Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6384 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 11/03/2009, dep. 16/03/2010), n.6384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24302/2007 proposto da:

R.N., S.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato VINATTIERI ELISABETTA, (avviso via fax al n.

0573/23586), giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco V.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo

studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MORIELLI ANNA, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 289/2007 del GIUDICE DI PACE di SESTRI PONENTE

del 22/02/07, depositata il 07/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/03/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

R.N. e S.G. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dep. il 7 marzo 2007 emessa dal Giudice di Pace di Sestri Ponente che aveva rigettato l’opposizione dai medesimi proposta avvero sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada Ha resistito l’intimato.

Nominato,ai sensi dell’art. 377 c.p.c., il consigliere relatore, nel depositare la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., riteneva che il ricorso fosse da dichiarare inammissibile.

Il Procuratore Generale rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Infatti,a seguito della modifica della L. n. 689 del 1981, art. 23, operata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, le sentenze, emesse nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa,sono appellabili e non ricorribili per cassazione,se pubblicate – come nella specie – dalla data di entrata in vigore del citato decreto, cioè dal 2 marzo 2006 (art. 27 del decreto).

Le spese della presente fase vanno poste a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti in solido.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 500,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

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