Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6382 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 11/03/2009, dep. 16/03/2010), n.6382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26777/2005 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FARNESE 12,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PALMISANO ROBERTO, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI TARANTO;

– intimata –

avverso il provvedimento R.G. 490/04 del GIUDICE DI PACE di MANDURIA

del 5.10.04;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/03/2009 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Carlo DESTRO che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per

l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

G.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di convalida indicata in epigrafe;

Non ha svolto attività difensiva l’intimata;

con ordinanza del 29 febbraio 2008, ritualmente notificata al difensore del ricorrente il Collegio aveva disposto la rinnovazione, a cura del ricorrente, della notificazione del ricorso alla Prefettura di Taranto;

il ricorrente non ha provveduto ad ottemperare a tale ordine;

attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile, non avendo i ricorrenti ottemperato all’ordine di la rinnovazione della notificazione del ricorso; non va adottata alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese relative alla presente fase,non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

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