Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6379 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 25/02/2022), n.6379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1085/2021 R.G. proposto da:

O.J., cittadino nigeriano nato il (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte

di cassazione rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aresi e Seregni,

giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano depositato il 2 dicembre

2020 nel procedimento n. R.G. 12065/2019;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Mauro

Di Marzio.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, O.J., cittadino nigeriano nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Milano impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. – Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese per timore di esser sacrificato in quanto si era rifiutato di succedere al padre nel ruolo di chief priest del villaggio.

3. – Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile il racconto del ricorrente, in quanto lacunoso e contraddittorio, e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, avuto riguardo anche alla situazione generale della Nigeria, descritta con l’indicazione delle fonti di conoscenza; non ha riscontrato, inoltre, profili di vulnerabilità in capo al ricorrente né considerato la documentazione depositata dalla difesa idonea a fondare il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. – Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione O.J., svolgendo 2 motivi.

5. – Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 29 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..

6. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

7. – Il primo mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, sostenendo che il provvedimento impugnato non avrebbe valutato adeguatamente il periodo di permanenza del ricorrente nei paesi di transito, con le ragioni che lo avevano indotto a fuggire anche dalla Libia.

Il secondo mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 14, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto non credibile la narrazione del richiedente.

Ritenuto che:

8. – Il ricorso è inammissibile.

8.1. – Il primo mezzo è inammissibile.

Il transito in Libia può assumere rilievo allorché l’esperienza vissuta in quel paese presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (Cass. 3 luglio 2020, n. 13758): del che nella specie nulla si sa, alla lettura del ricorso, né si sa se i caratteri del transito fossero stati esplicitati al giudice di merito.

8.2. – Il secondo mezzo è inammissibile.

In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa -spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Dunque, in caso di giudizio di non credibilità del richiedente, delle due l’una o la motivazione “sotto soglia”, e allora si ricade nell’art. 360 c.p.c., n. 4, o la motivazione c’e’, e allora non resta se non sostenere che il giudice di merito, nel formulare il giudizio di non credibilità, ha omesso di considerare un fatto, che era stato allegato e discusso, potenzialmente decisivo, per il fine della conferma della credibilità.

Nel caso di specie, a fronte di un provvedimento ampiamente motivato in punto di non credibilità del richiedente, il quale ha riferito di essere scappato dal suo paese per essersi rifiutato di fare lo stregone del villaggio, il ricorso non individua specifici fatti storici che il Tribunale avrebbe ignorato.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale riporta le fonti consultate ai fini della sussidiaria lett. c;

svolge, altresì, un’analisi dal punto di vista della coerenza esterna sui titoli di comando (chieftancy) nelle comunità, riportandone la fonte in nota.

8. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

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