Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6381 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 08/03/2021), n.6381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24778/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE FIUME s.r.l., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, Dott. M.A., rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.

Luca BELLINI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Quintino Sella, n. 41, presso lo studio legale dell’avv. Camilla

BOVELACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 863/12/2018 della Commissione tributaria

regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A seguito di verifica fiscale effettuata nei confronti della IMMOBILIARE FIUME s.r.l., da cui emergeva che la predetta società aveva effettuato cessioni di immobili nell’anno d’imposta 2007 con ridottissimo margine di utile e in alcuni casi anche con perdite, al di sotto dei valori risultanti dalle perizie di stima redatte da diverse banche per la concessione dei mutui agli acquirenti, l’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP, che la società impugnava dinanzi alla CTP di Forlì che annullava l’atto impositivo. Sentenza, questa, confermata dalla CTR dell’Emilia Romagna che rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate.

2. La Commissione di appello sosteneva che l’amministrazione finanziaria non aveva fornito adeguata prova dell’esistenza di uno “scostamento tra valore “normale” e prezzo dichiarato” negli atti di compravendita, “in quanto non si rilevano incongruenze con gli studi di settore (…), fatti speculativi o arricchimenti in frode alla legge”; inoltre che “Dalle dichiarazioni degli acquirenti non si rilevano elementi oggettivi di prova in ordine anche ad immobili similari nella zona”, “I mutui bancari in quel preciso periodo venivano concessi, sulla scorta di perizie di stima che spesso determinavano il valore dell’immobile pari all’importo del mutuo concesso” e che “I motivi che hanno costretto l’appellata a compravendere gli immobili ad un prezzo infimo, sono dovuti ad errata valutazione di mercato e della zona in cui sono stati costruiti, come noto, di scarsa appetibilità, vicino ad area industriale altamente inquinante”.

3. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi cui l’intimata replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in combinato disposto dagli artt. 2697,2727 e 2729 c.c..

3. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva erroneamente affermato l’inidoneità degli elementi presuntivi posti dall’amministrazione finanziaria a fondamento della pretesa erariale, in particolare alle perizia di stima finalizzate alla concessione dei mutui, ma anche al fatto che le vendite erano state effettuate sottocosto o con un minimo margine di ricavo e all’accertato andamento fortemente antieconomico dell’attività imprenditoriale negli anni d’imposta dal 2006 al 2010, con argomentazioni per un verso non congruenti con la fattispecie (come nel riferimento fatto dalla CTR agli studi di settore e a “fatti speculativi o arricchimenti in frode alla legge”) e per altro verso privi di riferimento alle risultanze processuali (come nel riferimento alla prassi bancaria di concedere “in quel preciso periodo” un mutuo “spesso” coincidente con le stime di valore risultante dalle perizie e alla necessità della società immobiliare di vendere gli immobili sottocosto o con minimo margine di ricavo a ragione della poca appetibilità dei propri immobili).

4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

5. Costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. L’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti”.

5.1. La sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive – dal punto di vista grafico – di motivazione (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014) venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendo” (Cass. cit.), non potendosi risolvere in affermazioni apodittiche ed immotivate sulle risultanze istruttorie (v. Cass. n. 21801 del 2019) o, addirittura, sul contenuto degli atti di parte.

6. Nel caso di specie la CTR, da un lato, ha fatto riferimento a fatti del tutto avulsi dalla fattispecie concreta, come la mancanza di incongruenze dei ricavi conseguiti dalla società con gli studi di settore e l’inesistenza di “fatti speculativi o arricchimenti in frode alla legge”, peraltro mai contestati alla società contribuente; da un altro lato, si è limitata ad enunciare le conclusioni cui è pervenuta senza dare conto degli elementi di fatto e delle ragioni sui quali ha formato il proprio convincimento, là dove ha fatto riferimento alle dichiarazioni degli acquirenti, senza indicarne il contenuto, là dove ha sostenuto che da quelle non emergevano “elementi oggettivi di prova in ordine anche ad immobili similari nella zona”, senza dare minimamente conto degli immobili presi a comparazione, e là dove ha giustificato la vendita degli immobili a prezzo che espressamente ha affermato essere “infimo”, alla scarsa appetibilità commerciale dovuta alla loro vicinanza ad una non meglio indicata “area industriale altamente inquinante”, senza nemmeno curarsi di verificare se tale circostanza, ove effettivamente sussistente, sia stata tenuta in debita considerazione dall’amministrazione finanziaria e dai periti che avevano redatto le perizie di stima ai fini dell’erogazione dei mutui; da altro lato ancora ha fornito una motivazione anche del tutto illogica e contraddittoria là dove, pur affermando che la prassi bancaria dell’epoca era quella di concedere un mutuo “sulla scorta di perizie di stima che spesso determinavano il valore dell’immobile pari all’importo del mutuo concesso”, ha poi del tutto svalorizzato la presunzione derivante da tale circostanza, stante l’accertata differenza tra il valore di cessione dell’immobile risultante dagli atti di acquisto e quello utilizzato per l’erogazione del mutuo.

6.1. A tal riguardo deve ricordarsi che è principio giurisprudenziale, costantemente ribadito da questa Corte, quello secondo cui “In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente, ciò non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova” (Cass. n. 14388 del 2017). Già in Cass. n. 7857 del 2016, in Cass. n. 23485 del 2016, in Cass. n. 26487 del 2016 e, più recentemente in Cass. n. 22348 del 2018 e Cass. n. 2155 del 2019 si è affermato che a fondare l’accertamento di un maggior valore dei ricavi sarebbe comunque sufficiente lo scostamento tra mutuo erogato all’acquirente e prezzo dichiarato, ma anche la sola antieconomicità dell’attività svolta (così in Cass. n. 15038 del 2014), ciò non comportando violazione alcuna delle disposizioni civilistiche in materia di prova presuntiva (cfr. Cass. essendo orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 2082 del 2014, conf. Cass. n. 4472/03, in motivazione, Cass. n. 3414/69) quello secondo cui “la presunzione semplice è un procedimento logico da cui il giudice desume la esistenza di un fatto ignoto dalla presenza di un fatto noto sul presupposto di una loro successione nella normalità dei casi. E’ evidente, pertanto, che anche un solo fatto qualora presenti i requisiti della gravità e precisione – può essere idoneo per una tale deduzione e costituire, quindi, la fonte della presunzione”.

6.2. Pare opportuno anche rilevare che seppure lo scostamento tra prezzo di vendita dichiarato e importo del mutuo contratto (questo secondo elemento di riscontro superiore al primo) costituisca presunzione e, quindi, prova idonea ad evidenziare elementi contraddittori di un’unica specifica operazione, il contribuente, onerato della prova contraria, può superare detta presunzione ad esempio allegando e dimostrando che il mutuo di maggior importo rispetto al prezzo d’acquisto dell’immobile era giustificato dal finanziamento anche di spese diverse da quello del mero acquisto dell’immobile (in tale senso arg. da Cass. n. 2155 del 2019, sopra citata).

7. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che rivaluterà l’intera vicenda giudiziaria alla stregua dei suesposti principi, fornendo adeguata e congrua motivazione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA