Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6385 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 06/03/2020), n.6385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24797-2018 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

PASQUALE CAPOBIANCO, RAFFAELE LEANZA;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, GISAMI SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 428/2018 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

Fatto

RILEVATO

che:

F.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 428/2018 del Tribunale di Nola, depositata il 22 febbraio 2018, formulando un solo motivo di ricorso.

Nessuna attività difensiva è svolta dalle intimate.

F.A. espone in fatto di avere convenuto in giudizio Gisami S.r.L. e Allianz S.p.A., dinanzi al Giudice di Pace di Nola, per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni subiti dalla propria auto, quantificati in Euro 5.000,00, cagionati, il 10 maggio 2005, dal furgone Iveco, nella disponibilità di Gisami S.r.L. e assicurato per la responsabilità civile automobilistica da Allianz S.p.A.

Gisami S.r.L. restava contumace; Allianz, costituitasi in giudizio, eccepiva, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva di F.A., perchè al momento del sinistro non sarebbe risultato proprietario dell’auto danneggiata.

Il giudice adito accoglieva l’eccezione della convenuta, rigettava la domanda dell’attore, odierno ricorrente, ponendo a suo carico le spese di lite.

La decisione veniva impugnata da F.A., ritenendo che il Giudice di Pace avesse erroneamente ritenuto non provata la titolarità del suo diritto di proprietà, perchè le dichiarazioni rese dal germano F.M. – certo che l’acquisto era avvenuto nell’aprile 2005 – erano state considerate inattendibili solo in ragione del rapporto di parentela e in ragione di un asserito contrasto con le risultanze del PRA.

Gisami S.r.L. restava contumace e Allianz riformulava l’eccezione di difetto di legittimazione attiva.

Il Tribunale di Nola, con la sentenza impugnata, confermava la decisione di prime cure e condannava l’appellante alle spese del grado.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 815,1325,1470 c.c. e degli artt. 115,116,252 e 253 c.p.c., del R.D.L. n. 436 del 1927, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, chiede la cassazione della sentenza impugnata.

La quaestio disputandi attiene alla individuazione del momento di perfezionamento della vendita dell’autoveicolo danneggiato.

Secondo il ricorrente essa si sarebbe perfezionata verbalmente nell’aprile 2005 e a prova di ciò adduce la testimonianza resa dal fratello. Secondo il Tribunale di Nola, data l’inattendibilità della testimonianza di F.M., gli unici indizi per risalire alla data della vendita erano rappresentati dalle risultanze del PRA, da cui si evinceva che il 16 novembre 2005 era stato registrato il contratto di vendita stipulato per iscritto il 19 ottobre 2005.

E’ vero che il contratto di compravendita di un bene mobile registrato non richiede la forma scritta a pena di nullità, che la forma scritta è richiesta solo ai fini della registrazione – il Tribunale di Nola non lo ha affatto negato – e che, pertanto, il trasferimento di proprietà avrebbe potuto legittimamente aver luogo verbalmente e, ai fini che qui interessano, in un momento diverso rispetto a quello emergente dal contratto scritto, ma spettava a chi aveva interesse a dimostrare di aver stipulato l’atto in un momento diverso rispetto a quello risultante dal contratto scritto fornirne la prova: prova che, nel caso di specie, è rappresentata da una dichiarazione testimoniale, sulla cui efficacia probatoria è incentrato il ricorso avverso la sentenza impugnata.

La valutazione delle prove non legali – secondo un consolidato orientamento di legittimità – è un tipico accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito e sottratto allo scrutinio di legittimità, eccetto che sotto il profilo del difetto di motivazione.

Il giudice a quo ha ritenuto inidonea la testimonianza resa da P.M. a provare che, diversamente da quanto emerso dal contratto scritto e datato 19 ottobre 2005, la proprietà dell’auto era stata trasferita all’attuale ricorrente in data anteriore, precisamente nell’aprile dello stesso anno, perchè inattendibile, facendo leva sul particolare rigore che deve osservarsi per valutare la testimonianza resa da uno stretto congiunto.

Ciò che il ricorrente pretende è una diversa valutazione dell’attendibilità della dichiarazione testimoniale fondata su argomenti non conferenti e non specificamente supportati.

In maniera meramente apodittica ed assertiva egli pretende un diverso esito del giudizio di attendibilità della dichiarazione testimoniale basato su argomenti – la stipulabilità verbale del contratto di vendita di un’auto e gli effetti di opponibilità della registrazione dell’atto di vendita al PRA – che non sono affatto in discussione e che non riguardano l’efficacia probatoria, omettendo di produrne altri circa le ragioni che avrebbero dovuto indurre il Tribunale di Nola ad attribuire alla testimonianza una diversa valutazione.

Il giudice a quo, infatti, non mette in dubbio la giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui per individuare l’effettivo proprietario di un veicolo i dati del P.R.A. forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con ogni mezzo di prova – quindi, anche attraverso la prova testimoniale – dovendosi accertare la effettiva titolarità del diritto di proprietà sul veicolo secondo le regole civilistiche, riguardanti la circolazione dei beni mobili, tra cui l’art. 1376 c.c.: norma che disciplina il contratto con effetti reali in forza del mero consenso delle parti, e, dunque, in forma libera.

E’ pacifico, infatti, che il contratto di compravendita di un’automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato (art. 1376 c.c.). L’eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, la quale non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore (e si aggiunge, ai fini dell’imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo). Ai fini della individuazione dell’effettivo proprietario del veicolo i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale” (Cass. 20/04/2016, n. 7771; nel medesimo senso Cass. 11/04/2016, n. 8415, richiamata dalla sentenza impugnata).

La questione non è dunque se il contratto potesse oppure no essere stipulato verbalmente, nè se le risultanze del PRA potessero essere vinte da una prova testimoniale (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), ma se il ricorrente avesse superato la suddetta presunzione, provando, tramite la dichiarazione resa dal proprio germano, che il contratto di compravendita era stato stipulato in altra data, anteriore rispetto a quella risultante dal PRA.

Soccorre a risolvere la questione la giurisprudenza di questa Corte, anche quella citata dal ricorrente a supporto delle proprie argomentazioni. Essa indica, tra gli elementi di natura oggettiva da considerare per valutare l’attendibilità della prova, la precisione, la completezza della dichiarazione, l’assenza di contraddizioni. Di nessuno di tali elementi il ricorrente ha offerto alcuna dimostrazione, giacchè P.M. a quanto consta si è limitato a far risalire l’acquisto dell’auto all’aprile 2005, senza altri supporti dimostrativi.

Provata, invece, risulta la presenza di un elemento di carattere soggettivo, in particolare, lo stretto rapporto di parentela con il ricorrente, che proprio la giurisprudenza evocata dal ricorrente ritiene possa bastare a motivare una valutazione di inattendibilità della prova testimoniale.

Costituisce infatti ius receptum che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo sia sufficiente perchè il giudice si esprima nel senso della inattendibilità della prova testimoniale.

Oltre a ribadire il principio pacifico che il potere selettivo sulla minore o maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni compete al giudice del merito, alla stregua del suo prudente apprezzamento di cui all’art. 116 c.p.c., va rilevato che “l’inattendibilità di una deposizione testimoniale può essere basata anche su un accertato rapporto tra il teste e le parti indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l’incapacità a testimoniare”.

A tal proposito la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (così, di recente, Cass. 09/08/2019, n. 21239).

Peraltro, merita di essere ribadito che l’insussistenza, per effetto della decisione della Corte Cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall’art. 247 c.p.c., non consente al giudice di merito un’aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l’esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito – la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata – ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass. 04/01/2019, n. 98).

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio, perchè le resistenti non hanno svolto attività difensiva.

4. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Non è necessario liquidare alcunchè per le spese del giudizio di legittimità non essendo stata svolta attività difensiva da parte delle resistenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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