Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6378 del 13/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 13/03/2017, (ud. 20/10/2016, dep.13/03/2017),  n. 6378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1903/2012 R.G. proposto da:

CASTELLO FINANCE S.R.L., rappresentata da ITALFONDIARIO S.P.A.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Giorgio Costantino e

dall’Avv. Riccardo Pezzuto, con domicilio eletto in Roma, Via

Cassiodoro, n. 1/a, presso il loro studio;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimato –

e sul ricorso proposto da:

B.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Fanelli,

con domicilio eletto in Bari, Corso Mazzini n. 117, presso il suo

studio;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CASTELLO FINANCE S.R.L., rappresentata da ITALFONDIARIO S.P.A., come

sopra rappresentata difesa e domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1203/10

depositata il 23 dicembre 2010;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 ottobre 2016

dal Consigliere Carlo De Chiara;

udito l’Avv. Claudio Fanelli per il controricorrente e ricorrente

incidentale;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo rigettarsi

il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bari, rigettando il gravame principale di Italfondiario s.p.a. (quale incorporante di Castello Gestione Crediti s.r.l., procuratrice di Castello Finance s.r.l., cessionaria dei crediti di Intesa Gestione Crediti s.p.a., a sua volta successore a titolo particolare di Caripuglia s.p.a.) e il gravame incidentale del sig. B.S., ha confermato la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo proposta, ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 2, da Caripuglia s.p.a. avverso la sentenza con cui il medesimo Tribunale di Bari, in accoglimento di domanda di adempimento in forma specifica dell’obbligo di contrarre, ai sensi dell’art. 2932 c.c., aveva disposto il trasferimento in favore del sig. B. di un immobile già appartenente alla sig.ra S.C. e oggetto di ipoteca giudiziale per Lire 175.000.000 accesa dalla banca contro quest’ultima, quale fideiussore del debitore principale sig. Domenico Salvemini, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. La banca opponente sosteneva che la sentenza era frutto di collusione delle parti in suo danno.

I debitori sig.ri Carmela e Domenico Salvemini, costituiti nel giudizio di primo grado, avevano contestato il loro debito, la prima sostenendo anche l’invalidità della fideiussione.

La Corte, respinte le eccezioni d’inammissibilità dell’opposizione per difetto di indicazione della data di scoperta della collusione (eccezione che era stata invece accolta dal Tribunale) e per tardività, ha escluso tuttavia la legittimazione all’opposizione da parte della banca per difetto di certezza del credito da essa vantato – contestato dalle controparti – senza documentare l’esito favorevole del giudizio sull’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dagli intimati.

2. Italfondiario ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo.

Ha resistito con controricorso il solo sig. B., il quale ha anche proposto ricorso incidentale per un motivo.

Entrambe le parti costituite hanno anche presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 404 e 474 c.p.c., si contesta che ai fini della legittimazione all’opposizione di terzo del creditore sia richiesto dalla legge il requisito della certezza del credito, nel senso che quest’ultimo debba risultare da sentenza passata in giudicato, essendo invece sufficiente la mera affermazione della qualità di creditore; e in ogni caso, si aggiunge, il creditore in base a titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo può agire in executivis contro il proprio debitore in base a quel solo titolo, senza che gli si possa imporre di documentarne la definitiva conferma in giudizio, spettando semmai al debitore eccepire e dimostrare la sopravvenuta caducazione del titolo medesimo.

1.1. Il motivo è infondato.

Se è indubbiamente esatto che il creditore opponente di terzo non è tenuto a dimostrare la propria legittimazione allegando un accertamento del suo credito con efficacia di giudicato – e che dunque il credito non deve presentare il requisito della “certezza” intesa in tal senso – non è tuttavia esatto che basti, per legittimare il medesimo opponente, la mera allegazione del suo credito o la produzione di un titolo giudiziale solo provvisoriamente esecutivo e contestato dal debitore.

L’opposizione di terzo revocatoria può essere proposta, a mente dell’art. 404 c.p.c., comma 2, soltanto dai “creditori” (oltre che dagli aventi causa) di una delle parti, e questa Corte ha già avuto occasione di mettere in evidenza la diversità, sotto il profilo in esame, dell’opposizione di terzo revocatoria rispetto all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., alla quale sono legittimati (cfr. Cass. Sez. U. 18/05/2004, n. 9440) anche i titolari di un credito soltanto eventuale o litigioso.

Va infatti confermato il principio enunciato da Cass. 12144/2006 (citata nella sentenza impugnata e a torto ritenuta non pertinente dalla ricorrente), secondo cui il carattere di impugnazione straordinaria dell’opposizione di terzo revocatoria induce a ritenere che la nozione di “creditori di una delle parti”, di cui all’art. 404, cit., vada interpretata in senso più restrittivo dell’analoga nozione richiamata ai fini della legittimazione all’azione revocatoria, nel senso che per creditore, ai fini dell’impugnazione in questione, deve intendersi chi effettivamente rivesta tale qualità, pur se sottoposta a termine o a condizione, al momento della proposizione di essa.

E’, in altri termini, necessario che il credito dell’opponente sia “certo”, non già nel senso che deve basarsi su un precedente giudicato, ma nel senso che deve essere accertato, anche in via incidentale, dal giudice dell’opposizione, sulla base delle prove fornite dall’opponente, gravato del relativo onere. Del resto non potrebbe essere altrimenti se si considera che, mentre la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria produce la mera inopponibilità dell’atto revocato al creditore-attore – che dunque potrà procedere in executivis nella sede propria, in cui dovrà dimostrare il suo titolo – la sentenza di accoglimento dell’opposizione di terzo revocatoria comporta non soltanto l’inefficacia relativa del giudicato, che ne è oggetto, nei confronti del terzo opponente, ma anche l’eliminazione di esso nei confronti delle stesse parti del processo originario (Cass. 03/12/2015, n. 24631; 27/06/1988, n. 4324): il travolgimento assoluto di un giudicato non potrebbe giusficarsi se non in presenza dell’accertamento del danno per chi effettivamente sia creditore di una delle parti, e non semplicemente dichiari di esserlo.

Nella specie la Corte d’appello ha appunto inteso affermare che non vi è certezza del credito della banca opponente, essendosi questa limitata a produrre un decreto ingiuntivo opposto e solo provvisoriamente esecutivo, senza provare altresì che l’opposizione era stata rigettata.

Nè vale alla ricorrente porre l’accento sul potere del portatore di un siffatto titolo di agire in executivis nei confronti del proprio debitore. Ciò che conta, ai fini dell’opposizione di terzo revocatoria, è infatti la certezza, non la esecutività, del titolo. E del resto il potere in questione è riconosciuto, al portatore del titolo, nei confronti del proprio debitore, non già dei terzi, quale la controparte del suo debitore nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto dell’opposizione.

2. Il ricorso incidentale, con cui si ripropone l’eccezione di tardività dell’opposizione, è assorbito.

3. In conclusione, il ricorso principale va respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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