Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 638 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 12/01/2011), n.638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

H.W., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Kofler Angelica,

Baumgartner Christof e Calò Maurizio, elettivamente domiciliati

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Gramsci, n. 36;

– ricorrente –

contro

T.W.L., rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Careddu

Tomaso e Michele Tamponi, elettivamente domiciliato presso lo studio

di quest’ultimo in Roma, via Attilio Friggeri, n. 106;

– controricorrente –

e contro

H.H. e L.J.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione

distaccata di Sassari, n. 73 del 5 febbraio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Maurizio Calò;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Russo Libertino Alberto, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 10 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ” T.W.L. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania H.W., H.H. e L.J., chiedendo che il Tribunale dichiarasse avvenuto il trasferimento, in suo favore, degli immobili oggetto del contratto di compravendita in data 24 settembre 1989 ovvero, in subordine, qualora il contratto fosse configurabile come preliminare, pronunciasse sentenza che, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., tenesse luogo del contratto non concluso, dichiarandosi, ad ogni effetto, pronto a versare il prezzo pattuito, e che, in ogni caso, condannasse i convenuti al risarcimento del danno.

Nella resistenza di H.W., rimasti contumaci gli altri convenuti, il Tribunale adito, con sentenza in data 11 giugno 2002, rigettava la domanda, condannando l’attore alla rifusione delle spese di lite. La Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata il 5 febbraio 2009, ha accolto il gravame di T.W.L. e, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha trasferito in favore dell’attore la piena ed esclusiva proprietà dei terreni in questione, condizionando l’effetto traslativo al pagamento, in favore degli appellati, di una somma pari a 66.160 marchi tedeschi; ed ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso H.W., sulla base di tre motivi.

Ha resistito, con controricorso, T.W.L., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1429 cod. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 122 e 123 cod. proc. civ.; omessa e contraddittoria motivazione su questioni fondamentali della controversa”. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se nel caso concreto l’eccezione di annullabilità del contratto per errore essenziale (art. 1429 cod. civ.) deve intendersi rinunciata perchè non espressamente riproposta in appello. Ed in caso di risposta negativa, dica la Suprema Corte se in base alla risultanze processuali il contratto è annullabile per errore su una qualità essenziale della cosa venduta, ossia la natura edificabile e non già meramente agricola dei terreni. Dica infine la Suprema Corte se il documento n. 2 del fascicolo di primo grado costituisca un elemento potenzialmente decisivo, emerso nel corso del processo. Dica se il giudice di prime e seconde cure poteva omettere la nomina di un traduttore, trattandosi di un documento facilmente comprensibile ed in concreto compreso dalle parti, in quanto le parti del giudizio sono cittadini tedeschi. Dica inoltre se la nomina del traduttore diventa, invece, obbligatoria se si verifica un contrasto tra le parti riguardo al significato che deve essere attribuito al documento e se il giudice il quale, sul presupposto erroneo del divieto dell’uso nel processo di una lingua diversa da quella italiana, si rifiuta di prendere in considerazione un elemento potenzialmente decisivo, emerso nel processo, ossia la lettera allegato n. 2, deve motivare le ragioni per le quali non abbia ritenuto di procedere alla nomina di un interprete o di un traduttore”.

Il motivo è inammissibile.

Per un verso nel motivo di ricorso trovano contestuale ed indistinta formulazione censure di violazione di legge e di vizi di motivazione, e ciò costituisce una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366-bis cod. proc. civ. (Cass., Sez. Lav., 11 aprile 2008, n. 9470; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770). Per l’altro verso, occorre ribadire che il quesito che la parte ricorrente è chiamata a formulare, per rispondere alle finalità della norma citata, deve essere tale da consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, di un diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di cassazione sia idonea a determinare una decisione di segno diverso (Cass., Sez. 1^, 22 giugno 2007, n. 14682).

Se così non fosse, se cioè il quesito non risultasse finalizzato alla cassazione sul punto della sentenza impugnata, o comunque non apparisse idoneo a conseguire tale risultato, ciò vorrebbe dire o che esso non ha in realtà alcuna attinenza con l’impugnazione e con le ragioni che la sorreggono o che la parte ricorrente non ha interesse a far valere quelle ragioni.

Nella fattispecie in esame il quesito sopra riferito non risponde a tali requisiti, perchè esso non evidenzia in alcun modo l’esistenza di un’eventuale discrasia tra la criticata ratto decidendo, ed un qualche principio giuridico che il ricorrente vorrebbe invece fosse posto a fondamento di una decisione diversa.

Male prospettata è, inoltre, la denuncia del vizio in iudicando con riferimento all’art. 1429 cod. civ.: infatti, di fronte al rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, che l’eccezione di annullabilità del contratto per errore essenziale, non accolta dal giudice di primo grado perchè ritenuta assorbita, deve intendersi rinunciata perchè non espressamente riproposta in appello, il ricorrente avrebbe dovuto prospettare una censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4.

Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ. in combinazione con l’art. 1460 cod. civ.; omessa e contraddittoria motivazione su questioni fondamentali della controversia” e pone il seguente quesito: “Dica la Corte se l’accordo … dd. 24 settembre 1989 stipulato tra la signora K.E. H.M. ed il signor T.W. prevede sub a) quale garanzia per l’acquirente la consegna di una fideiussione bancaria per l’importo corrispondente al prezzo di vendita. Dica la Suprema Corte se nel caso di specie la domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ. è stata proposta senza eseguire o farne offerta alla parte nei modi di legge della fideiussione bancaria. Dica, infine, se il comportamento assunto dal signor T.W. come sopra descritto non debba considerarsi un comportamento contrario all’art. 2932 c.c., comma 2”.

Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1325 e 1470 cod. civ.; omessa e contraddit-toria motivazione su un punto decisivo della controversia) chiede di affermare “eventualmente a seguito dell’espletanda attività istruttoria, se in base alle risultanze processuali risulta che il prezzo indicato dalle parti nell’accordo del 1989 era notevolmente inferiore rispetto al valore effettivo dei beni oggetto dello stesso accordo”.

Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili: sia perchè, ancora una volta, propongono, contestualmente ed indistintamente, censure di violazione di legge e di vizi di motivazione, sia perchè i quesiti che li accompagnano non pongono alcuna questione di diritto, ma di interpretazione delle risultanze di causa.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Letta la memoria del ricorrente.

Considerato che il Collegio ritiene di far proprie le conclusioni contenute nella relazione di cui sopra, non essendo condivisibili le critiche ad essa mosse con la memoria illustrativa;

che, preliminarmente, va ribadita l’applicabilità al presente ricorso – proposto contro una sentenza depositata il 5 febbraio 2009 – dell’art. 366-bis cod. proc. civ.;

che, invero, in tema di quesito di diritto, la L. n. 69 del 2009, art. 47, con il quale è stato a-brogato l’art. 366-bis cod. proc. civ., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, comma 5, della medesima legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge (Cass., Sez. lav., 16 dicembre 2009, n. 26364; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, cosi da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 26020);

mentre, nel caso di denuncia di vizio motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria e delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass., Sez. Un., 12 maggio 2008, n. 11652);

che – a prescindere dalla questione relativa alla articolazione unitaria, con lo stesso motivo, di vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto (su cui v. Cass., Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770) – nella specie i quesiti di diritto proposti sono inidonei, perchè non consentono in alcun modo a questa Corte di comprendere, dalla lettura della sola sintesi interrogativa, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice del merito e quale sia, secondo la prospettazione della parte ricorrente, la regola da applicare;

che, inoltre, là dove i motivi denunciano il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, essi non rispettano l’obbligo, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366-bis cod. proc. civ., di indicare chiaramente – in modo sintetico, evidente ed autonomo, secondo l’univoca interpretazione della S.C. (da ultimo, Cass., sez. 3^, 30 dicembre 2009, n. 27680) – tanto il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria quanto le ragioni per le quali la motivazione della Corte d’appello sarebbe inidonea a giustificare la decisione;

che i quesiti proposti, al di là del richiamo a norme di legge, si risolvono in una sommatoria di domande implicanti la richiesta al giudice di legittimità di riesaminare il merito della vicenda processuale, e vanno al di là di una critica della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale;

che in ordine alla denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 1429 cod. civ., formulata in relazione all’omissione di pronuncia circa l’eccezione di annullabilità per errore essenziale assuntivamente riproposta in appello e non esaminata dal giudice del gravame perchè ritenuta rinunciata, va inoltre ribadito che il ricorrente avrebbe dovuto prospettare una censura diversa, di violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4;

che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA