Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6384 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 06/03/2020), n.6384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24090-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO

BONI 15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE MILITELLO;

– ricorrente –

S.V., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 222/2018 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,

depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

Fatto

RILEVATO

che:

C.A., formulando quattro motivi, ricorre per la cassazione della pronuncia n. 222/2018 emessa dal Tribunale di Termini Imerese, pubblicata il 19 febbraio 2018.

Nessuna attività difensiva è svolta dai resistenti.

Il ricorrente espone in fatto di avere convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Corleone, UnipolSai Assicurazioni S.p.A., per ottenere l’intero soddisfacimento del credito risarcitorio, individuato con la scrittura privata del 12 marzo 2014, dalla quale risultava che egli aveva accettato la somma di Euro 10.700,00, offertagli dalla Compagnia di Assicurazioni di S.V., responsabile esclusivo dell’incidente stradale occorsogli in data 17 agosto 2012, per tutti i danni, alla persona ed alla moto, derivanti dall’incidente stradale.

La Impresa Assicuratrice aveva corrisposto dapprima, il 24 ottobre 2013, la somma di Euro 1.000,00, a titolo di risarcimento del danno alla moto, e, successivamente, il 19 marzo 2014, la somma di Euro 9.700,00 che egli asseriva di avere accettato a titolo di acconto di quanto gli spettava complessivamente, sulla scorta della scrittura privata del 12 marzo 2014.

In concreto, dunque, il ricorrente lamentava di avere ottenuto solo Euro 9.700,00 a fronte dei 10.700,00 convenuti con la evocata scrittura privata.

Il Giudice di Pace di Corleone, con sentenza n. 62/15, rigettava la domanda.

Il Tribunale di Termini Imerese, con la decisione oggetto dell’odierna impugnazione, rigettava l’appello proposto da C.A., reputando che nella scrittura privata del 12 marzo 2014 non fosse stato esplicitato che la somma di Euro 10.700,00 dovesse integrare e non già comprendere quella di Euro 1.000,00 già ricevuta.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 c.c., u.c., dell’art. 132 c.p.c., n. 4, degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La tesi che vi viene proposta è che l’accordo transattivo non si fosse perfezionato, perchè la proposta di definire la controversia con il pagamento di Euro 10.700,00 – senza alcun riferimento alla detrazione dell’acconto di Euro 1.000,00 già ricevuto – non era stata accettata da UnipolSai, la quale, nella missiva di accompagnamento del versamento di Euro 9.700,00, affermava che la somma veniva corrisposta ad integrazione e saldo, come concordato. Tale lettera era stata immediatamente contestata, perciò i giudici avrebbero dovuto escludere il perfezionamento dell’accordo transattivo, anzichè dichiarare, come avevano fatto, cessata la materia del contendere.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribunale ritenuto che la lamentata difformità tra gli atti di provenienza dell’assicuratore e quelli del danneggiato fosse priva di supporto probatorio.

3. Con il terzo motivo il ricorrente imputa alla sentenza impugnata di aver violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il difetto di motivazione sotto il profilo della motivazione apparente nonchè carenza ed illogicità della motivazione; in aggiunta, la violazione dell’art. 320 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per difetto di motivazione sotto il profilo della motivazione apparente, avendo ritenuto come non prodotti i documenti allegati alla memoria ex art. 320 c.p.c. prodotti in primo grado e allegati al fascicolo di appello.

4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 92 c.p.c., comma 2, 3, art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 113,155 e 116 c.p.c., in reazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – per non avere disposto una diversa regolazione delle spese di lite.

5. In via preliminare va rilevata l’improcedibilità del ricorso per le seguenti ragioni:

a) la copia analogica del ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC difetta dell’attestazione di conformità del difensore munita di sottoscrizione autografa.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte – Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22438 – il ricorso, occorrendo tali difetti, deve essere dichiarato improcedibile, a meno che il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2; o ancora, quando il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) – ed è questa l’ipotesi occorsa nella vicenda per cui è causa – o disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, se il ricorrente soddisfi l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio: onere che, nel caso di specie, non risulta soddisfatto.

b) la copia notificata della sentenza non risulta asseverata nei modi prescritti.

Secondo questa Corte regolatrice (Cass., Sez. Un., 25/03/2019, n. 8312), il deposito in cancelleria, nei termini previsti dalla legge, cioè nei venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione, là dove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, la conformità della copia informale all’originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio. Tale onere non risulta assolto dal ricorrente.

6. Deve osservarsi che il ricorso non avrebbe meritato accoglimento anche per le seguenti ragioni.

7. In merito al primo motivo, va, in primo luogo, rilevato che quando la illustrazione di un motivo di ricorso si fonda su documenti, come in questo caso, occorre osservare specificamente le prescrizioni dell’art. 366 c.p.c., n. 6: a) trascriverne direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura o riprodurre il documento indirettamente indicando la parte di esso, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) indicare la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto; c) indicare la sede in cui nel giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) sarebbe esaminabile da questa Corte esaminatrice; d) indicarne la presenza nel fascicolo d’ufficio.

Il ricorrente si limita a: dedurre di avere tempestivamente contestato con mai/ del 21 marzo 2014, all. 1, 2, 3 alla memoria ex art. 320 c.p.c. doc. all., depositata all’udienza del 18 settembre 2014. doc. all., e di avere rilasciato quietanza; contestare che la missiva di accompagnamento dell’offerta di Euro 9.700,00 del 19 marzo 2014, all. n. 3 del fascicolo di parte convenuta, corrispondesse al contenuto della proposta transattiva del 12 marzo 2014.

Tanto non basta, secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, a ritenere soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, quanto alla scrittura del 12 marzo 2014.

Peraltro, il motivo non è procedibile quanto al suo fondarsi sulla missiva di UnipoSai del 19 marzo 2014, atteso che, esentandosi dal produrla indicandone la presenza nel fascicolo di parte convenuta, sconta il fatto che quest’ultima non si è costituita.

Inoltre, il motivo si risolve comunque in una richiesta di riesame dell’apprezzamento compiuto da parte del giudice di merito quanto alle risultanze documentali, cioè di valutazione di una quaestio facti.

Il percorso argomentativo del ricorrente si sviluppa attorno alla tesi che tra le parti non fosse stato raggiunto un accordo, che quindi la scrittura del 12 marzo 2014 fosse una proposta evidentemente da lui formulata e che l’accettazione della Compagnia di Assicurazioni fosse mancata, perchè la missiva di accompagnamento dell’assegno di Euro 9.700,00, non essendo conforme alla proposta, avrebbe dovuto considerarsi una controproposta che, non essendo stata da lui accettata, avrebbe impedito la conclusione del contratto.

Innanzitutto, la mancata riproduzione della scrittura privata non consente di accertare se essa contenesse una proposta e da chi fosse stata formulata, se dall’odierno ricorrente o dalla impresa di assicurazione, nè permette di chiarire i termini della questione e cioè se il problema sia il mancato raggiungimento di un accordo transattivo o l’inadempimento parziale dell’accordo transattivo raggiunto: il ricorrente, a p. 2 del ricorso, allude ad una offerta di UnipolSai di liquidare la somma di Euro 9.700,00, datata 19/3/2014, a p. 3, deduce di aver impugnato la decisione di prime cure, la quale aveva ritenuto che egli avesse accettato con la scrittura privata del 12 marzo 2014 la somma di Euro 10.700,00 omnia a totale definizione, poichè essendo stata versata la somma di Euro 9700,00, “l’accordo non era stato onorato”.

La decisione del Tribunale non offre argomenti per ritenere che oggetto della controversia fosse la “mancata” conclusione dell’accordo, tant’è che a p. 3 della sentenza si legge “ove il C. avesse inteso formulare l’accettazione nel senso di ritenere la cifra di Euro 10.700 indicata nella predetta scrittura come non comprensiva dell’acconto di Euro 1000 già ricevuto, avrebbe utilizzato l’espressione “ulteriori Euro 10.700 o locuzioni di analogo tenore”. E’ dunque evidente che del tutto eccentrici si rivelano gli argomenti del ricorrente che anzichè censurare l’interpretazione del contenuto dell’accordo, ne fa una questione di mancato perfezionamento dello stesso, introducendo o un’argomentazione difensiva del tutto nuova – non risulta sufficientemente chiaro se la denunciata difformità tra gli atti di provenienza dell’assicurazione e quelli del danneggiato di riferisse a tale prospettazione – o comunque un motivo di censura incapace di aggredire la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha fondato la propria decisione sul presupposto che tra le parti si fosse perfezionato un accordo per la definizione della lite e sull’interpretazione del relativo contenuto.

Anche la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è dedotta senza rispettare i criteri che la giurisprudenza di questa Corte ritiene necessari: in particolare, l’evocazione di 115 e 116 c.p.c. non è fatta secondo i criteri indicati da Cass. 10/06/2016, n. 11892, costantemente ribaditi dalla nostra giurisprudenza e confermati, in motivazione non massimata, da Cass., Sez. Un., 05/08/2016 n. 16598.

Costituisce ius receptum che perchè si configuri un motivo integrante la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario che venga denunciato che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, dichiarando di non doverla osservare o giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.). E’ pacifico che detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”.

8. La premessa fuorviante già individuata scrutinando il primo motivo di ricorso ha influito anche sulla censura veicolata attraverso il secondo motivo, relativa alla parte della sentenza nella quale il Tribunale di Termini Imerese avrebbe ritenuto non prodotti i documenti allegati. Pur dovendosi rilevare la laconicità della sentenza impugnata, là dove afferma che la difformità tra gli atti di provenienza dall’assicurazione e quelli del danneggiato è dedotta dall’odierno ricorrente, senza supporto probatorio, risulta chiaro che per il giudice a quo la asserita difformità non ha riguardato il mancato raggiungimento dell’accordo, ma solo il contenuto dello stesso.

Ad ogni modo, assumono carattere assorbente la genericità e la carenza del requisito dell’art. 366, n. 6, sotto il profilo contenutistico, atteso che non sono individuati nè il contenuto dei documenti asseritamente prodotti nè la loro qualità.

9. In ordine al terzo motivo, va rilevato che il ricorrente pretende di superare il rilievo della sentenza impugnata in merito ai documenti, gli stessi non individuati nè nel contenuto nè nella qualità di cui si è detto scrutinando il precedente motivo di ricorso, senza spiegare se i documenti risultavano prodotti in appello: il Tribunale di Termini Imerese non ha detto che non erano stati prodotti in primo grado, ma, dicendoli non prodotti, parrebbe aver voluto dire che non lo erano in appello ed il ricorrente aveva l’onere di precisare che la produzione era stata fatta. Se lo avesse fatto avrebbe, tuttavia, denunciato un errore revocatorio, come tale inammissibile.

10. L’ultimo motivo, il quarto, è infondato alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte e, dunque, inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1. Infatti, la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione: così Cass. Sez. un., 15/07/2005 n. 14989, seguita da consolidata giurisprudenza.

11. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso.

12. Nulla deve essere liquidato per le spese non essendo stata svolta dai resistenti attività difensiva.

13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Nulla deve essere liquidato per le spese non essendo stata svolta attività difensiva da parte dei resistenti.

Ai sensi del D.P.R. n. c.p.c. del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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