Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6385 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANIELLO Roberto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20018/2011 proposto da:

Comune di Serino, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Delle Medaglie D’oro n.199, presso

l’avvocato Masucci Alessandro, rappresentato e difeso dall’avvocato

Masucci Ottavio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio

Quirino Visconti n.20, presso l’avvocato Petracca Nicola,

rappresentato e difeso dall’avvocato Permetta Donato, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal cons. MARULLI MARCO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MASUCCI OTTAVIO che ha chiesto

la cessata materia del contendere;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PENNETTA DONATO che ha

chiesto la cessata materia del contendere con condanna alle spese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

ALBERTO che ha concluso per la cessata materia del contendere.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con atto di citazione notificato il 27.4.2005 C.A., premesso di essere proprietario della porzione di un immobile ubicato nel Comune di Serino rimasto gravemente danneggiato a seguito del terremoto del 1980 e di aver inoltrato al predetto Comune domanda per la concessione del contributo previsto dalla L. 14 maggio 1981, n. 219, instava il Tribunale di Avellino, perchè, essendo stato utilmente collocato in graduatoria e persistendo l’inerzia dell’amministrazione nell’assegnazione del contributo, malgrado l’esistenza della provvista finanziaria, il convenuto Comune di Serino fosse condannato, giusta la determinazione operata dal medesimo a mezzo della speciale commissione prevista dalla L. n. 219 del 1981, art. 14 al pagamento della somma di euro 74241,95 maggiorata di interessi e spese.

Accolta la domanda dall’adito Tribunale con sentenza in data 17.3.2008, la vicenda era fatta oggetto di nuovo esame, su appello del soccombente Comune, dalla Corte d’Appello di Napoli, che con sentenza in data 24.1.2011 respingeva il gravame, confermando il deliberato di prima istanza e reiterando la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite.

Il giudice d’appello – dato previamente atto che risultavano incontestati in fatto la favorevole valutazione della domanda presentata dal C., l’utile collocazione del medesimo nella graduatoria degli assegnatari e la sussistenza delle disponibilità finanziarie in capo al Comune, destinatario con Delib. CIPE 23 dicembre 2003 di un ulteriore finanziamento di Lire 1.800.000.000 – ha nel merito disatteso la proposta impugnazione, osservando in via preliminare, quanto all’eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, che alla luce della giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte, nonchè dei trascritti incontestati presupposti di fatto, che “la doglianza dell’attore circa la mancata assegnazione del contributo, una volta attribuito al Comune medesimo il nuovo finanziamento CIPE di Lire 1.800.000.000 con deliberazione del 23.12.2003 non può che concernere il diritto soggettivo dello stesso a vedersi assegnata appunto la somma già per lui prevista”, a nulla rilevando in contrario nè che con successiva deliberazione del 21.4.2005 il Comune avesse previsto un ulteriore criterio di priorità nell’assegnazione dei fondi, in quanto essa, peraltro illegittima, “non vale a degradare il diritto soggettivo di cui è titolare il C. in interesse legittimo”, trattandosi di “un diritto soggettivo perfetto” già esistente in capo al medesimo all’atto del nuovo finanziamento, nè, ancora, la mancanza di fondi, in quanto “nella fattispecie i fondi senz’altro c’erano”, stante l’intervenuta deliberazione del CIPE.

Parimenti infondati il giudice d’appello ha ritenuto poi gli ulteriori motivi di impugnazione avendo “il C. esaurientemente dimostrato la ricorrenza in suo favore dei requisiti per accedere al contributo”, e ciò, segnatamente, provvedendo alla produzione degli atti della stessa amministrazione ricognitivi del diritto, non soddisfatto solo per la mancanza della provvista; e non rilevando se non in sede esecutiva in quanto “non afferiscono alla sussistenza del diritto del C. a vedersi attribuito il contributo”, l’effettivo avanzamento dei lavori oggetto di contribuzione e la mancanza della provvista finanziaria.

Da ultimo infondato è pure giudicata la contestazione in punto di condanna alle spese avendo il giudice “tenuto conto del criterio della soccombenza” e non ravvisando motivi per la compensazione.

1.2. Avverso detta decisione ricorre ora a questa Corte il soccombente Comune di Serino affidandosi a quattro motivi di gravame, cui replica la parte con controricorso.

Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il Comune di Serino ha reso noto di aver modificato con Delib. consiliare 16 dicembre 2016 i criteri di priorità adottati con Delib. consiliare 21 aprile 2005 e, fatto rilevare che in ragione di ciò è venuta meno qualsiasi posizione di contrasto tra le parti “riconoscendo così il Comune il contributo in favore del C.”, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con ogni conseguente statuizione.

All’odierna udienza di discussione il difensore costituto del ricorrente ha dichiarato di aderire alla predetta richiesta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Preso atto della dichiarazione del Comune e dell’assenso prestatovi dal ricorrente a mezzo del suo difensore la materia del contendere può reputarsi cessata ed il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

3. Le spese del presente giudizio, non residuando ragione di contesa tra le parti, possono essere integralmente compensate.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 sezione civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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