Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 638 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.12/01/2017),  n. 638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10840/2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA, 32, presso lo studio dell’avvocato PATRICIA MARIA CRISTINA

FISCHIONI, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE D’ANCA,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 334/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

emessa e depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Patricia Maria Cristina Fischioni (delega Avvocato

Michele D’Anca), per il ricorrente, che si riporta al ricorso e

deposita atti relativi alla cessazione della materia del contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. P.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, il Ministero della salute, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti all’insorgenza di un’epatite C asseritamente contratta a causa di una trasfusione di pappa piastrinica avvenuta presso un ospedale palermitano nel (OMISSIS).

Si costituì il Ministero della salute, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite.

2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello principale da parte dell’attore soccombente ed appello incidentale da parte del Ministero della salute e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 4 marzo 2014, ha respinto l’appello principale, ha accolto quello incidentale, ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria ed ha condannato il P. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre P.G., con atto affidato a due motivi.

Il Ministero della salute non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Il primo, ed in realtà unico, motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 2043 c.c., insistendo nell’affermazione secondo cui sussisterebbe il nesso causale tra il trattamento sanitario e l’insorgenza della malattia.

5.1. Si tratta, in realtà, di un motivo che si risolve nel tentativo di sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito, giacchè la Corte d’appello, con pronuncia ampiamente motivata, ha escluso che il P. subì realmente la trasfusione con la pappa piastrinica, non sussistendo alcuna indicazione in tal senso nella cartella clinica, sicchè risulta destituito di fondamento l’assunto della Commissione medica ospedaliera di Palermo che era giunta a diversa conclusione.

6. Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla condanna alle spese.

Si osserva che non si tratta neppure di un vero motivo, poichè la Corte di merito non ha fatto altro che applicare doverosamente il principio della soccombenza, sicchè non è chiaro di cosa possa oggi dolersi il ricorrente. La circostanza dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è soltanto genericamente affermata, per cui non è esaminabile in questa sede.

7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. All’udienza camerale il difensore della parte ricorrente ha depositato una comunicazione, proveniente dal Ministero della salute, con la quale si dà atto che nel corso del presente giudizio è stata liquidata all’odierno ricorrente la somma di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 27 bis, convertito con modifiche dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ed ha pertanto richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

2. Ritiene il Collegio, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dello stesso.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Non va disposto il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di accordo transattivo perfezionatosi in epoca successiva al deposito dell’odierno ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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