Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6384 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 08/03/2021), n.6384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25336-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

O.U.F., rappresentato e difeso, per procura

speciale in calce al controricorso, dall’avv. Vincenzo GIORDANO,

presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via Telese, n. 35,

è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/01/2019 della Commissione tributaria

regionale del MOLISE, depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, emessi a seguito del disconoscimento, perchè non inerenti ed antieconomici, dei costi di sponsorizzazione che il contribuente O.U.F., titolare dell’omonima ditta individuale, esercente l’attività di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile, aveva sostenuto negli anni d’imposta 2010 e 2011, nonchè di spese di manutenzione e di carburante, con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Molise accoglieva parzialmente l’appello dell’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, limitatamente alle spese da ultimo indicate, ritenendo invece di rigettarlo con riferimento alle spese di sponsorizzazione;

– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la statuizione d’appello ad essa sfavorevole, sulla base di due motivi, cui replica l’intimato con controricorso;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce un error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la sentenza impugnata per nullità assoluta della motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., che va esaminato prioritariamente, per evidenti ragioni di ordine logico-giuridico, è infondato e va rigettato.

2. E’ noto che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

2.1. Nel caso di specie la CTR ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate sostenendo, con ampie argomentazioni e citazioni giurisprudenziali, che le spese di sponsorizzazione sostenute dal contribuente andavano riconosciute ai sensi della L. n. 898 del 2002, art. 90, comma 8, ricorrendone tutte le condizioni, in quanto “il soggetto sponsorizzato è associazione sportiva dilettantistica sportiva, la somma rientra nei limiti di legge e risulta l’affissione dello striscione pubblicitario”. Pertanto, a prescindere dalla correttezza o meno della decisione assunta (di cui si dirà esaminando il primo mezzo di cassazione), la CTR ha espresso una ben identificabile ratio decidendi; non si rileva, pertanto, l’imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, Rv. 641526).

3. Con il secondo motivo la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), art. 109 e della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, in combinato disposto dall’art. 2697 c.c. sostenendo che la CTR aveva omesso di valutare l’antieconomicità dell’operazione commerciale di sponsorizzazione, oggetto di ripresa a tassazione, stante la sproporzione tra la spesa sostenuta e la natura della prestazione ricevuta (“mera apposizione dello striscione pubblicitario presso il campo sportivo del Comune di Ururi, paese con bassa densità di popolazione”).

4. Il motivo è infondato atteso che, così come correttamente rilevato dai giudici di appello, la fattispecie in esame rientra nell’ambito di applicazione di cui alla L. n. 289 del 2000, art. 90, comma 8, che prevede che “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, comma 2”.

5. La citata disposizione ha, quindi, introdotto, a favore del solo “soggetto erogante” il corrispettivo (nella specie il B.) e non, invece, a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione di denaro (cfr. Cass. 17196 del 2019, in motivazione), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese. E questa Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che “in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale” (Cass. n. 14232 del 2017), “senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori” (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018).

6. Pertanto, in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, le valutazioni circa l’inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti.

7. Orbene, nella specie la CTR, con accertamento in fatto neppure contestato, ha dato atto della sussistenza di tutte le suindicate condizioni, affermando che “il soggetto sponsorizzato è associazione sportiva dilettantistica sportiva”, che “la somma rientra nei limiti di legge” e che “risulta l’affissione dello striscione pubblicitario”, ovvero l’effettività della spesa.

8. Ne consegue che il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

9. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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