Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6379 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 08/03/2021), n.6379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19397-2019 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA PATERNO’, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIETRO CAMI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5606/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. B.S., esercente l’attività di medico, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso dei versamenti IRAP relativi agli anni 2004-2007.

2. La CTP accoglieva il ricorso sul presupposto che la contribuente aveva dato prova della mancanza del requisito dell’attività autonomamente organizzata.

3. Sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello sul rilievo che gli elementi forniti consentivano di ritenere configurato il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ai fini dell’assoggettamento all’Irap.

5 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, per non avere l’impugnata sentenza rilevato la novità dei motivi posti a sostegno dell’atto di appello dall’Agenzia delle Entrate rispetto alle difese scolte in primo grado.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 41, art. 32 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo la CTR spiegato le caratteristiche dei beni strumentali, le mansioni e l’incidenza sull’organizzazione dell’attività dei collaboratori del professionista.

1.2 Con il terzo motivo viene dedotta violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR errato nel ritenere non provata l’assenza di autonoma organizzazione.

2.1 Il primo motivo è infondato.

2.2 Questa Corte ha chiarito che “nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l’amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che “le eventuali falle” del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall’Amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in quanto, comunque, attengono all’originario “thema decidendum” (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto di rimborso), fatto salvo il limite del giudicato ” (cfr. tra le tante Cass. n. 3338/2011 e Cass. n. 5429/2018)”.

2.3 Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico.

2.4 Nella fattispecie è incontestato che l’Agenzia nel giudizio di secondo si sia limitata a contestare, sia pur con diverse argomentazioni rispetto a quelle dedotte nel giudizio di primo grado, i fatti costitutivi del rimborso richiesto dalla controparte.

3. Il secondo motivo è fondato con assorbimento del terzo.

3.1 E’ noto come le Sezioni unite di questa Corte, componendo il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa, con la sentenza n. 9451 del 2016 hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il principio di diritto secondo cui “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (cfr. anche Cass. n. 12084/2018 e Cass. n. 9786/2018).

3.2 Ciò premesso va rilevato, con particolare riferimento alla professione di medico, che l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, art. 22, reso esecutivo con il D.P.R. n. 270, prevede che “ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l’attività convenzionata” e che detto studio “deve essere dotato degli arredi ed attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, illuminazione e areazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate e che detti ambienti possono essere adibiti, o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica, ovvero essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati”.

3.3 Da ciò consegue che, come questa corte ha già affermato, per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN la disponibilità di uno studio, dotato delle caratteristiche ed attrezzature indicate nella norma su menzionata, rientra nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, attesa l’obbligatorietà di tale disponibilità ai fini dell’instaurazione e mantenimento del rapporto di convenzione onde tale elemento non integra, in sè considerato, il requisito dell’autonoma organizzazione (Cass. n. 10240/2010; Cass. n. 1158/2012 e Cass. n. 13495/2016).

3.4 Le ragioni poste a fondamento dell’impugnata sentenza di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate sono le seguenti “..non sembra sulla base della documentazione prodotta dall’Ufficio ed in assenza di prova contraria del ricorrente, che nel caso di specie ricorrano i presupposti per escludere l’applicazione dell’Irap all’attività dell’appellante. Infatti, si deve ritenere che l’appellata, nel periodo in contestazione, ha esercitato la sua attività professionale non imperniata in modo esclusivo sulla propria persona, ma avvalendosi di una struttura organizzativa significativa rispetto all’attività. Invero, la stessa risulta aver sostenuto, sistematicamente e continuamente, spese per prestazione di lavoro dipendente, ed anche i costi per beni strumentali superiori alla media degli investimenti di settore. Ciò premesso, sulla base della documentazione prodotta dall’Ufficio ed in assenza di prova contraria del ricorrente, si ritiene che nel caso di specie ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’Irap all’attività dell’appellata…. Infatti l’attività svolta dal contribuente, coadiuvato da dipendenti, è di per sè stesso sufficiente a ritenere il requisito richiesto dalla legge dell’autonoma organizzazione ed a maggior ragione se a ciò si aggiungano, come nel caso in esame, altri elementi, quali le spese significative per gli acquisti e l’ammortamento dei beni strumentali, da cui è dato dedurre l’impiego di una organizzazione beni strumenti eccedente per valore il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività”.

3.5 Il passaggio motivazionale sopra riportato nella sua genericità ed apoditticità, non dà contezza in concreto degli elementi e degli indici di autonoma organizzazione.

3.6 I giudici d’appello hanno, infatti, completamente omesso di indicare il valore dei beni strumentali, le quote di ammortamento per l’acquisto di tali beni, i compensi a terzi, nè hanno accertato le caratteristiche dei beni strumentali, quale fosse l’effettiva incidenza di collaboratori, le loro mansioni, l’entità dei compensi in modo da consentire un controllo sulla conformità ai suesposti principi giurisprudenziali del giudizio di sussistenza di un’effettiva “autonoma organizzazione”.

4 In accoglimento del ricorso la sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

 

 

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