Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6383 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 11/03/2009, dep. 16/03/2010), n.6383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32320/2005 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BERTOLI ANTONIO

(avviso postale Corso del Popolo n. 8 – 35131 Padova), giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI PADOVA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 142/2005 del GIUDICE DI PACE di PADOVA del

9.11.04, depositata il 20/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2009 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Carlo DESTRO che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per la

cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Giudice di Pace aveva soltanto in parte accolto l’opposizione dal medesimo proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia stradale per violazione del codice della strada.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di cassazione della impugnata sentenza,essendo stato il giudizio di merito instaurato nei confronti di soggetto non legittimato.

Deve dichiararsi la nullità del giudizio di primo grado, non essendo stato evocato in giudizio il soggetto legittimato passivamente: la questione, avendo ad oggetto la regolare costituzione del contraddittorio,è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, a meno che su di essa non sia formato il giudicato.

Orbene,nella specie il giudizio di merito è stato instaurato nei confronti della Prefettura di Padova mentre soggetto legittimato era il Ministero dell’Interno per essere stata la contravvenzione impugnata elevata dalla Polizia stradale: infatti, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione centrale dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione.

Ne consegue la nullità degli atti successivi alla proposizione dell’opposizione e quindi anche della sentenza, con il conseguente obbligo del giudice del rinvio di provvedere alla emissione di nuovo decreto di fissazione dell’udienza per la comparizione dei legittimi contraddittori: infatti, poichè nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l’obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull’ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l’opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l’atto, ciò non esime l’ufficio giudiziario dall’obbligo di identificare correttamente quest’ultimo. (Cass. 21624/06).

La sentenza va cassata con rinvio al Giudice di Pace di Padova in persona di altro magistrato.

In considerazioni delle ragioni della cassazione della sentenza impugnata, devono dichiararsi non ripetibili le spese relative alla presente fase sostenute dal ricorrente.

PQM

pronunciando sul ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Padova in persona di altro magistrato. Dichiara non ripetibili le spese relative alla presente fase sostenute dal ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA