Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6378 del 14/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2018, (ud. 12/01/2018, dep.14/03/2018),  n. 6378

Fatto

 

1. – Con sentenza del 21 ottobre 2016 la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo contro sentenza dichiarativa di fallimento proposto dalla (OMISSIS) S.a.S. del dott. C.M.P. e da quest’ultimo personalmente nei confronti del fallimento della società e del suo accomandatario, nonchè di F.R.E. S.r.l. in liquidazione.

2. – Per la cassazione della sentenza la (OMISSIS) S.a.S. del doti. C.M.P. e quest’ultimo personalmente hanno proposto ricorso per tre motivi.

F.R.E. S.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso mentre il Fallimento non ha spiegato difese.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 15, comma 3, laddove la Corte d’appello ha ritenuto perfezionata la notifica telematica del ricorso di fallimento nei confronti del socio illimitatamente responsabile C.M.P., nonchè vizio di motivazione per illogicità della stessa.

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, censurando la sentenza impugnata per avere la curatela prodotto documentazione sebbene non costituita, non consentendo al ricorrente di prenderne visione e di contraddire.

Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 5, e art. 15, u.c., per aver la Corte d’appello ritenuto sussistente lo stato di insolvenza sulla base di un unico credito, integralmente contestato, omettendo di valutare la fondatezza della pretesa.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata.

5. – Il ricorso va respinto.

5.1. – Il primo motivo è inammissibile.

L’inammissibilità, nella parte in cui è denunciato vizio di motivazione per illogicità della stessa, discende dalla formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente, che ammette il sindacato motivazionale non già per illogicità della motivazione, bensì esclusivamente per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Nella parte in cui è denunciato vizio di violazione di legge, con riguardo alla L. Fall., art. 15, comma 3, è poi agevole osservare che il vizio di violazione di legge (quanto alla violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, nonchè di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perchè, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782).

Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

Nel caso in esame la doglianza, lungi dal porre in discussione la portata applicativa della L. Fall., art. 15, salvo un aspetto del quale subito si dirà, è in realtà tutta diretta a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, il quale ha osservato che “il socio accomandatario non si è presentato dinanzi al tribunale, nonostante la regolare notifica della convocazione della società e la successiva notifica effettuata, dopo il rinvio dell’udienza, anche PEC del socio accomandatario risultante dal sito ufficiale. Dalla documentazione in atti risulta che, all’epoca di entrambe le notifiche, i due indirizzi erano coincidenti, mentre l’adozione di un distinto e autonomo indirizzo è di un periodo successivo”: affermazione, quella svolta dalla Corte d’appello la quale trova riscontro in quanto dichiarato dagli stessi ricorrenti nel ricorso, a pagina 7, ove è detto che in effetti “il socio C.M. era dotato di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi”, con l’aggiunta, però, che, secondo gli stessi ricorrenti, “tale indirizzo non era valido in quanto già domicilio digitale di un diverso soggetto giuridico (la società)”.

A quest’ultimo riguardo, tuttavia, si deve aggiungere che detta tesi non è stata esaminata dalla Corte d’appello, dinanzi alla quale i ricorrenti (pagina 2 della sentenza impugnata) risultano averne prospettata una completamente diversa, ossia che la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento e del provvedimento di fissazione dell’udienza prefallimentare era stata notificata soltanto alla società e non al “socio accomandatario (avente un proprio ed autonomo indirizzo PEC)”. Sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

Resta da dire dell’assunto secondo cui “la notifica del ricorso e del decreto di convocazione per i soci illimitatamente responsabili di società di persone che siano persone fisiche dovrà seguire necessariamente l’ordinario regime notificatorio previsto dal codice di rito ex art. 137 c.p.c. e ss.” (pagina 3 del ricorso).

Ma anche in questo caso si tratta di argomento totalmente assente dalla sentenza impugnata con conseguente inammissibilità della censura in ossequio al principio poc’anzi richiamato.

Ciò esime dall’osservare che non è dato comprendere, per la verità, nell’argomentare del ricorrente, per quale ragione l’imprenditore individuale dovrebbe godere di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore che operi in forma societaria, potendo invocare, in caso di fallimento della notificazione effettuata a mezzo pec, l’applicazione delle regole dettate dall’art. 138 c.p.c. e ss.. Al contrario, se l’imprenditore commerciale non si è curato di ottenere e mantenere in funzione un indirizzo pec, l’istanza di fallimento e il decreto di fissazione di udienza vanno a lui notificati nella forma subordinata di cui all’art. 15, terzo comma, della legge fallimentare (Cass. 4 luglio 2017, n. 16447). Basterà rammentare che la norma è stata sottoposta a scrutinio di costituzionalità con specifico riferimento alle società (v. Corte. cost. n. 146 del 2016), ma con argomentazione che, evocando la specialità e complessità degli interessi sottesi, comuni a una pluralità di operatori economici, sono estendibili a ogni impresa alla quale è posto l’obbligo di dotarsi di indirizzo pec, tanto più che la norma garantisce adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto articolato meccanismo di ricerca, che suppone la previa notizia presso l’indirizzo pec del quale l’imprenditore, anche individuale, è obbligato a dotarsi e che è tenuto a mantenere attivo durante la vita dell’impresa (Cass. 20 dicembre 2016, n. 26333).

5.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Lamentano i ricorrenti che il Fallimento avrebbe effettuato produzioni documentali sebbene non costituito in giudizio.

La censura è tuttavia inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza, dal momento che il ricorso non spiega quali con esattezza sarebbero stati detti documenti, quale sarebbe stato il loro contenuto e quale parte i documenti medesimi abbiano ipoteticamente avuto nella pronuncia dichiarativa di fallimento.

5.3. Il terzo motivo è inammissibile.

Anche in questo caso si tratta di una denuncia di violazione di legge in cui non viene in alcun modo in questione il significato delle norme asseritamente violate, L. Fall., artt. 5 e 15, mentre ciò che i ricorrenti sollecitano è un complessivo riesame delle risultanze istruttorie, evidentemente interdetto in questa sede.

Ciò esime dall’osservare ulteriormente che le doglianze spiegate sono altresì perlopiù carenti sotto il profilo dell’autosufficienza, in particolare con riguardo allo svolgimento del processo penale il cui timore avrebbe indotto il C.M. riconoscere un credito “di dubbia esistenza” (così a pagina 11 del ricorso).

6. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono I presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e quant’altro dovuto per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018

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