Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6380 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 08/03/2021), n.6380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19724-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAOVUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO VOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1435/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. B.A.L. proponeva opposizione avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria emessa in data (OMISSIS), da Equitalia Nord (successivamente divenuta Agenzia delle Entrate-Riscossioni) conseguente al mancato pagamento di una cartella di pagamento notificata al contribuente dall’Agente di Riscossione in data 26.23.2012 per un importo di Euro 1.748.118,96.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso accoglieva il ricorso limitatamente ai beni oggetto di fondo patrimoniale costituito nel 2002.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e, in via incidentale dall’Equitalia Nord; la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva l’appello del contribuente rilevando che l’annunciata iscrizione ipotecaria aveva ad oggetti beni sui quali erano stati costituiti, in tempi diversi, due fondi patrimoniali e la Banchieri aveva assolto all’onere di provare che i crediti oggetto della cartella esattoriale non erano sorti per esigenze familiari e che tale circostanza era nota all’Agente di Riscossione.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossioni sulla base di tre motivi. B.A.L. ha resistito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene in primo luogo l’inapplicabilità al procedimento ipotecario del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, delle limitazioni previste dall’art. 170 c.c., che si riferiscono in via esclusiva alla procedura esecutiva che inizia con il pignoramento. La sentenza viene, inoltre, censurata in quanto l’estraneità delle obbligazioni oggetto delle cartelle esattoriali e la conoscenza da parte del creditore di tale circostanza sono state tratte dal un provvedimento di archiviazione che non fa stato nel procedimento tributario, stante l’autonomia dei processi.

1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene la legittimità dal punto di vista formale del preavviso di iscrizione di ipoteca senza l’indicazione specifica dei beni in quanto atto prodromico alla costituzione della garanzia reale e quindi non necessitante di particolari contenuti oltre all’indicazione del credito.

1.3 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi i giudici di secondo grado pronunciati ultra patita non limitando gli effetti della pronuncia agli atti costitutivi e di integrazione del fondo patrimoniale.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 La controversia portata allo scrutinio di questa Corte concerne l’impugnazione del preavviso di iscrizione di ipoteca del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2 bis, sui beni immobili di proprietà di B.A.L. per una pretesa fiscale contenuta in cartella esattoriale divenuta definitiva.

2.2 Si tratta di un atto necessario e prodromico alla successiva iscrizione dell’ipoteca che è autonomamente impugnabile innanzi al giudice tributario,” in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448″ (Cass. sez. un. 19667/14 e Cass. 14045/2017).

2.3 Al riguardo, deve precisarsi che questa Corte, dopo alcuni arresti (indicati dall’Agenzia nel ricorso) che avevano affermato che l’esecuzione richiamata dall’art. 170 c.c., fosse estranea all’iscrizione ipotecaria che, quindi, doveva ritenersi generalmente consentita, ha statuito più specificamente, con principio al quale questo Collegio intende dare continuità, che “l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77. Ne consegue che, l’iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia” (cfr. Cass. n. 5385/2013, Cass. n. 23876/2015, Cass. n. 3600/2017, Cass. n. 20998/2018).

2.4 Venendo al secondo profilo della censura va rilevato che l’esattore può, iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell’ipotesi contraria – il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca – sicchè, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenere illegittima – nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità. L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., graverà, quindi, su chi intenderà avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

2.5 Ciò premesso la CTR ha accertato, sulla scorta dell’esame degli atti del procedimento penale promosso a carico B.A.L. e conclusosi con l’archiviazione per non aver realizzato la condotta di emissione ed omessa contabilizzazione della fatture, posta a base dell’accertamento fiscale dal quale è scaturita la cartella di pagamento, che non solo l’obbligazione non è stata assunta per soddisfare i bisogni della famiglia ma addirittura che il debito non risulta essere stato contratto dalla contribuente stessa.

2.6 I giudici di seconde cure hanno, inoltre, desunto decisivi elementi di prova – tratti dalla partecipazione dell’Ufficio nel procedimento penale in qualità di parte offesa- della conoscenza da parte del creditore che il “fatto generatore” dell’obbligazione non solo era estraneo ai bisogni della famiglia ma era causato da fatture per le quali non vi era certezza della loro emissione da parte della ricorrente.

2.7 A fronte di tali accertamenti compiuti in punto di fatto ed insindacabili in questa sede se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, la ricorrente si è limitata a censurare l’operato della CTR che avrebbe scorrettamente sovrapposto il piano penale a quello tributario facendo prevalere il decreto di archiviazione sull’accertamento fiscale ormai definitivo.

2.8 Osserva il Collegio come, contrariamente a quanto opinato dall’Agenzia delle Entrate, i giudici di seconde cure non hanno affatto riconosciuto qualsivoglia efficacia di giudicato al decreto di archiviazione emesso in sede penale ma, più semplicemente, hanno tratto utili elementi probatori dalle risultanze delle indagini penali.

2.9 La CTR, avendo ritenuto assolto l’onere di provare l’estraneità dei crediti ai bisogni familiari e la conoscenza del creditore di tale estraneità, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati.

3 Il secondo motivo è assorbito in quanto ha ad oggetto aspetti formali dell’avviso di iscrizioni dell’ipoteca superate dal rigetto del primo motivo che concerne i profili sostanziali dell’atto.

4 Il terzo motivo è infondato in quanto i giudici di secondo grado non sono incorsi nel dedotto vizio di ultrapetizione avendo annullato l’avviso di iscrizione ipotecaria, per le ragioni di cui alla motivazione, statuendo in conformità con quanto richiesto dal contribuente nel ricorso introduttivo.

5. In conclusione il ricorso va rigettato.

6. La spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbito secondo;

condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 10.200,00, oltre ad Euro 200 per spese, al rimborso forfettario ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA