Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6377 del 13/03/2017
Cassazione civile, sez. I, 13/03/2017, (ud. 13/12/2016, dep.13/03/2017), n. 6377
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA M. Cristina – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARINA DI STABIA S.P.A. rappresentata e difesa dall’avv. Antonio
Festino, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Galassi Panuzzi, n.
3, presso lo studio dell’avv. Gerardo D’Antuono;
– ricorrente –
contro
COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C. DI RAVENNA – SOC. COOP.
A R.L. elettivamente domiciliata in Roma, via dell’Orso, n. 74,
nello studio degli avv.ti Paolo Di Martino e Luigi Migliarotti, che
la rappresentano e difendono, giusta procura speciale a margine del
controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 851,
depositata in data 8 marzo 2013;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 13 dicembre 2016
dal consigliere dott. Pietro Campanile;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto
dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per l’estinzione del
giudizio.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dichiarato la nullità parziale del lodo pronunciato per dirimere una controversia insorta fra la S.p.a. Marina di Stabia e la C.M.C. di Ravenna, relativamente alla riduzione equitativa della penale, e, conseguentemente, ha condannato la prima al pagamento della somma di Euro 3.692.666,83.
Per la cassazione di tale decisione la S.p.a. Marina di Stabia propone ricorso, affidato a cinque motivi, cui la C.M.C. resiste con controricorso.
Con memoria in data 21 ottobre 2016, ritualmente depositata nella cancelleria di questa Corte, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
A detta rinuncia ha aderito la controricorrente, con atto sottoscritto anche dai difensori delle parti.
Sussistendo i presupposti di legge, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia, con compensazione delle spese, stante la concorde richiesta delle parti.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017