Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6380 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 06/03/2020), n.6380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15098-2018 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO MARSEGLIA;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1288/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 12 dicembre 2017, rigettava l’appello proposto da C.F. avverso sentenza del 12 luglio 2013 con cui il Tribunale di Lecce aveva respinto la sua domanda di risarcimento di danni morali nei confronti di S.G. in relazione ad un procedimento penale in cui era stato assolto, procedimento che era stato avviato da una querela presentata da S.G..

C.F. ha proposto ricorso, basato su un unico motivo. L’intimato S.G. non si è difeso.

In data 4 dicembre 2019 è pervenuta per via postale memoria del ricorrente.

Diritto

RITENUTO

che:

L’unico motivo presente nel ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 51 c.p.c., n. 3, e dell’art. 78 att. c.p.c., per non essersi il consigliere relatore ed estensore della corte territoriale O.M. astenuto, pur avendo in corso procedimenti penali con il ricorrente presso il Tribunale di Potenza, “che li vedono, alternativamente, ricoprire il ruolo di imputato e parte offesa”.

Premesso che la memoria non è considerabile, essendo pervenuta in evidente tardività ex art. 380 bis c.p.c., comma 2 (e anche a prescindere dall’ulteriore vizio rappresentato dalla trasmissione postale, tale modalità di spedizione essendo consentita soltanto per il ricorso e il controricorso dall’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 1: v. da ultimo Cass. sez. 6-3, ord. 10 aprile 2018 n. 8835), deve darsi atto che il ricorso non gode di autosufficienza, id est contravviene all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Invero l’autosufficienza è del tutto carente in ordine alla vicenda processuale successiva al primo grado: nulla è indicato nella premessa relativamente al contenuto dell’appello; a ciò si aggiunga che il motivo è poi generico a proposito dei procedimenti penali, nè viene esternato come ciò avrebbe inciso sulla sentenza. Sussiste quindi inammissibilità, rilevandosi meramente ad abundantiam che il motivo, comunque, sarebbe affetto dalla ulteriore species di inammissibilità di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 1, vista la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte sul tema veicolato, che il motivo non inficia (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 11 settembre 2017 n. 21094, SU 20 gennaio 2017 n. 1545, Cass. sez. 3, 7 luglio 2016 n. 13935 e Cass. sez. 6-3, 28 ottobre 2014 n. 22854).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali in quanto l’intimato non si è difeso.

Non sussistono invece, D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA