Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6381 del 13/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 13/03/2017, (ud. 03/11/2016, dep.13/03/2017),  n. 6381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17438-2012 proposto da:

SPM DRINK SYSTEM S.P.A., già S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 269, presso l’avvocato ROMANO VACCARELLA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO CRETA, giusta

procura speciale per Notaio dott. P.C. di (OMISSIS) Rep. n.

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

UGOLINI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso

l’avvocato CARMINE PUNZI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GUALTIERO LUCA DRAGOTTI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1452/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ROMANO VACCARELLA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

uditi, per la controricorrente, gli Avvocati GUALTIERO DRAGOTTI e

ANTONIO PUNZI, con delega orale avv. CARMINE PUNZI, che hanno

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SPM Drink Systems s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Milano Ugolini s.p.a.. deducendo che la convenuta produceva e commercializzava una macchina (denominata “(OMISSIS)”) che utilizzava gli elementi costituenti oggetto di brevetto per invenzione industriale del quale era titolare essa attrice dal titolo “macchina per la preparazione di bevande calde” nel quale erano stati individuati specifici rimedi tecnici per evitare inconvenienti relativi alla pulizia del dispositivo ed all’eccessivo riscaldamento della bevanda. Chiedeva quindi accertarsi violazione del brevetto stesso ed il compimento da parte della convenuta di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., nn. 2 e 3 con la conseguente inibizione di ogni ulteriore produzione, il ritiro dal commercio della apparecchiatura e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. Ugolini s.p.a. contestava le domande e chiedeva in via riconvenzionale l’accertamento della nullità del brevetto per invenzione industriale invocato ex adverso.

Il Tribunale istruita la causa mediante consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 23 luglio 2008 dichiarava la nullità del brevetto e convertiva il medesimo in modello di utilità limitatamente alla rivendicazione n. 4, rigettando le altre domande proposte dall’attrice.

La sentenza veniva gravata di appello da SPM Drink Systems s.r.l. che censurava la motivazione della sentenza perchè sintetica e pedissequa alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio della quale chiedeva anche la rinnovazione in quanto contraddittoria e sconfessata dai contrari rilievi di esperti offerti al tribunale ma da questo non considerati. Resisteva Ugolini s.p.a. che proponeva anche appello incidentale per la revoca della conversione parziale del brevetto in modello di utilità.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la corte di merito in violazione e falsa applicazione “di norme di diritto (anche sotto il profilo della violazione e o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.”) abbia ritenuto inammissibile la produzione in giudizio, da parte di essa ricorrente di due documenti prodotti in primo grado – ovverosia due pareri tecnici resi da esperti – che il tribunale avrebbe “ritenuto di non prendere in considerazione” nonostante la ammissibilità della loro produzione in quella sede: documenti che sarebbero indispensabili ai tini della decisione della causa e che pertanto dovevano essere ammessi in appello.

Tali doglianze non meritano accoglimento.

Quanto al primo motivo la corte milanese ha nel confermare la decisione di primo grado in ordine alla validità del brevetto fatto espresso riferimento all’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa corte di legittimità ribadito anche di recente (cfr. Cass. n. 14471 14: n. 1815 15). in tema di limiti dell’obbligo di motivazione su questioni tecniche esaminate in sede di consulenza d’ufficio nel pieno (e nella specie ampio) contraddittorio tra i consulenti di parte. A tale orientamento il Collegio intende dare continuità in difetto di elementi di segno contrario nella illustrazione del motivo: ove d’altra parte la critica della ricorrente nei riguardi della motivazione della sentenza d’appello si incentra nel riproporre in questa sede alcuni argomenti tecnici (limitandosi a trascrivere brevi passi della c.t.u. peraltro non allegata al ricorso onde tentare di dimostrarne la contraddittorietà) senza contestare specificamente il fatto affermato nella sentenza stessa che tutte le tesi proposte dai tecnici di parte di essa ricorrente erano state confutate nell’elaborato peritale e senza riportare alcun passo della motivazione della sentenza di primo grado che si afferma genericamente essere stata “scarna ed erronea, a tutto voler concedere”. Si tratta dunque, per tale parte, di censure generiche e come tali inapprezzabili in questa sede senza procedere ad un inammissibile riesame complessivo degli atti.

Il secondo motivo è inammissibile, per difetto di interesse tenendo presente che la ricorrente: a) non indica se e come sia stata da essa introdotta in appello una censura in ordine alla inammissibilità – che la sentenza d’appello ha precisato esser già stata dichiarata dal primo giudice per tardività – della produzione in primo grado dei documenti in questione; b) neppure precisa sotto quale profilo il mero richiamo contenuto nella sentenza d’appello alla inammissibilità della produzione documentale dichiarata dal primo giudice abbia leso il diritto di difesa di essa ricorrente tenendo anche presente che la sentenza stessa ha contestualmente rilevato – senza ricevere specifica confutazione – come le tesi esposte in detti documenti fossero state comunque esaminate.

Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della controparte costituita delle spese di questo giudizio in Euro 7.210.00 (di cui Euro 200.00 per esborsi) oltre spese generali forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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