Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6385 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 16/03/2010), n.6385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24962/2006 proposto da:

COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio

dell’avvocato PAOLETTI NICOLO’, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MORINO M. MADDALENA, GIDONI GIULIO,

VENEZIAN GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del ricorso e

giusta Delib. G.C. 5 maggio 2006, n. 203;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 33/2006 del GIUDICE DI PACE di SCALEA del

16/01/06, depositata il 24/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2009 dal Consigliere B Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Venezia impugna la sentenza del Giudice di Pace di Scalea n. 33 del 2006, depositata il 24 gennaio 2006, con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato, C.C., avverso il verbale (OMISSIS) della Polizia municipale di quel Comune, che gli contestava la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, accertata con autovelox.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, ritenendo non giustificata l’omessa immediata contestazione dell’infrazione.

L’amministrazione ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo deduce la violazione delle norme sulla competenza ed omessa motivazione sul punto e con il secondo la violazione dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f), che consente l’omissione dell’immediata contestazione nelle circostanze ivi indicate. In particolare l’accertamento era stato effettuato con apparecchiatura automatica (autovelox 104 /C2) collocata sul tratto rettilineo del (OMISSIS) secondo le prescrizioni del Prefetto di Venezia (Decreto 3611 del 2002). Tali circostanze, unitamente all’eccepita incompetenza territoriale, erano state dedotte con la comparsa di costituzione di risposta. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

La richiesta della Procura Generale può essere accolta. Appare infondato il primo motivo e fondato il secondo. Infatti, dall’esame del fascicolo d’ufficio risulta che il Giudice di Pace, con decreto del 27 giugno 2005, fissava udienza per il 9 gennaio 2005. Il Comune di Venezia, il 31 dicembre 2005, trasmetteva fax col quale, testualmente, “anticipava” il fascicolo di costituzione in giudizio con preannuncio della trasmissione dell’originale a mezzo posta. L’intestazione del fax reca l’indicazione della trasmissione di 27 pagine, mentre agli atti risultano solo 19 pagine, tra le quali non si rinviene la comparsa di costituzione, che è invece presente nel fascicolo in copia alle pagine 37 seguenti con timbro di deposito dell’11 gennaio 2006. Dal verbale d’udienza del 9 gennaio 2006 risulta l’assenza del Comune di Venezia.

Correttamente, quindi, il Giudice di Pace non ha esaminato l’eccezione (fondata) di incompetenza territoriale, perchè la comparsa di costituzione, che conteneva tale eccezione, risulta depositata in data posteriore all’udienza del 9 gennaio 2006 alla quale la causa fu trattata e decisa. Il primo motivo di ricorso appare, quindi, infondato. Risulta invece fondato il secondo motivo di ricorso, essendo giustificata l’omessa immediata contestazione della violazione. Risultava, infatti, degli atti trasmessi e presenti nel fascicolo che la violazione era stata accertata con apparecchiatura elettronica omologata e verificata, utilizzata in conformità al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, su tratto di strada preventivamente individuato dal Prefetto ai sensi della disciplina in questione. Ricorreva quindi l’ipotesi di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f), che esclude l’obbligo della immediata contestazione.

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in quanto dall’accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio d’infondatezza dei motivi posti a base dell’opposizione avverso il verbale di contestazione in questione – è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, e rigettare l’originaria opposizione.

PQM

LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

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