Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6385 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 25/02/2022), n.6385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

A.M., rappr. e dif. dall’avv. Massimo Goti

massimogoti.pec.avvocati.prato.it, elett. dom. in Prato, via Q.

Baldinucci n. 71, come da procura allegata in calce all’atto;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione del decreto Trib. Firenze 13.5.2021, n. 2777/2021,

R.G. 10794/2018;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 1 febbraio 2022.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. A.M. impugna il decreto Trib. Firenze 13.5.2021, n. 2777/2021, R.G. 10794/2018, che ha rigettato il ricorso contro il provvedimento della Commissione Territoriale di Firenze del 21.2.2018, il quale aveva negato la protezione internazionale, in tutte le misure, nonché il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2. il tribunale ha ritenuto che: a) il racconto del richiedente non supera positivamente il vaglio di credibilità in quanto nel complesso generico in riferimento all’appartenenza del padre alla setta degli (OMISSIS), alla natura di tale organizzazione, allo specifico episodio dell’omicidio del padre da parte dei membri della confraternita e alla loro persecuzione in danno del ricorrente per reclutamento forzato, internamente contraddittorio (dal momento che prima riferisce che il padre sarebbe stato ucciso per essersi rifiutato di sacrificarlo ma successivamente racconta di essere stato ricercato dai membri della setta per costringerlo all’affiliazione), contrastante con le informazioni reperibili dalle COI circa la volontarietà dell’ingresso nella setta suddetta; b) non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, dal momento che il ricorrente, premessa la valutazione di non credibilità, non ha comunque allegato documentazione dalla quale si evinca l’affiliazione ad un determinato partito politico o la partecipazione alle attività di associazioni per i diritti civili, né risulta riconducibile alle categorie esposte a forme di trattamento inumano e degradante; c) sono assenti i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), attesa la mancanza di credibilità dei fatti narrati dal ricorrente, né ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs. cit., art. 14, lett. c), constatato che, sulla base delle COI reperite in materia, le violenze non sono estese all’intero territorio nigeriano e che nell’Ogun State (regione di provenienza del richiedente) si registra un livello di violenza talmente ridotto da non comportare il reale rischio per un civile di essere coinvolto in una situazione di violenza indiscriminata causata da un conflitto armato interno o internazionale; d) non sussistono le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, secondo la disciplina applicabile ratione temporis prima della modifica introdotta dal D.L. 113/2018, atteso che, oltre ai fatti personali fondanti le motivazioni dell’espatrio e giudicati non credibili, non vi sono ragioni per ritenere che il rimpatrio possa comportare l’esposizione a particolari situazioni di vulnerabilità, né il ricorrente ha intrapreso un cospicuo percorso di integrazione socio-lavorativa, considerando che gli unici documenti allegati consistono in attestati di partecipazione a corsi di lingua e di formazione professionale organizzati dalla struttura di accoglienza e un contratto di lavoro della durata di due mesi nell’anno 2019;

3. il ricorso è su un unico motivo; ad esso resiste il Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’omessa o apparente motivazione in merito al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ritenendo che il tribunale ha omesso di operare la dovuta valutazione comparativa della situazione nel Paese di origine, avvalendosi di COI insufficienti e non aggiornate, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta in Italia, come testimoniano il conseguimento dell’attestato di conoscenza della lingua italiana, l’espletamento di corsi di formazione professionale e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato;

2. preliminarmente va rilevato che il ricorso è inammissibile; in difformità rispetto a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, quarto inciso, la procura speciale alle liti rilasciata ai fini della presentazione del suddetto ricorso, pur essendo stata la sottoscrizione del ricorrente autenticata dal difensore a tal fine nominato, è tuttavia priva della certificazione da parte del medesimo difensore che il suo rilascio è avvenuto in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; si rende perciò applicabile il principio, disposto da Cass. SU n. 15177 del 1 giugno 2021, secondo cui “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di o rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”; la predetta procura, pertanto, “deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.

3. facendo applicazione del principio di diritto qui ricordato, ribadito anche da Corte Cost. n. 13 del 2022, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è dunque inammissibile; nel caso di specie, infatti, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione pur dettagliata nel contenuto con indicazione del decreto di rigetto adottato dal Tribunale di Firenze e della sua data – non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

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