine finale; invece, dovendosi procedere al conteggio a giorni, non avrebbe dovuto essere computato il giorno di decorrenza del termine a ritroso, il 20 dicembre, ed avrebbe dovuto tenersi conto del solo dies ad quem, con conseguente inammissibilità del gravame incidentale contenuto nella memoria depositata l’1 dicembre 2007.

Vale la pena di osservare introduttivamente che, secondo l’espressa previsione dell’art. 343 c.p.c., “l’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’art. 166”. Quest’ultima norma dispone, a sua volta, che il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5, ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento, il termine per la proposizione dell’appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell’udienza differita, e non quella originariamente indicata nell’atto di citazione (Cass. 24/01/2011 n. 1567).

Come risulta evidente, la lettera della legge non prevede, pertanto, se il termine di costituzione debba considerarsi “libero” o meno, mancando ogni precisazione a tal riguardo. Aderendo all’indirizzo nettamente prevalente della giurisprudenza di questa Corte, si osserva che il termine libero costituisce un’eccezione alla regola generale (Cass. 27/03/1969, n. 995) in materia di computo dei termini, dettata all’art. 155 c.p.c., secondo cui nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno o l’ora iniziali. Pertanto, mentre non si computa il dies a quo, deve invece calcolarsi il dies ad quem, il giorno cioè nel quale si deve effettuare l’atto sottoposto a termine.

Tale regola si applica anche per i termini che decorrono all’indietro, nei quali è da considerare come dies a quo il giorno di partenza del computo a ritroso, che, quindi, non deve essere calcolato, e come dies ad quem il giorno terminale del computo all’indietro, che, pertanto, deve essere conteggiato (tra le tante cfr. Cass. 16/05/2013, n. 11965; Cass. 11/11/2003, n. 17021; Cass. 02/04/1992, n. 4034/92; Cass. 28/03/1997, n. 2807). Ciò premesso, rappresentando il termine libero un’eccezione alla regola generale, la eventuale deroga deve essere espressamente sancita dal legislatore, con la conseguenza che, in difetto, si deve ritenere che il computo del termine vada effettuato nel rispetto della regola generale fissata all’art. 155 c.p.c.. (Cass. 03/04/2013, n. 8116; Cass. 23/05/2011, n. 11302).

A nulla rileva che la società resistente fosse ancora in termini per proporre il ricorso incidentale ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c..

Infatti il sistema delle impugnazioni previsto dal codice di procedura civile pone a carico dell’impugnante incidentale l’onere di rispettare due termini:

a) un termine “esterno”, cosiddetto perchè preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c.: si tratta di un termine di decadenza, cui la legge consente di derogare quando l’interesse all’impugnazione incidentale sorga dalla proposizione dell’impugnazione principale (art. 334 c.p.c.); la ratio di questo termine è garantire la certezza dei rapporti giuridici, in ossequio al tradizionale principio ne lites paene immortales fiant;

b) un termine “interno”, previsto dall’art. 343 c.p.c.; non derogabile in alcun modo (salva ovviamente la rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c.), e la cui ratio non è la certezza dei rapporti giuridici, ma la salvaguardia della parità processuale delle parti e del diritto di difesa dell’appellante principale, rispetto alle doglianze formulate con l’appello incidentale.

Questi due termini, come ha chiarito questa Corte regolatrice, con la sentenza n. 7519 dell’01/04/2014, sono tra loro complementari e non alternativi, ovvero legati da un nesso di implicazione unilaterale. Infatti, ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria della comparsa contenente l’appello incidentale, di cui all’art. 343 c.p.c., l’appello è inammissibile ed a nulla rileverà che per l’appellante non sia ancora spirato il termine di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c..

2. In definitiva, il ricorso merita accoglimento.

3. La decisione impugnata viene cassata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in persona di altro magistrato appartenente al medesimo Ufficio che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia la controversia al Tribunale di Nocera Inferiore in persona di diverso magistrato del medesimo Ufficio che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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