Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 638 del 15/01/2021

Cassazione civile sez. I, 15/01/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 15/01/2021), n.638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29926/2017 proposto da:

Intesa Sanpaolo Provis s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco

Orestano n. 21, presso lo studio dell’avvocato Fabio Pontesilli, che

la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.n.c., nonchè dei soci U.L.,

D.T.F., M.M., D.T.A., D.T.C., in

persona del curatore avv. L.E., elettivamente

domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Marco Casanova, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositato il

17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/09/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Fabio Pontesilli che si riporta;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Silvio Bozzi, con delega,

che si riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. Intesa San Paolo Provis ha presentato domanda di insinuazione in rango ipotecario nel fallimento della s.n.c. (OMISSIS), nonchè dei soci U.L., D.T.F., M.M., D.T.A., D.T.C..

A base della propria domanda, la richiedente ha assunto di essere titolare del credito per la restituzione di un mutuo fondiario, che era stato erogato alla società (OMISSIS) e che era stato garantito da apposite fideiussioni rilasciate dai soci, già illimitatamente responsabili. Ha rilevato, altresì, che la titolarità del detto credito discendeva dalla seguente consecuzione di eventi.

Con contratto definitivo del 15 giugno 2009, Sedicibanca ha concesso alla s.n.c. il predetto mutuo fondiario. In data (OMISSIS), la s.p.a. New16 ha ricevuto in assegnazione, per apposito atto notarile, gli elementi patrimoniali e i rapporti giuridici individuati nel progetto di scissione parziale, pure iscritto nel registro delle imprese. In tale progetto di scissione risulta ricompreso, secondo l’allegazione della richiedente, il credito verso la detta s.n.c. Successivamente, seppure sempre in data (OMISSIS), la s.p.a. New16 è stata incorporata, per apposito atto notarile, dalla s.p.a. Intesa San Paolo Provis, con atto iscritto nel registro delle imprese.

Il giudice delegato ha rigettato la domanda di insinuazione, indicando tra l’altro “l’illegittimità del tasso effettivo applicato rispetto al tasso nominale convenuto”; “la nullità della convenzione dell’interesse ultralegale per indeterminatezza dell’oggetto”; la “violazione della normativa in materia di usura”; la “responsabilità contrattuale ed precontrattuale dell’istituto mutuante per violazione dei principi di correttezza e buona fede”.

2.- Intesa San Paolo Provis ha presentato opposizione all’esclusione avanti al Tribunale di Napoli Nord.

3.- Con decreto depositato in data 17 novembre 2017, il Tribunale ha rigettato la proposta opposizione.

A sostegno di tale decisione il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, che l’opponente “non ha dimostrato il trasferimento del diritto di credito, avente la propria causa giustificativa nel contratto di mutuo fondiario e nei contratti di fideiussione… stipulati dalla Sedicibanca”. A tale proposito, ha evidenziato in particolare che “nell’atto di scissione parziale, scissione di Sedibanc s.p.a. non è citato il contratto in esame”, come per contro era stato affermato dalla società opponente. “Peraltro, l’atto è composto da 7 pagine, quindi la pagina 76 indicata dalla ricorrente non esiste”.

Il Tribunale ha sostenuto, altresì, che, “rispetto alla specifica contestazione della curatela, non è stata dimostrata l’opponibilità ai sensi dell’art. 58 TUB della cessione di credito compiuta nell’ambito delle due operazioni straordinarie, la scissione parziale di Sedicibanca e l’incorporazione di New16 in Intesa San Paolo Provis”. “Parte opponente” – si è anche soggiunto – non ha provato di avere comunicato ai sensi degli artt. 1260 e segg., la cessione dei crediti”.

4.- Avverso la richiamata pronuncia la s.p.a. Intesa San Paolo Provis

ha presentato ricorso, affidandosi a due motivi di cassazione.

Ha resistito, con controricorso, il Fallimento.

La ricorrente ha anche depositato memoria.

5.- La controversia è stata chiamata all’adunanza non partecipata della Sesta Sezione civile – 1 del 5 febbraio 2019.

In esito all’adunanza il Collegio ha stabilito di rimettere la controversia alla pubblica udienza della Prima Sezione.

6.- In vista dell’udienza così fissata, il Fallimento controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.1.- Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione di norme di diritto. Secondo la ricorrente, il Tribunale di Napoli erra perchè “confonde la fusione per incorporazione intervenuta tra Sedicibanca e Intesa San Paolo Provis… con la cessione ex art. 58 TUB”, così applicando “alla fattispecie concreta una norma diversa da quella corretta”. In luogo di quella dell’art. 58 TUB, la decisione avrebbe dovuto applicare la norma dell’art. 57 TUB.

7.2.- Il secondo motivo assume vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il Tribunale non ha considerato – così si rileva – che “il contratto di mutuo azionato è rubricato al n. (OMISSIS) e risulta regolarmente citato a pag. 76 dell’allegato D dell’atto di scissione parziale… composto di complessive 182 pag. e lo stesso numero (OMISSIS) (riportato alla pag. 76 dell’allegato D dello stesso atto) risulta correttamente indicato nel conteggio ex art. 2855 c.c.”.

“Nell’ambito del progetto di scissione era dunque ricompreso” – si considera – “il credito, con relativi accessori, vantato da Sedicibanca nei confronti della (OMISSIS) s.n.c.”: il “Tribunale la dimostrato di non avere esaminato con la dovuta attenzione il citato atto”.

8.- Per primo va esaminato il secondo motivo di ricorso, posta l’evidente sua priorità logica rispetto all’altro motivo proposto.

9.- Il secondo motivo è fondato e va dunque accolto.

La società ricorrente ha prodotto, in una col ricorso per cassazione, anche il “fascicolo di parte del giudizio di opposizione allo stato passivo con relativo indice atti e documenti”, depositati con il ricorso e con la memoria autorizzata L. Fall., ex art. 99.

Nel contesto dei documenti ivi inclusi compare, tra gli altri, l’allegato D all’atto di scissione parziale – “situazione patrimoniale di Sedicibanca al 31 maggio 2012”. Alla pagina 76 di tale documento compare, sotto la voce “crediti in sofferenza”, pure quello numerato (OMISSIS), secondo quanto riferito dalla ricorrente.

Il Tribunale ha dunque trascurato di esaminare la documentazione che così era stata prodotta.

10.- E’ da aggiungere che, nel corso del giudizio di opposizione, il documento in discorso è stato depositato dall’attuale ricorrente (in data 16 ottobre 2017) a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Napoli, che aveva fissato il termine del 17 ottobre 2017 a Intesa San Paolo Provis s.p.a. per il deposito dei documenti relativi “al trasferimento del credito da Sedicibanca a New Sedici s.p.a.”.

Non si può quindi dubitare della potenziale decisività della documentazione, il cui esame è stato omesso dal decreto impugnato, circa l’esito della controversia.

11.- Resta assorbito il primo motivo di ricorso.

12.- In conclusione, va accolto il ricorso nei termini appena indicati e cassato, di conseguenza, il decreto impugnato. La controversia va rinviata al Tribunale di Napoli Nord che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Napoli Nord che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021

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