Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6378 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 25/02/2022), n.6378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1626/2021 R.G. proposto da:

D.S., cittadino senegalese, nato il (OMISSIS) a (OMISSIS),

elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte

di Cassazione in Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Felice

Patruno (felice.patruno.pec.studiopatruno.it) che lo rappresenta e

difende per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bari, depositato in data

22/11/2020, r.g. n. 12378/2019;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Mauro

Di Marzio.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, depositato in data 13 gennaio 2021, Sadibou Diouf, cittadino senegalese, nato il (OMISSIS) a (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Bari, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. – Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente esponeva di aver lasciato il Senegal nel 2016; riferiva di aver fatto parte del partito PDS e di essere stato coinvolto in un attacco da parte dei ribelli della (OMISSIS); inoltre raccontava di essere stato picchiato violentemente nel 2009 dal padre di una ragazza che lo aveva accusato di averla picchiata; infine riferiva di non sapere quali problemi avrebbe avuto in caso di rientro in Senegal avendo lasciato il suo villaggio nel 2009 e il Paese nel 2016.

3. – Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione.

In particolare ha ritenuto il racconto del ricorrente non credibile in quanto vago e contraddittorio. Inoltre, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per la protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), non essendo state dedotte situazioni persecutorie e anche per l’assenza di attualità dei pericoli prospettati dal ricorrente. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la situazione in Senegal non fosse riconducibile, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), a un contesto di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Infine, Il Tribunale di Bari ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale come riformata dal D.L. n. 130 del 2020 in assenza di particolari indici di vulnerabilità e di un radicamento effettivo in Italia. Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto di non riconoscere il permesso speciale per calamità naturale in ragione della diffusione della pandemia da covid-19 in Senegal valutando che, in base alla situazione sanitaria nel Paese, il ricorrente non si troverebbe in una situazione di vulnerabilità in caso di rientro.

4. – Avverso il predetto decreto il ricorrente con atto notificato il 24/12/2020 ha proposto ricorso per cassazione n. 1626/2021, svolgendo tre motivi.

5. – L’intimata Amministrazione dell’Interno non ha svolto difese, limitandosi al deposito di un atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

6. – Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 29 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

7. – I motivi sono così rubricati:

“1) Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 8 e 11, in combinato disposto con la Dir. n. 32 del 2013, art. 16, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

2) Violazione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 103, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 a art. 19, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3) Error in procedendo ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di asilo costituzionale ex art. 10 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 4”.

Con il primo motivo la difesa lamenta la mancata fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 35-bis, comma 11.

Con il secondo motivo la difesa lamenta l’erronea applicazione della normativa relativa al riconoscimento della protezione speciale e del divieto di espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, alla luce della situazione sanitaria da Covid-19 presente in Senegal. Vengono introdotte COI ulteriori.

Con il terzo motivo si lamenta l’omessa pronuncia da parte e Tribunale di Bari sulla domanda di asilo costituzionale ex art. 10 Cost..

Ritenuto che:

8. – Il ricorso è inammissibile.

8.1. – Quanto alla mancata audizione del richiedente in Tribunale, va fatta applicazione del principio secondo cui, nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 7 ottobre 2020, n. 21584).

Nessuna delle ipotesi considerate ricorre nella specie.

D’altronde, il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. 11 novembre 2020, n. 25312).

Siffatta indicazione manca.

8.2. – Il secondo mezzo è inammissibile.

Il tribunale ha evidenziato, sulla base di dati specificamente raccolti, la ridotta rilevanza della pandemia nel paese di provenienza (poco più di 15.000 casi all’ottobre dello scorso anno, con quasi 13.000 guariti, 312 deceduti, nessuno nella giornata del 4 ottobre), aggiungendo che il Senegal aveva “elaborato un piano di contingenza ispirato al piano di sicurezza sanitario. Nonostante le risorse limitate, il Paese ha potuto ottenere dei risultati convincenti in comparazione ai Paesi più sviluppati…”. Trattasi di accertamento di merito insindacabile in questa sede che il ricorrente vorrebbe inammissibilmente ribaltare.

8.3. – Il terzo mezzo è inammissibile, sol che si consideri che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, sicché non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (tra le tante Cass. 26 giugno 2012, n. 10686).

9. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

 

 

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