Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6383 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 08/03/2021), n.6383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24778-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.M., rappresentata e difesa, per procura speciale jn

calce al controricorso, dall’avv. Eugenio CERUTTI, ed elettivamente

domiciliato in Roma, al piazzale Clodio, n. 14, presso lo studio

legale dell’avv. Andrea GRAZIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1078/05/2018 della Commissione tributaria

regionale del PIEMONTE, depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria rideterminava ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), un maggior reddito d’impresa ai fini IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno di imposta 2009 nei confronti di M.M., titolare di una ditta operante nel settore delle costruzioni di edifici residenziali e non residenziali, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado e confermava l’annullamento dell’atto impositivo impugnato disposto dalla CTP per l’omesso espletamento da parte dell’amministrazione finanziaria del preventivo contraddittorio endoprocedimentale.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi, cui replica l’intimato con controricorso e memoria.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, sostenendo che aveva errato il giudice d’appello a ritenere obbligatorio il preventivo contraddittorio con il contribuente in un caso, come quello di specie, di accertamento c.d. a tavolino e vertente solo in materia di tributi non armonizzati, avendo l’Agenzia delle entrate rinunciato al recupero della maggiore IVA accertata (per come risultante dalla pag. 3 delle controdeduzioni depositate dall’amministrazione finanziaria in primo grado, riprodotte per autosufficienza nel ricorso).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, censurando la sentenza impugnata che, a fronte dell’omessa partecipazione del contribuente al contraddittorio comunque attivato dall’Agenzia delle entrate nella fase amministrativa e ritenendo che fosse obbligo dell’amministrazione finanziaria procedere ad un secondo invito “per addivenire a una valutazione congiunta delle informazioni reperite”, aveva sindacato, nel merito, le modalità con le quali, comunque l’Amministrazione aveva, nel caso, assicurato il contraddittorio a controparte, andando a supplire, in via officiosa, alla mancata allegazione della “prova di resistenza””, peraltro richiesta dalla giurisprudenza di legittimità solo con riferimento ai tributi armonizzati, che qui non venivano in rilievo.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 4 e 7, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, censurando la sentenza impugnata che, pur avendo dato atto che l’amministrazione finanziaria aveva attivato il contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa, invitandolo a presentarsi in ufficio, e che quest’ultimo non si era presentato, limitandosi a produrre documentazione contabile, anche parziale, aveva posto a carico dell’Agenzia delle entrate l’obbligo di “procedere con un secondo invito per addivenire ad una valutazione congiunta delle informazioni reperite”.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), art. 109, censurando la sentenza impugnata che erroneamente, violando le regole sull’imputazione temporale dei componenti del reddito in spregio e, in particolare il principio di competenza, ha ritenuto che “non è irragionevole supporre il pagamento frazionato da parte dei clienti prima e, se necessario, dopo l’esecuzione delle opere in esame (6 villette per il valore complessivo dei ricavi di Euro 1.386.700,00)”.

5. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti.

6. Invero, nel caso di specie è pacifico che l’amministrazione finanziaria abbia regolarmente attivato il contraddittorio endoprocedimentale mediante formale invito alla società contribuente, che si limitò a produrre all’amministrazione, per il tramite del proprio commercialista, solo una parte della documentazione richiesta. In tale occasione, per espressa ammissione della controricorrente (pag. 2 del controricorso), venne comunque redatto un verbale di contraddittorio in cui l’Ufficio riconosceva che “ai fini IVA, è stata riscontrata l’emissione delle fatture in anni antecedenti a quello di accertamento e, pertanto, si ritiene di non procedere al recupero della maggiore IVA accertata”.

7. Ciò posto, osserva il Collegio che quello effettuato dall’Agenzia delle entrate nei confronti del contribuente è accertamento c.d. “a tavolino” su tributi non armonizzati, in relazione al quale non sussiste in capo all’amministrazione finanziaria alcun obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, come peraltro ripetutamente ribadito da questa Corte, secondo cui “in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito” (Cass. Sez. U., n. 23824 del 2015, e, tra la successiva giurisprudenza conforme, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071, nonchè, più recentemente, Cass. n. 701 del 2019).

7.1. Orbene, l’amministrazione finanziaria, pur non essendovi obbligata, nella specie ha diligentemente invitato al contraddittorio precontenzioso la parte contribuente, che si avvalse di tale facoltà producendo parte della documentazione contabile in suo possesso per il tramite del proprio commercialista, sicchè nessun ulteriore obbligo gravava sull’Ufficio, sicuramente non quello di attivare un secondo contraddittorio al fine di “addivenire ad una valutazione congiunta delle informazioni reperite”, ovvero di “approfondire la questione con la parte interessata”, come erroneamente hanno ritenuto i giudici di appello, che hanno applicato in maniera non corretta il principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte nella citata sentenza n. 23824 del 2015.

7.2. E’ evidente, infatti, che se l’amministrazione finanziaria non era tenuta ad attivare il contraddittorio con la società contribuente prima dell’acquisizione della documentazione dalla parte, di certo non vi era tenuta una volta conclusa la verifica della stessa.

7.3. Ed anche ove si volesse ritenere che l’attività di verifica riguardasse, almeno inizialmente, anche l’IVA, e che quindi gravasse sull’amministrazione finanziaria l’obbligo di attivare il contraddittorio, non si perverrebbe a conclusione diversa, non solo per il dirimente rilievo che nel caso di specie l’amministrazione finanziaria ha comunque attivato il contraddittorio, ma anche perchè, in ogni caso, la violazione di quell’obbligo non avrebbe comportato sic et simpliciter l’annullamento dell’atto impositivo comunque emesso a danno del contribuente, essendo subordinato all’assolvimento, da parte del contribuente, dell'”onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (Cass., Sez. U., n. 23824 del 2015, cit.).

8. Osserva altresì il Collegio che la tesi sostenuta dal controricorrente, anche nella memoria, secondo cui la CTR “ha annullato l’accertamento non per la formale ed astratta mancanza di contraddittorio preventivo”, ma “gli effetti che l’omesso contraddittorio ha avuto sulla pretesa fiscale” sicchè il ricorso sarebbe inammissibile per non avere censurato il “vero decisum” della statuizione d’appello, ovvero che “l’omesso contraddittorio incide sulla formazione dell’avviso di accertamento”, non è affatto condivisibile perchè muove da due presupposti erronei, e cioè che nella specie il contraddittorio fosse obbligatorio e che lo stesso non fosse stato espletato, avendo già sopra detto della non necessità di un secondo invito.

9. Conclusivamente, quindi, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso, con assorbimento del quarto; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla competente CTR che riesaminerà la vicenda processuale e provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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